RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO SILVA CARVALHO RICO comma PORTOGALLO 24 SETTEMBRE 2015, RIC.13341/14 RIDUZIONE/PRELIEVO FORZOSO SU PENSIONI CRISI MISURE IMPOSTE DALL’UE E DAL FMI . Per far fronte all’austerity, imposta dalla crisi economica, si può attuare una riduzione delle pensioni. Nel 2011 il Portogallo richiese assistenza finanziaria per far fronte alla crisi come oggi la Grecia all’UE ed al FMI. Siglò un memorandum in cui si impegnava a fare riforme ed ad adottare misure di politica finanziaria e sociale. In tale ottica decise una riduzione straordinaria delle pensioni di vecchiaia prima superiori a €.1500 poi ridusse il margine a €.1350.Nel giugno 2014 aveva restituito il 75% del prestito. La ricorrente lamenta che questo prelievo forzoso per fini solidali e di carattere straordinario leda i suoi diritti economici ex articolo 1 protocollo 1 Cedu La Corte, dichiarandolo inammissibile la decisone è del 01/09/15, ma è stata depositata oggi , ha osservato gli interessi generali alla restituzione del credito a medio termine, in un momento di crisi finanziaria e la natura limitata e temporanea delle misure applicate alla pensione del richiedente ne legittimassero la riduzione non è stato leso il suo diritto alla proprietà Valkov ed altri c. Bulgaria del 25/10/11, Panfile c. Romania del 20/03/12 e Koufakis ed Adedy c. Grecia del 07/03/13 . L’intervento dello Stato era dunque proporzionato, lecito e basato su fini legittimi. Inserito nei factssheets Work-related rights. SEZ. I CASO ROKAS comma GRECIA 22 SETTEMBRE 2015, RIC.55081/09 CALUNNIA E DIFFAMAZIONE PRESCRIZIONE PER INERZIA DELLE AUTORITÀ INQUIRENTI. I ritardi che impediscono di ottenere un indennizzo violano l’equo processo. Fu denunciato da una società, ma le accuse si rivelarono false ed il processo penale fu archiviato. A sua volta denunciò per diffamazione e < < false accuse> > calunnia i rappresentati legali della ditta, ma per l’inerzia delle autorità nello svolgere il processo e per la conseguente prescrizione quinquennale dei reati non ottenne un indennizzo. Questo tema è stato affrontato anche dalla CGUE EU C 2015 555 nell’edizione dell’08/09/15. La CEDU ha rilevato come questi ritardi abbiano de facto precluso al ricorrente la possibilità di richiedere un indennizzo per la lesione della sua immagine e della sua reputazione Christensen v. Danimarca del 22/01/09 ed Anagnostopoulos c. Grecia del 03/04/03 impedendogli l’accesso al tribunale MogelnicKy c. Polonia nella rassegna del 18/09/15 violato l’articolo 6 § .1. SEZ. I CASO KOUTSOLIONTOS E PANTAZIS comma GRECIA 22 SETTEMBRE 2015, RIC.54608 E 54590/09 QUERELLE TRA POLITICI INTERESSE PUBBLICO CONDANNA PER DIFFAMAZIONE DELL’EDITORE E DI UNO DEI DUE FUNZIONARI PUBBLICI. Le critiche basate su fatti concreti non sono censurabili, specie se politiche. Il secondo ricorrente è un pubblico funzionario di un comune con delega ai beni culturali ed approvò un progetto di valorizzazione di un immobile storico, che fu bocciato dal vicesindaco e leader di un partito nazionale. Ne nacque una querelle riportata dal giornale di cui il primo ricorrente è editore e direttore/giornalista furono condannati per diffamazione per aver riportato ingiurie e calunniato l’altro politico, malgrado avessero invocato la libertà di stampa e le relative tutele. Violato l’articolo 10 Cedu. Si deve distinguere tra mere valutazioni di valore e quelle basate su fatti concreti. Si ravvisano le prime se non sono fondate sui secondi. Inoltre nell’arena politica il diritto di critica e la relativa tutela amplissima si estendono anche a tutti coloro che svolgono una pubblica funzione ed ai loro atti. Il G.I. interno non ha operato queste distinzioni le polemiche e l’articolo s’inserivano in un contesto politico ed erano fondate su fatti concreti ed esatti, malgrado alcuni giudizi personali dell’editore/cronista e, perciò, dovevano essere tutelate ex articolo 10 Morice c. Francia [GC] nella rassegna del 24/05/15 .Risarciti con oltre €.10200 ciascuno. SEZ.V CASO DEDECAN ED OK comma TURCHIA. 22 SETTEMBRE 2015, RIcomma 22686 E 39472/09 PARTECIPAZIONE AD UNA MANIFESTAZIONE QUALE SINDACALISTA SANZIONI DISCIPLINARI TUTELA DEL LAVORO. Il trasferimento disciplinare dei sindacalisti viola l’articolo 11 Cedu. Parteciparono, come sindacalisti, ad una manifestazione di protesta, che raggruppava vari sindacati, organizzata da un partito. Ritenuta illecita, non autorizzata ed esulante dalle loro mansioni di docenti subirono il blocco della carriera per un anno ed il trasferimento disciplinare, convalidati dal Tar e dal CDS. È una chiara ritorsione contraria allo stato di democrazia visto che avevano esercitato i propri diritti sindacali, appoggiando passivamente una pacifica manifestazione di protesta politica Ismail Sezer, KuÇ ukbalaban e Kutlu c. Turchia nella rassegna del 27/03/15 .