RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

11 FEBBRAIO 2021, N. 19 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Giurisdizione del giudice di pace – decreto del Presidente del Tribunale di Taranto, facente funzioni, del 4 maggio 2020, n. 36 di sospensione delle udienze penali con conseguenti rinvii al 31 luglio 2020 [adottato per fronteggiare l’emergenza Covid-19 durante la c.d. Fase 2], e decreto dello stesso Presidente e del Magistrato collaboratore al coordinamento dei Giudici di Pace di Taranto del 13 maggio 2020, n. 38, contenente atto di diffida – conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – inammissibilità. Con riferimento al decreto del Presidente facente funzioni del Tribunale ordinario di Taranto del 4 maggio 2020, n. 36 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al decreto del Presidente f.f. del Tribunale ordinario di Taranto e del magistrato collaboratore al coordinamento dei giudici di pace di Taranto del 13 maggio 2020, n. 38, la lamentata violazione delle prerogative giurisdizionali del giudice di pace non sussiste, in quanto discende, a ben vedere, da un provvedimento del Presidente del Tribunale espressamente autorizzato dall’art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche, a prevedere la sospensione delle udienze per far fronte all’emergenza sanitaria generata dalla pandemia da COVID-19. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 84/2020 sussiste un’ontologica differenza tra atto meramente illegittimo e atto costituzionalmente invasivo. 11 FEBBRAIO 2021, N. 18 STATO CIVILE. Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio – riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori – assunzione del cognome paterno salva la facoltà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno – preclusione della possibilità per i genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno – questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale. La prevalenza del cognome paterno costituisce tuttora il presupposto delle disposizioni che declinano la regola del patronimico nelle sue diverse esplicazioni, tra le quali rientra l’art. 262, comma 1, c.c Conseguentemente, anche laddove fosse riconosciuta la facoltà dei genitori di scegliere, di comune accordo, la trasmissione del solo cognome materno, la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso in questi casi, verosimilmente più frequenti, dovrebbe dunque essere riconfermata la prevalenza del cognome paterno, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale in questo quadro, neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilità di deroga alla generale disciplina del patronimico, potrebbe ritenersi espressione di un’effettiva parità tra le parti, posto che una di esse non ha bisogno dell’accordo per far prevalere il proprio cognome. Le considerazioni sopra esposte portano a dubitare della legittimità costituzionale della disciplina dell’automatica acquisizione del solo patronimico, espressa dall’art. 262, comma 1, c.c In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 61/2006 l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna. 11 FEBBRAIO 2021, N. 17 ORDINAMENTO PENITENZIARIO Liberazione anticipata – revoca del beneficio – mancata previsione della possibilità della revoca del beneficio anche nel caso di intervenuta assoluzione del condannato ai sensi dell’art. 115 codice penale, qualora nei suoi confronti sia stata disposta l’applicazione di una misura di sicurezza – inammissibilità. La disciplina della liberazione anticipata è istituto del diritto penitenziario riconducibile alla dimensione sostanziale del trattamento punitivo, poiché incide direttamente sulla durata della pena detentiva, e la riduce in misura rilevante, comportando un’anticipata scarcerazione del condannato ammesso ad avvalersene. La stessa conclusione vale con riferimento alla disciplina della revoca del beneficio, che, finanche dopo l’effettiva liberazione, può trasformare in un prolungamento dell’esecuzione carceraria la condizione di libertà conseguita, in precedenza, mediante la concessione del beneficio stesso. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 155/2019 nel settore dell’ordinamento penitenziario, non sussistono ostacoli al sindacato di legittimità costituzionale anche delle norme di favore”. 5 FEBBRAIO 2021, N. 14 PROCESSO PENALE. Incidente probatorio – assunzione della testimonianza di persona minorenne – mancata previsione per la persona minorenne della necessità che la stessa rivesta il ruolo di persona offesa – non fondatezza. L’art. 392 c.p.p. prevede che, nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 572 Maltrattamenti contro familiari o conviventi , 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù , 600- bis Prostituzione minorile , 600- ter Pornografia minorile e 600- quater Detenzione di materiale pornografico del codice penale, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il p.m., anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza. Con tale disposizione, introdotta dalla legge n. 66/1996 Norme contro la violenza sessuale , il legislatore ha inteso dettare presupposti e condizioni per l’assunzione in sede di incidente probatorio del contributo testimoniale proveniente da soggetti vulnerabili quali i minorenni in vario modo coinvolti in procedimenti penali diretti all’accertamento di reati riguardanti la sfera sessuale. Come emerge dai lavori parlamentari che hanno portato all’approvazione della citata legge n. 66/1996, la finalità sottesa all’introduzione della nuova ipotesi di incidente probatorio – svincolata dall’ordinario presupposto della non rinviabilità della prova al dibattimento – è quella di tutelare la personalità del minore, consentendogli di uscire al più presto dal circuito processuale per aiutarlo a liberarsi più rapidamente dalle conseguenze psicologiche dell’esperienza vissuta. Tale disposizione, peraltro, si inserisce in un più ampio sistema normativo, che testimonia nel suo complesso, lo spazio dato dall’ordinamento, anche con riguardo al processo penale, a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori, cui si è associata la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 92/2018 l’anticipazione della testimonianza alla sede incidentale, tanto più laddove si proceda per reati attinenti alla sfera sessuale, è rivolta anche a garantire la genuinità della formazione della prova, atteso che l’assunzione di essa in un momento quanto più prossimo alla commissione del fatto costituisce anche una garanzia per l’imputato, perché lo tutela dal rischio di deperimento dell’apporto cognitivo che contrassegna, in particolare, il mantenimento del ricordo del minore. In particolare, il trauma cui il minore è esposto durante l’esame testimoniale si ripercuote negativamente sulla sua capacità di comunicare e di rievocare correttamente e con precisione i fatti che lo hanno coinvolto, o ai quali ha assistito, rischiando così di compromettere la genuinità della prova.