RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 477, C-170/13 16 LUGLIO 2015 COPYRIGHT-CONTRAFFAZIONE-AZIONE INIBITORIA-CONCORRENZA ED ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE RISARCIMENTO DANNI. Tutela di un peculiare brevetto e posizione dominante dell’impresa titolare-Concessione della licenza a terzi –Azione per richiamo di prodotti – Azione diretta ad ottenere la presentazione di dati contabili – Obblighi del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica. L’art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dette FRAND fair, reasonable and non-discriminatory , non abusa della sua posizione dominante quando esperisce un’azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali esso sia stato utilizzato se A prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, e, dall’altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e B se questi, continuando a sfruttare detto brevetto, non dia seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l’assenza di ogni tattica dilatoria. Questa norma, nelle circostanze come quelle di tale fattispecie, non vieta a tale impresa, titolare del copyright, di esperire un’azione per contraffazione contro il presunto contraffattore volta alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento dello stesso od al risarcimento dei danni derivanti da tali atti. I principi cardine di questo caso erano già stati codificati nelle sentenze EU C 2012 172, 221 e 684 2004 257 e 1995 98. EU C 2015 375, C-686/13 10 GIUGNO 2015 IMPOSTE SULLE SOCIETÀ -DIRITTO SOCIETARIO E TRIBUTARIO LIBERTÀ DI STABILIMENTO. Titoli di partecipazione – Normativa di uno Stato membro che esenta da imposta le plusvalenze e, correlativamente, esclude la deducibilità delle minusvalenze – Cessione da parte di una società residente di titoli posseduti in una controllata non residente – Minusvalenza risultante da perdita valutaria. L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa tributaria di uno Stato membro la quale, in linea di principio, esenti dall’imposta sulle società le plusvalenze realizzate su titoli di partecipazione ed escluda correlativamente la deducibilità delle minusvalenze realizzate su tali titoli, anche qualora tali minusvalenze risultino da una perdita valutaria. La libertà di stabilimento mira a consentire alla società stabilità od ad un privato cittadino di usufruire dei vantaggi offerti dalle leggi dello Stato ospitante ed a vietare che lo Stato d’origine ostacoli ciò con restrizioni misure che vietino, pregiudichino o rendano meno attrattivo l’esercizio di tali libertà EU C 2011 785, DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & amp C., C 380/11, EU C 2012 552 e 2014 138 . Tali effetti restrittivi possono prodursi segnatamente quando, per effetto di una normativa tributaria, una società può essere dissuasa dal costituire in altri Stati membri entità subordinate, quali un centro di attività stabile, nonché dall’esercitare le proprie attività tramite tali entità EU C 2005 763, 2006 143 e 2008 129 . Nella fattispecie il trattamento fiscale delle minusvalenze effettuato dalla legge svedese non era sfavorevole rispetto ad altri paesi. Infine si noti che la libertà di scelta delle ditte di stabilirsi in un altro paese UE non implica minimamente che gli Stati UE ospitanti siano obbligati ad adeguare il proprio sistema tributario ai diversi sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di garantire che una società che abbia scelto di stabilirsi in uno Stato membro sia tassata, a livello nazionale, nella stessa misura di una società che abbia scelto di stabilirsi in un altro Stato, atteso che tale scelta può, a seconda dei casi, risultare più o meno vantaggiosa o svantaggiosa per la società medesima EU C 2008 588 . In breve il combinato disposto delle norme UE sulla fiscalità diretta e quelle del TFUE sulla libertà di stabilimento non può essere interpretato nel senso che esse impongono agli Stati membri di adeguare il proprio sistema tributario al fine di tener conto degli eventuali rischi valutari cui le società si trovino esposte per effetto della persistenza, sul territorio dell’UE, di una pluralità di monete tra le quali non esiste un tasso di cambio fisso ovvero di normative nazionali che consentano, come nella specie nel procedimento principale, di emettere il capitale delle società in divise di Stati terzi .