RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.I SARKÖZI E MAHRAN comma AUSTRIA 2 APRILE 2015, RIcomma 27945/10 CRITERI PER L’ESPULSIONE COPPIE MISTE TUTELA LEGAME GENITORE-FIGLIO L’espulsione della madre non sempre lede il rapporto col figlio nella fattispecie non viola l’art 8 Cedu. Sono madre nel ricorso Muchova e figlio avuto nel 2002 da un cittadino austriaco da cui aveva divorziato pur mantenendo l’affidamento congiunto. Condannata e reclusa varie volte per frode aggravata ed altri reati, nel 2008, dopo l’ultima condanna, fu emesso un ordine di allontanamento perpetuo, diminuito, poi, ad 8 anni per una riforma legislativa, perchè ritenuta socialmente pericolosa. Nel 2012 fu definitivamente espulsa in Slovacchia, suo paese d’origine ed il figlio continuò a vivere col padre. Entrambi lamentano l’impossibilità di continuare ad avere uno stretto legame a causa di detta misura interdittiva. Le Raccomandazioni del Consiglio dei Ministri del COE nn. 15/00, 1504/01 e 4/02 pongono stringenti limiti all’espulsione del familiare deve essere negata per tutelare lo stretto legame col figlio minorenne e la famiglia . In generale, però, lo Stato è legittimato a negare il permesso di soggiorno, espellere e/o vietare l’ingresso ad uno straniero se ciò è finalizzato alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza interna. Ciò è giustificato anche da pressanti necessità sociali l’espulso non ha legami familiari, sociali e culturali sia col paese che lo espelle sia con quello di destinazione ed ha commesso reati così gravi da considerarlo socialmente pericoloso. Nella fattispecie la donna non aveva più legami in Slovacchia, i rapporti familiari si erano interrotti prima della condanna, i suoi reati avevano causato gravi danni, come pacificamente ammesso ed i due paesi erano confinanti l’ex ed il figlio potevano andare a farle visita, garantendo così il rapporto madre-figlio. Inoltre era onere dei ricorrenti provare e documentare il loro stretto legame, ma non l’hanno fatto, anche perché la donna aveva divorziato diversi anni prima della sua condanna penale. Ergo per la CEDU non c’è alcuna violazione dell’art. 8 Cedu contra Grand Chamber X. c. Lettonia del 26/11/13 e M.A. c. Austria del 20/01/15 –nell’edizione del 28/11/13 e nella rassegna del 22/01/15 e Dalia c. Francia del 19/02/98 . SEZ.III CASO S.comma UZINEXPORT S.A. comma ROMANIA 31 MARZO 2015 RIC.43807/06 INTERESSI MORATORI CREDITO VERSO LO STATO-CONTRASTO SUI CRITERI DI CALCOLO DELLA PRESCRIZIONE I contrasti della S.comma sull’esegesi della stessa lite sulla prescrizione del diritto agli interessi moratori derogano alla certezza dei rapporti giuridici e quindi all’equo processo. Nel 1999 e nel 2000 la ditta, un cementifico prima statale poi privatizzato, fu risarcita per l’indebita cessione dei suoi crediti con un’ingente somma, senza ottenere gli interessi di mora. Nel 2006 la S.C., interpellata sulla vicenda, emise due sentenze contrastanti il 23/05/06 relativa alla prima condanna negò la spettanza chiarendo che il diritto si prescrive dopo 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che li legittima, il 24/10/06, invece, li liquidò, stabilendo che gli interessi sono benefici accessori successivi, perciò tale prescrizione si rinnova di giorno in giorno. Per il ricorrente questo contrasto derogava al legittimo affidamento ed al principio della certezza dei rapporti giuridici. La CEDU ha rilevato come ciò sia contrario al diritto all’equo processo e le rimborsa le spese di lite e gli altri costi sostenuti per i giudizi interni €. 94.933 . La CEDU ha, perciò, ravvisato la violazione dell’art. 6 § .1 che si fonda sulla certezza dei rapporti giuridici l’evoluzione delle esegesi del diritto fornita dalle corti interne di legittimità rientra nella buona amministrazione della giustizia, purché questo approccio evolutivo e dinamico non ostacoli qualsiasi miglioramento o cambiamento della giurisprudenza e ciò non contrasti con la Cedu. I singoli Stati devono adottare un sistema giudiziario che eviti contrasti giurisprudenziali e garantisca prassi costanti e standardizzate. La CEDU ribadisce che ciò impone di evitare contrasti anche con la giurisprudenza costante di merito, spettando alla S.comma risolverli, fornendo esegesi omogenee e condivise. Nella fattispecie l’interpretazione della stessa norma ha creato incertezza delle due sentenze emesse dalla S.comma sulla stessa lite la prima era sfavorevole e divergeva dalla seconda favorevole, conforme alla legge ed alla tesi maggioritaria e costante. Ergo la S.comma del 23/05/06 era arbitraria e contraria a questi principi Grand Chamber Nejdet Şahin e Perihan c. Turchia del 20/10/11 e Garcia Ruiz c. Spagna del 1999 F.F. Pagano, Il principio di affidamento nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale e R.Sestini, Legittimo affidamento e certezza giuridica . Si segnalano recenti casi analoghi della CEDU Pavlovic ed altri c. Croazia mancata liquidazione delle spese di lite e degli oneri accessori circa uno sfratto e Solumun c. Croazia giudizio d’illegittimità relativo ad una sentenza civile che non gli riconosceva un premio salariale del 02/04/15 e Barras c. Francia sul contrasto giurisprudenziale su un comodato gratuito per far fronte ad esigenze abitative che vede opposti padre e figlio che uscirà il 09/04/15.