RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

20 MAGGIO 2021, N. 103 REATI E PENE Estinzione del reato – oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative – ammissione del contravventore a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge – mancata previsione della possibilità, in capo al giudice, di determinare la misura massima della pena in considerazione delle condizioni economiche dell'imputato e della gravità del fatto contestato –inammissibilità. Con gli artt. 100 e 101 della legge n. 689/1981 Modifiche al sistema penale le condizioni economiche del reo, originariamente contemplate nel quadro edittale dagli artt. 24 e 26 cod. pen. i quali disponevano che, quando in relazione a tali condizioni la multa o l’ammenda stabilita dalla legge poteva presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice aveva la facoltà di aumentarla sino al triplo , sono state trasferite al momento giudiziale di determinazione della pena. L’art. 100 della legge n. 689/1981, in particolare, ha aggiunto l’art. 133-bis cod. pen., il quale include le condizioni economiche del reo tra i criteri generali di commisurazione della pena pecuniaria operanti già all’interno delle cornici edittali. Tale articolo segue una disposizione che detta i criteri, oggettivi e soggettivi, dei quali il giudice deve fare applicazione ai fini della valutazione della gravità del reato, in vista della concreta determinazione della pena all’esito dello svolgimento del processo o dei procedimenti speciali, come disciplinati dal codice di procedura penale. È, quindi, da ricondurre a tale opzione sistematica la conseguenza applicativa che porta a privare di significatività le condizioni economiche del reo in sede di determinazione della somma, corrispondente alla terza parte o alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge, che il contravventore è ammesso a pagare, in virtù degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., ai fini dell’estinzione per oblazione delle contravvenzioni. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 192/2020 l’istituto dell’oblazione trova fondamento nell’interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, e nell’interesse del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna con tutte le conseguenze di essa. 20 MAGGIO 2021, N. 102 SPESE DI GIUSTIZIA Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria – incarichi collegiali – determinazione del compenso globale – esclusione dell'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 – illegittimità costituzionale parziale. A fronte dell’introduzione, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, del principio di necessaria collegialità a presidio della correttezza dell’indagine peritale, la scelta del legislatore di determinare l’onorario globale spettante al collegio in misura pari a quella che verrebbe riconosciuta in caso di conferimento di incarico al singolo art. 15, co. 4, della legge n. 24/2017 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie non trova giustificazione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 192/2015 attraverso la designazione giudiziale, integrante un atto costitutivo di un munus publicum, il consulente tecnico d’ufficio riceve un incarico professionale che, sebbene non sia riconducibile – in ragione del fine pubblico che vale a qualificarlo e delle peculiari modalità in cui trova attuazione – ad un contratto, rinviene nella disciplina della liquidazione degli onorari specifici meccanismi di commisurazione volti a garantire la proporzionalità dei compensi, sia pure per difetto in considerazione del connotato pubblicistico. 14 MAGGIO 2021, N. 98 PROCESSO PENALE Dibattimento – riqualificazione giuridica del fatto – facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento a instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere il giudizio abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato – inammissibilità Il divieto di analogia in malam partem impone di chiarire se davvero la sussistenza di una relazione, caratterizzata dalla frequentazione della casa del reo da parte della persona offesa, consenta di qualificare quest’ultima come persona già appartenente alla medesima famiglia” dell’imputato o se, in alternativa, un rapporto affettivo dipanatosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative possa già considerarsi come una ipotesi di convivenza”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 447/1998 il divieto di analogia a sfavore del reo è affermato a livello di fonti primarie dall’art. 14 delle Preleggi nonché – implicitamente – dall’art. 1 cod. pen., e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all’art. 25, co. 2, Cost. nullum crimen, nulla poena sine lege stricta .