RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO SEZ. II, SENTENZA 19 GENNAIO 2021, N. 579 EDILIZIA PUBBLICA – ATTO UNILATELARE D’OBBLIGO – NATURA GIURIDICA. La natura accidentale” dell’atto unilaterale d’obbligo. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato esamina la figura dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto da un privato in favore della pubblica amministrazione nella specie si trattava di un atto con cui - nell’ambito di una complessa operazione di edilizia convenzionata - una società aveva ceduto al Comune una particella di terreno . In proposito il Collegio chiarisce che gli atti d’obbligo, pur appartenendo al più ampio genus degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire. Ad avviso della giurisprudenza, quindi, essi non rivestono un’autonoma efficacia negoziale ma incidono sul provvedimento cui sono intimamente collegati, tanto da divenirne un elemento accidentale” secondo la terminologia di cui alla sistematica civilistica che distingue tra essentialia e accidentalia negotii . In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2013, n. 5628 Cass., Sez. Un., 11 luglio 1994, n. 6527. Ciò posto, il Consiglio di Stato conclude nel senso che l’atto d’obbligo, seppure riconducibile al modulo negoziale, non si esaurisce nello stesso, in quanto accessivo” rispetto al titolo edilizio che lo ingloba. CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, SENTENZA 11 GENNAIO 2021, N. 319 CONTRATTI PUBBLICI – PROJECT FINANCING - INTERDITTIVA ANTIMAFIA. Fase gestoria del rapporto contrattuale ed interdittiva antimafia. Con la pronuncia in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto dell’interdittiva antimafia nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un’operazione di project financing. Più nel dettaglio, il Collegio evidenzia che in operazioni di tal genere l’oggetto negoziale è più ampio rispetto alle ipotesi in cui l’esecuzione contrattuale si esaurisce con l’ultimazione dell’opera, giacché comprende la realizzazione e la gestione dell’opera stessa. Osserva dunque il Consiglio di Stato che, se l’interdittiva antimafia interviene durante la fase gestoria cioè nel corso di un rapporto di durata , non sussiste un particolare onere motivazionale in capo all’Amministrazione che in applicazione dell’art. 94, co. 3, del d.lgs. n. 159/2011 intenda recedere, dovendosi al contrario motivare rigorosamente l’opposta – e derogatoria – ipotesi in cui ragioni d’interesse pubblico connesse alla gestione impongano, nelle more della sostituzione del contraente, la conservazione del rapporto. CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, SENTENZA 08 GENNAIO 2021, N. 307 CONTRATTI PUBBLICI – OBBLIGHI DICHIARATIVI – OMISSIONE. La violazione degli obblighi dichiarativi nelle gare pubbliche. Con la decisione in commento il Consiglio di Stato pone l’accento sulle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi dichiarativi posti a carico del concorrente nell’ambito di una gara pubblica. In particolare, il Collegio richiama il principio secondo cui la condotta omissiva, reticente o mendace tenuta dal concorrente in relazione a circostanze potenzialmente rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara, della selezione delle offerte e dell’aggiudicazione non determina automaticamente l’esclusione. Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, è necessario che la stazione appaltante effettui una valutazione in concreto circa l’effettiva rilevanza di una tale condotta dichiarativa, per le sue concrete caratteristiche, rispetto al contratto di cui si verte, nonché degli episodi sottostanti non adeguatamente comunicati. In senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2020, n. 6734. CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, SENTENZA 04 GENNAIO 2021, N. 43 EDILIZIA – ORDINE DI DEMOLIZIONE – SANATORIA. Ordinanza di demolizione e istanza di sanatoria. La sentenza in rassegna svolge importanti considerazioni in materia edilizia. In primo luogo il Consiglio di Stato chiarisce che sono sempre illegittimi gli interventi edilizi eseguiti in assenza del necessario e preventivo titolo abilitativo, pure se risulti una conformità solo sostanziale delle opere alla disciplina edilizia sicché, in sostanza, ai fini dell’emanazione di un ordine di demolizione la P.A. non ha assolutamente l’obbligo di valutare la conformità sostanziale dell’immobile al regime urbanistico dell’area. A tanto il Collegio aggiunge che, in ogni caso, l’eventuale legittimità sostanziale delle opere, in rapporto al regime dell’area alla quale accedono, deve necessariamente essere valutata nell’ambito di un procedimento di sanatoria, non potendosi gravare l’amministrazione dell’onere di valutare d’ufficio tale eventualità tanto si evince dall’art. 31 e dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, che impongono all’amministrazione comunale di reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dall’art. 36, che rimette all’esclusiva iniziativa del privato l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica. In secondo luogo, il Consesso si sofferma sull’incidenza dell’istanza di sanatoria sull’ordinanza di demolizione a tale riguardo si evidenzia che la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2011 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso non vi è dunque un’automatica necessità per l’amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. La domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, quindi, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.