RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO CANONNE comma FRANCIA 25 GIUGNO 2015, RIC.22037/13 AZIONE DI RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ ONERE DI SOTTOPORSI AL TEST DEL DNA RIFIUTO. Si può imporre la paternità d’ufficio i diritti dei figli prevalgono su tutto. Vicepresidente del gruppo detentore del marchio Valda il nonno inventò la pastiglia una sua dirigente agì, durante il divorzio, per il disconoscimento della paternità della figlia, nata nel 1982, attribuendogliela. Si rifiutò di fare il test del DNA, obbligatorio ex lege e da ciò le Corti interne desunsero la sua paternità. La CEDU ha escluso che questo onere violasse gli artt. 6 e 8 Cedu ed il principio dell’inviolabilità del corpo umano . Irricevibile ed infondato la data è quella del deposito sentenza resa il 2/6/15 . Infatti la decisione è stata ben motivata e fondata anche su documenti prodotti dalle parti, atti e testimonianze. I diritti della figlia ex art. 8 Cedu prevalgono su tutto e l’operato delle Corti è corretto rientrando nel loro margine di discrezionalità Godelli c.Italia del 25/9/12, Ebru et Tayfun Engin Ç olak c. Turchia del 30/5/06 e Mikulić c. Croazia del 7/2/02 . SEZ.III CASO OPRIŞ comma ROMANIA E CASO SEZ. II BALTA E DEMIR comma TURCHIA 23 GIUGNO 2015, RIcomma 15251/07 E 48628/12 CONDANNA PENALE AGENTE PROVOCATORE TESTIMONIANZA ANONIMA-DIRITTO AD INTERROGARLI. Illecita la condanna di chi non ha potuto interrogare il poliziotto infiltrato, l’informatore od il testimone anonimo. Il ricorrente lamenta una violazione dell’equo processo e dei suoi diritti di difesa, perché arrestato e condannato per traffico di droga ad una dura pena, non ha potuto interrogare né il poliziotto infiltrato che lo aveva provocato facendolo incriminare né il suo informatore. Nell’altro la condanna di presunti membri del PKK si basava su una testimonianza anonima non fu loro permesso in alcuna fase del processo di interrogare questa fonte. Tutto ciò viola l’equo processo nel primo le Corti interne dovevano, dopo un attento vaglio, stabilire, in assenza di elementi fattuali e di certezza, se la condotta dell’agente era passiva o provocatoria e motivare adeguatamente le loro decisioni erano troppo generiche in passato ha avuto comportamenti antisociali ed era puerile . Era verosimile, visto che l’operazione era speciale, che fosse da agente provocatore Lagutin ed altri c.Russia del 24/4/14 ed Edward e Lewis c. Regno Unito [GC] del 2004 . Nel secondo ci sono stati vizi procedurali, dato che la legge turca vincola le testimonianze anonime i limiti ai diritti di difesa ed al contraddittorio devono essere estremamente necessari Al-Khawaja et Tahery c. Regno Unito [GC] del 2011, Pesukic c. Svizzera del 6/12/12 . In generale s’invita ad adottare misure meno restrittive di questi diritti. SEZ. II CASO SELAHATTIN DEMİRTAŞ comma TURCHIA E SEZ. IV CASO NISKASAARI ED OTAVAMEDIA OY C.FINLANDIA 23 GIUGNO 2015, RIcomma 15028/09 E 32297/10 DIRITTO DI CRONACA-DIFFAMAZIONE – INCITAMENTO ALLA VIOLENZA ONLINE-TUTELA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E DELLA VITA. Stampa libera anche di incitare alla violenza arduo dimostrare la lesione dell’art. 2 Cedu. Il primo è un politico che denunciò un giornalista perché scrisse un articolo, in cui, a suo avviso, s’incitava alla violenza contro di lui ed altri esponenti del partito pro curdo, diffamandoli, pubblicato su un quotidiano locale e ripreso online. Le autorità negarono un processo in nome della libertà d’espressione dei media. L’altro è il classico caso di condanna per diffamazione dell’editore e del cronista casus belli alcuni articoli, ripresi online, in cui si criticavano i colleghi per le modalità con cui avevano realizzato documentari case infestate da muffe e protezione delle foreste trasmessi dalla TV pubblica. Anche in questo caso, per le Corti interne, la tutela della reputazione dei cronisti prevaleva su tutto, anche se le critiche erano formalmente corrette, ma redatte in maniera sensazionalistica per attirare altre critiche e commenti dai lettori. Nel primo la CEDU ha escluso la violazione dell’art. 2, perché il ricorrente, il suo legale e le altre vittime non hanno dimostrato concretamente che c’era stato un rischio reale ed immediato per la loro incolumità, tanto più che era stata esclusa anche per l’attentato, frutto d’istigazione all’odio, di cui al caso Osmann c. Regno Unito del 28/10/98 Bljakaj ed altri c. Croazia del 18/914, RR ed altri c. Ungheria del 4/12/12 e Dink c. Turchia del 14/9/10 . Interessante, anche per le citazioni di canzoni rock e della Bibbia, l’unica opinione discordante la vita va sempre tutelata contro queste campagne d’odio. Nell’altro la CEDU, confermando la sua giurisprudenza sul punto, ha evidenziato come sia il ricorrente che i colleghi criticati siano giornalisti investigativi soggetti a doveri specifici di tutela lavorano per la TV di Stato e godano di un più levato grado di libertà d’espressione nel bilanciare l’art. 8 quello dei soggetti coinvolti nel documentario è stato difeso dai ricorrenti nei loro articoli e l’art. 10 prevarrà questo ultimo, sì che le Corti interne violandolo hanno errato nel condannarli senza le dovute indagini Flinkkilä e altri c. Finlandia del 6/4/10 .