RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

SEZ. IV CONSIGLIODISTATO,SENTENZA DEL 22 MARZO 2021, N. 2426 CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO – APPALTO DI SERVIZI - DIFFERENZA La concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di servizi per il rischio. Con la sentenzaincommentoil Consiglio di Stato mette in evidenza le caratteristiche della concessione di pubblico servizio, differenziandola dall’appalto di servizi. In particolare, il Collegio rileva cheil rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di servizi per l’assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda. Più nel dettaglio,il Consiglio di Stato precisa che,mentre l’appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione. Ciò posto, il Collegio conclude nel senso cheèinsito nel meccanismo causale della concessione che la fluttuazione della domanda del servizio costituisca un rischio traslato in capo al concessionario, anzi costituisca il rischio principale assunto dal concessionario. SEZ. IV CONSIGLIO DISTATO,SENTENZA DEL 22 MARZO 2021, N. 2409 LEGGE PROVVEDIMENTO –IMPUGNAZIONE La legge provvedimento all’attenzione del giudice amministrativo. Con la decisioneinevidenzail Consiglio di Stato prende in esame l’istituto della legge-provvedimento. In particolare, il Collegio chiarisce che,se è vero che la Cortecostituzionale, al fine di assicurare piena tutela alle situazioni soggettive degli amministrati che si assumano lese da una norma di legge a contenuto sostanzialmenteprovvedimentale, assume un approccio ampio sulla rilevanza delle questioni di costituzionalità, devetuttaviaescludersi l’impugnabilità diretta della legge-provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, dovendo il giudizio di costituzionalità conservare il proprio carattere incidentale, e quindi muovere pur sempre dall’impugnazione di un atto amministrativo rispetto al quale la norma di legge si ponga quale presupposto. SEZ. IV CONSIGLIO DISTATO,,SENTENZA DEL 18 MARZO 2021, N. 2341 PROCESSO AMMINISTRATIVO – RICORSO COLLETTIVO – AMMISSIBILITA’ L’ammissibilità del ricorso collettivo nel processo amministrativo. Con la pronunciainrassegnail Consiglio di Stato prende in esame l’istituto del ricorso collettivo nel processo amministrativo. Più nel dettaglio, il Collegio chiarisce che,affinchéil predetto ricorso sia ammissibile, è necessarioche vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. Secondo il Consiglio di Stato, occorre dunque i chele domande giudizialisianoidentiche nell’oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure ii chele posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili iii che, infine,i ricorrenti non versino in condizioni di potenziale contrasto. Ciò posto, il Collegio conclude chela proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione. SEZ. IV CONSIGLIODISTATO,SENTENZA DEL 18 MARZO 2021, N. 2335 PROCESSO AMMINISTRATIVO – COMMISSARIO AD ACTA Gli atti del commissario ad acta sono suscettibili di reclamo da parte della P.A. Con la sentenzaincommentoil Consiglio di Stato si sofferma sulregime giuridico degli atti posti in essere dal commissario ad acta nominato nell’ambito di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. In particolare,il Collegio rileva che a il commissario ad acta nominato dal giudice, in quanto tale,èun organo ausiliario del giudice medesimo, non un organo straordinario dell’Amministrazione b i relativi attinon possono che essere contestati avanti il medesimo giudice c l’Amministrazioneèpriva del potere di autotutela,il quale, secondo i principi generali, è spendibile solo nei confronti di atti emessi dalla stessa Amministrazione, ovvero da altra Amministrazione sotto-ordinata, almeno con riferimento all’esercizio del potere in questione art. 21- nonies , comma 1, l. n. 241 del 1990 . A tale ultimo riguardoil Consiglio di Stato chiarisceulteriormenteche,nel caso degli atti commissariali,all’Amministrazionein radice non competeil potere di autotutela proprio perché il commissario non è un organo straordinario dell’Amministrazione, bensì un organo ausiliario del giudice la stessaAmministrazioneha invece lafacoltà di contestarei suddetti atti mediantel’apposito rimedio del reclamo.