RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO BECKER comma AUSTRIA 11 GIUGNO 2015, RIcomma 19844/08 GUIDA IN STATO D’EBBREZZA ETILOMETRO-REVOCA/SOSPENSIONE DELLA PATENTE D’UFFICIO. L’assenza di un’udienza nella procedura amministrativa di revoca/sospensione della patente viola l’art. 6 § .1. Era stato fermato per guida in stato d’ebbrezza e la polizia dedusse un suo rifiuto a sottoporsi all’etilometro per il suo malfunzionamento, smentito dalla PA 9 volte, ma solo una fu valida. Gli fu sospesa la patente per 4 mesi inaudita altera parte. Questo procedimento è amministrativo non ravvisandosi i tre criteri, alternativi e non necessariamente cumulativi, per considerarlo penale il fatto è considerato reato dall’ordinamento interno, la vera natura del reato e la severità della sanzione che rischia il trasgressore ha rinunciato ad essere sentito dalla PA prima del giudizio . Non avendo giustificato l’assenza dell’udienza dovuta trattandosi di questioni legali ed altamente tecniche, né fornito chiarimenti su detta interruzione del test e sulla deduzione del rifiuto per la giurisprudenza costante della CEDU è stata ravvisata una deroga all’equo processo Gabriel c. Austria del 1/4/10, Junnila c.Finlandia del 13/1/04, Speil c. Austria del 5/9/02 e Mennito c. Italia [GC] del 2000 . SEZ. III CASI DRAFT OVA A.S., PSMA SPOL. S.R.O. E COMPCAR S.R.O. comma SLOVACCHIA 9 GIUGNO RIcomma 72493/10, 42533/11 E 25132/13 MANCATO RECUPERO CREDITI IMPOSTO DALLA CASSAZIONE-ESECUZIONE DI SENTENZE DEFINITIVE-CONTRASTO TRA GIUDICATI. Un ricorso straordinario presso la Cassazione non può annullare sentenze definitive ed esecutive. Le ricorrenti sono tre s.p.a. la prima è ceca che avevano ottenuto sentenze definitive ed esecutive favorevoli rispettivamente per la riscossione di una cambiale milionaria prima considerata in bianco e poi a vista sì che la S.comma decretò la prescrizione dei termini per esigere il saldo , il risarcimento per il recesso anticipato e senza preavviso di un contratto e contro una revocatoria fallimentare circa immobili acquistati all’asta di cui era contestata l’appartenenza al proprietario fallito per le corti interne la vendita era regolare e vigeva la presunzione legale che fossero del fallito. In tutti i casi i convenuti proposero un ricorso straordinario presso la S.comma che le annullò con decisioni antitetiche a quelle impugnate negati diritti acclarati nei precedenti gradi . Violato l’art. 6 e, nel primo caso, anche l’art. 1 protocollo 1 Cedu. La CEDU ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte in cui criticano in abstracto l’ordinamento interno e rinvia per la quantificazione del danno ad altra data. Ricostruiscono il quadro normativo internazionale sui principi sottesi ai processi, sui doveri d’indipendenza, imparzialità del sistema giudiziario e sul ruolo dei PM nell’assicurare il rispetto di tali principi Commissione Venezia del 12/3/10, Raccomandazioni del Consiglio dei Ministri del COE nnumero 12/94 e 11/12 e Parere numero 3/08 del CCPE .Nella fattispecie il ricorso straordinario è stato valutato come una forma camuffata di quarto grado di giudizio, quando tutti gli altri, con sentenze definitive, erano stati favorevoli alle ricorrenti. Ciò è un’indebita ingerenza in deroga ai principi di legalità, della parità delle armi par condicio delle parti e della certezza del diritto su cui si fonda l’equo processo. Quest’ultimo, salvo tassativi casi, vieta la revisione od un nuovo giudizio in presenza di una sentenza definitiva. La mera possibilità che ci possano essere due tesi sulla materia sottesa alla lite non giustifica una revisione. Infine il PG e la S.comma hanno condotto un’indagine incompleta, unilaterale ed annullato erroneamente le sentenze. Infatti doveva adottare tutte le misure per farle rispettare e prevedere gli effetti, anche economici, del ricorso straordinario, che non trova alcun fondamento giuridico ed è in contrasto con i suddetti principi Giuran c. Romania del 2011 . SEZ.II CASO OZBENT ED ALTRI comma TURCHIA 9 GIUGNO 2015, RIcomma 56395/08 e 58241/08. LIBERTÀ DI MANIFESTARE CONFERENZE STAMPA DI UN SINDACATO. La legge limita la possibilità d’indire conferenze stampa? Viola l’art. 11 Cedu. Sono tutti funzionari del sindacato agenti della scuola, dell’educazione e della cultura rilasciarono dichiarazioni alla stampa sulle loro condizioni di lavoro in un luogo vicino alla prefettura senza preavvisarla. Dato che la legge consentiva conferenze stampa solo in tassativi luoghi indicati dalla prefettura furono multati. Respinti per infondatezza le censure sull’inappellabilità delle sanzioni. Come già esplicato nei casi Dogan Altun c. Turchia, Junta Rectora ER. N.E. c. Spagna e Promo Lex ed altri c. Moldavia rassegne del 29/5, 24/4 e 27/2/15 il diritto di organizzare e/o partecipare ad una riunione pacifica riveste in uno stato democratico un’importanza tale da non limitarlo salvo che per giustificati motivi nessuna responsabilità può essere ascritta né ai funzionari, né agli iscritti al sindacato, tanto più che non vi è stato alcun giusto bilanciamento tra gli interessi alla difesa dell’ordine pubblico e la libertà di manifestare dei ricorrenti. La CEDU giudica la sanzione come irrazionale ed assolutamente non corrispondente a preminenti bisogni sociali Taranenko c. Russia del 21/5/14 ed Ezelin c. Francia del 26/4/11 .