RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV CASO SATAKUNNAN MARKKINAPÖRSSI OY E SATAMEDIA OY comma FINLANDIA 21 LUGLIO 2015, RIcomma 931/13 TUTELA PRIVACY-REDDITI PUBBLICATI SUI MEDIA E TRAMITE SERVIZIO SMS DIRETTIVA 95/46/CE-RAPPORTI TRA CORTI INTERNE E CGUE. CEDU vs CGUE leciti i limiti alla divulgazione dei dati fiscali a scopo di lucro. Le due ricorrenti sono società dell’informazione con gli stessi proprietari la prima pubblica una rivista in cui annualmente sono rese note le dichiarazione dei redditi e le tasse pagate da 1,2 mln di persone fisiche e giuridiche. L’altra, con un gestore telefonico, offre un servizio a pagamento via SMS per conoscere questi dati, tratti dal database della rivista. Con la sentenza EU C 2008 727 la CGUE stabilì che queste erano considerate attività di trattamento di dati personali esercitate ‘esclusivamente a scopi giornalistici’ ai sensi della Direttiva 95/46/CE, qualora la loro unica finalità consista nella divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, cosa che spetta al giudice nazionale valutare . Le Corti interne ravvisando però uno scopo di lucro vietarono e/o limitarono la loro divulgazione. Opinione condivisa anche dalla CEDU è palese lo scopo di lucro del servizio via SMS ed i media non possono procedere alla pubblicazione indiscriminata di tali dati, pur se forniti dal fisco. Non è noto però in che misura saranno pubblicati e in che modo ed entro quali limiti saranno accessibili al pubblico. In questo caso la tutela della privacy e dell’immagine dei titolari di tali dati prevale sul diritto d’informazione, sì che la restrizione alla libertà d’espressione è lecita Vallianatos ed altri c. Grecia [GC]del 2013, Von Hannover c. Germania numero 2 [GC] del 2012 . Sempre sui rapporti tra Corti interne e CGUE, nel caso Schipani ed altri c. Italia del 21 luglio 2015 ha riconosciuto la violazione dell’articolo 6 § .1 limitatamente al rifiuto della S.comma di sollevare una pregiudiziale presso la CGUE sulla mancata trasposizione delle direttive UE sulla retribuzione dei medici specializzandi i ricorrenti sono stati indennizzati con complessivi € 44.000 . SEZ. IV CASO MEINANIS comma LETTONIA 21 LUGLIO 2015, RIcomma 70597/11 INTERCETTAZIONI LORO USO IN UN PROCESSO PENALE. Limiti all’autorizzazione ed all’uso delle intercettazioni. Il ricorrente era il capo della sezione Crimini economici della polizia di Riga e fu processato per aver preso tangenti. La S.comma autorizzò ex lege le intercettazioni delle telefonate sue e del coimputato, ma solo quelle attinenti al processo penale venivano registrate. La C.Cost., inaudita altera parte, rigettò le accuse di violazione degli artt. 8 e 13 Cedu perché compatibili con i principi sanciti in materia dalla CEDU. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’articolo 8 non era stata chiesta l’autorizzazione per ogni singola intercettazione e la legge nazionale, pur compatibile col diritto interno, non era sufficientemente chiara sulle circostanze e sulle condizioni cui vi possono ricorrere le autorità giudiziarie Petrova c. Lettonia del 24 giugno 2014 e Khan c. Regno Unito del 2000 .Violata la privacy degli imputati e delle altre persone intercettate. Analogo a questo è il caso Vinci construction e GTM géni civile et services c. Francia del 2 aprile 2015 la CEDU censurò la mancata restituzione della corrispondenza di un legale col cliente in un’indagine dell’Antitrust perché le autorità non possono venire a conoscenza del suo contenuto, tanto più se si tratta di documenti estranei all’inchiesta. SEZ.III CASO DONTRUT SRL comma MOLDAVIA 21 LUGLIO 2015, RIcomma 45504/09 SOSPENSIONE DELLA LICENZA SERVIZO TAXI PROPORZIONE TRA ILLECITO E SANZIONE. Le difficoltà ad adeguarsi ai nuovi regolamenti non giustificano la revoca della licenza. Lo Stato introdusse nuovi regolamenti che imponevano a tutti i taxi attività svolta dalla ditta ricorrente di dotarsi di macchine per stampare la ricevuta. Non avendo potuto assolvere a questo onere su tutte le nuove vetture, riscontrata tale irregolarità le fu revocata la licenza causandole ingenti danni. La CEDU ha ravvisato un’illecita interferenza dello Stato che ha comportato una violazione dell’articolo 1 protocollo 1. Infatti, pur essendo lecito punire gli illeciti e regolamentare il servizio di trasporto pubblico, la revoca era una sanzione sproporzionata non sono state valutate le sue conseguenze economiche sulle ditta e sui suoi 90 dipendenti che hanno così perso il lavoro Bercut S.R.L. c. Moldavia del 6 dicembre 2011 . Si noti l’analogia col caso Gurtas Yapi Ticaret Ve Perzarlama A. c. Turchia del 7 luglio 2015 l’interesse generale deve essere bilanciato col diritto alla proprietà privata che gode di ampia tutela e può essere limitato solo in rari casi previsti dalla legge articolo 1 protocollo 1 § .2 . Nella fattispecie si negava la richiesta di risarcimento danni contro la PA e l’azione di indebito arricchimento contro i venditori di un terreno che, per un errore di trascrizione del catasto, era risultato di un’ampiezza notevolmente inferiore a quello descritto nel contratto e quindi deprezzato. Si pretendeva che l’acquirente riconoscesse l’errore dalla planimetria