RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI, SENTENZA 19 GENNAIO 2021, N. 584 AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO – TERMINI. È perentorio il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio innanzi alle A.I Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato esamina la natura del termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento sanzionatorio incardinato innanzi ad una Autorità Amministrativa Indipendente nelle specie, la ARERA, cioè l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente . Ricostruito il quadro normativo di riferimento sia nazionale che euro-unionale e ripercorsi i due orientamenti giurisprudenziali sul tema l’uno nel senso della natura ordinatoria del suddetto termine, l’altro nel senso della natura perentoria dello stesso , il Collegio afferma che il termine in questione ha natura perentoria, sicché il suo superamento inficia il provvedimento sanzionatorio, con ciò che ne consegue in termini di illegittimità dello stesso. CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V, SENTENZA 19 GENNAIO 2021, N. 575 CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE – IMPUGNAZIONE – TERMINE. La decorrenza del termine di impugnazione degli atti di gara. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato prende in esame il tema della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l’affidamento di un contratto di appalto. Più nel dettaglio, il Collegio richiama l’importante pronuncia n. 12/2020 con cui l’Adunanza Plenaria dello stesso Consiglio di Stato ha individuato i diversi momenti di possibile conoscenza degli atti di gara dai quali far decorrere - a precise condizioni - il termine di impugnazione dell’aggiudicazione. Rileva, dunque, il Consiglio di Stato che la decorrenza del suddetto termine è stata così modulata a dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara – comprensiva anche dei verbali ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentante ai sensi dell’art. 29, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 50 del 2016 b dall’acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, ma solo a condizione che esse consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri”, così da permettere la presentazione non solo dei motivi aggiunti ma anche del ricorso principale c dalla proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara, con conseguente dilazione temporale fino al momento in cui è consentito l’accesso se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta” d dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”. CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V, SENTENZA 19 GENNAIO 2021, N. 573 ENTI LOCALI – CONSIGLIERI COMUNALI –DECADENZA. La decadenza del consigliere comunale per assenza alle sedute consiliari. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto della decadenza del consigliere comunale per la mancata partecipazione alle sedute consiliari ai sensi dell’art. 43, comma 4, del T.U.E.L. Preliminarmente il Collegio osserva che le norme sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale non prevedono che, oltre alla giustificazione dell’assenza, il consigliere sia onerato della dimostrazione di un impedimento assoluto a presenziare alle sedute del Consiglio in tal senso sono l’art. 43, comma 4, del T.U.E.L., nonché le disposizioni dello Statuto del Comune e del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale nella specie richiamate . Tali norme stabiliscono soltanto l’onere del consigliere comunale di addurre e dimostrare la ragione dell’assenza. Tanto premesso, il Consiglio di Stato chiarisce che le circostanze che giustificano l’esercizio del potere di decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che la decadenza comporta all'esercizio di un munus publicum e per la possibilità di un uso distorto del potere da parte del Consiglio Comunale, per ragioni di scontro politico ferma restando la possibilità del Consiglio comunale di sindacare i casi in cui le ragioni addotte dal consigliere siano ictu oculi prive di qualsiasi spiegazione logica ovvero non siano supportate da alcuna documentazione o dimostrazione dei fatti affermati . CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V, SENTENZA 8 GENNAIO 2021, N. 284 CONTRATTI PUBBLICI – BANDO DI GARA – IMPUGNAZIONE – CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI. La prova della natura immediatamente escludente delle clausole del bando. Con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato pone l’attenzione sulle clausole immediatamente escludenti che legittimano l’immediata impugnazione del bando di gara. In particolare, il Collegio rileva che vanno considerate tali solo le clausole che, con assoluta e oggettiva certezza, incidono direttamente sull’interesse delle imprese, in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara a un operatore economico. In senso conforme Cons. Stato, Ad. Pl., 26 aprile 2018, n. 4. Tanto considerato, il Consiglio di Stato conclude nel senso che il ricorrente dimostra, in via pregiudiziale, il suo interesse ad agire, quando prova di non aver potuto formulare, anche in ragione della propria organizzazione aziendale, un’offerta oggettivamente competitiva, e dimostra, nel merito, l’illegittimità della legge di gara quando prova che tale impossibilità è comune alla maggioranza delle imprese operanti nel settore.