RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA del 23 FEBBRAIO 2021, N. 1579 INTERDITTIVA ANTIMAFIA – EFFETTI – INCAPACITA’ GIURIDICA EX LEGE L’interdittiva antimafia comporta una forma di incapacità giuridica ex lege. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto dell’interdittiva antimafia. In particolare, il Collegio chiarisce che la suddetta interdittiva costituisce misura di carattere cautelare, volta a anticipare la soglia di prevenzione, che non richiede la necessaria prova di un fatto né la sussistenza di responsabilità penali, ma solo la presenza di un quadro indiziario univoco e concordante, in base al quale sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste ultime. Ciò posto, il Consiglio di Stato rileva che l’avvenuta interdizione determina un’incapacità giuridica ex lege ad essere titolare di rapporti giuridici con la pubblica amministrazione. Al riguardo il Collegio precisa che, secondo la giurisprudenza consolidata, tale incapacità ha natura parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione, e temporanea, in quanto può cessare o per effetto dell’annullamento amministrativo o giudiziario del provvedimento de quo o per effetto di un successivo provvedimento del Prefetto, che attesti il venir meno delle condizioni ostative precedentemente riscontate. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2021, N. 1495 PROCESSO AMMINISTRATIVO – SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO – IMPOSTA DI REGISTRO Il pagamento dell’imposta di registro è a carico della parte soccombente. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato fornisce risposta alla seguente questione se, fra le conseguenze derivanti da una pronuncia amministrativa passata in giudicato, rientri anche l’individuazione del soggetto che dovrà sopportare il peso economico della relativa imposta di registro, già versata all’Erario nella specie, il giudice di primo grado, decidendo sull’opposizione proposta da un Comune avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di una società, aveva accolto in parte l’opposizione e, per l’effetto, aveva condannato l’Ente locale a corrispondere alla società una determinata somma di denaro, compensando le spese di lite una volta pubblicata la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta di registro, invitando entrambe le parti al pagamento tuttavia, al predetto pagamento aveva integralmente provveduto la sola società, con espressa riserva di rivalsa . In proposito il Collegio evidenzia che i principi stabiliti dalla legge in materia di contributo unificato possano essere applicati, a fortiori, anche alla ripartizione dell’onere economico dell’imposta di registro sicché anche quest’ultima deve essere posta a carico della parte soccombente. Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, emerge una eadem ratio sostanziale, teleologica e pure logico-sistematica tra i due istituti se il soggetto vittorioso non può, per legge, sopportare le spese connesse con l’instaurazione del giudizio, non può a maggior ragione essere gravato da quelle afferenti alla registrazione della pronuncia giurisdizionale che ne ha dichiarato fondate le ragioni. A tanto il Collegio aggiunge che dal punto di vista processuale ciò comporta che la ripartizione del peso dell’imposta di registro è anch’essa un effetto della sentenza e, come tale, rientra nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Alla luce dei superiori principi il Consiglio di Stato conclude che, nella specie, l’accoglimento solo parziale dell’opposizione comunale a decreto ingiuntivo ha comportato il riconoscimento della fondatezza, per il resto, dell’originaria pretesa monitoria e, dunque, ha enucleato in capo all’opponente Comune la condizione sostanziale di soccombente, con condanna dello stesso Comune a rifondere integralmente alla società quanto da essa versato all’Erario a titolo di imposta per la registrazione della sentenza di primo grado. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2021, N. 1492 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ACCESO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - LIMITI I limiti del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Con la decisione in evidenza il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi. Preliminarmente il Collegio rimarca che, secondo la disciplina positiva del diritto di accesso, da intendersi come situazione soggettiva strumentale per la tutela di situazioni sostanziali, sul piano della logica difensiva viene comunque” garantito l’accesso, entro gli stringenti limiti in cui la parte interessata all’ostensione dimostri la necessità o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari , la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza. Tanto premesso, il Consiglio di Stato rileva che, se, da un lato, ai fini dell’accesso è sufficiente la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici art. 24, co. 7, L. n. 241/1990 e s.m.i. , dall’altro lato, vi è la necessità di circoscrivere le qualità dell’interesse legittimante a quelle ipotesi che garantiscono la piena corrispondenza tra la situazione sostanziale giuridicamente tutelata ed i fatti principali e secondari di cui la stessa fattispecie si compone, atteso il necessario raffronto che l’interprete deve operare, in termini di pratica sussunzione, tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda la tutela in giudizio e l’astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale. In senso conforme Cons. Stato, Ad. pl., 25 settembre 2020, n. 20. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI ORDINANZA DEL 9 FEBBRAIO 2021, N. 604 PUBBLICO IMPIEGO – PERSONALE DOCENTE – CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE L’immissione in ruolo di personale docente su posti comuni e di sostegno a partire dall’a.s. 2020/21 Con l’ordinanza in oggetto il Consiglio di Stato esamina la disciplina dettata dal D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 conv. modif. dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 in tema di concorso straordinario, per titoli ed esami, preordinato all’immissione in ruolo di personale docente su posti comuni e di sostegno a partire dall’a.s. 2020/21, giungendo infine a sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione che stabilisce l’ammissione con riserva dei docenti iscritti ai TFA/Sostegno, se avviati entro il 29 dicembre 2019 data di entrata in vigore della legge di conversione n. 159/2019 . Più nel dettaglio, ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Consiglio di Stato reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 1, co. 18-ter, del citato D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 conv. modif. dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 , in relazione agli artt. 2, 3, 32, 34 e 97 della Costituzione, nella parte in cui il predetto art. 1, co. 18-ter, pone una data fissa senza avere riguardo al fatto che il corso abilitante legittimante la partecipazione sia stato comunque avviato prima dell’indizione del concorso straordinario ed al fatto che l’ammissione al corso abilitante sia avvenuta in data utile per la presentazione della domanda al concorso straordinario per l’ammissione degli specializzandi TFA/S al concorso riservato, per titoli ed esami previsto dalla medesima disposizione ed, altresì, nella parte in cui pone una data fissa pure per il conseguimento della abilitazione senza considerare chi comunque consegua l’abilitazione in tempo utile per l’ammissione in servizio .