RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

18 GENNAIO 2021, N. 5 SANZIONI AMMINISTRATIVE. Norme della Regione Veneto – procedimenti di accertamento per violazione di disposizioni normative, sanzionate in via amministrativa, in materie di competenza esclusiva della Regione – previsione che nessun provvedimento sanzionatorio può essere irrogato senza aver consentito al soggetto interessato la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione – attribuzione alla Giunta regionale della competenza nell’individuazione della tipologia delle violazioni che consentono la regolarizzazione, nonché delle fattispecie per le quali non è possibile ricorrervi, oltre alla definizione degli adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano – abrogazione dell’istituto della diffida amministrativa di cui all’art. 2-bis della legge regionale n. 10 del 1977 – illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953. Come per il diritto penale, anche rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo si pone un’esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti dell’esercizio del potere sanzionatorio, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia – ancora – alla struttura di eventuali cause esimenti. E ciò per ragioni analoghe a quelle sottese al principio di legalità che vige per il diritto penale in senso stretto, trattandosi, pure in questo caso, di assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità abusi che possono radicarsi tanto nell’arbitrario esercizio del potere sanzionatorio, quanto nel suo arbitrario non esercizio. Tutto ciò impone che a predeterminare i presupposti dell’esercizio del potere sanzionatorio sia l’organo legislativo statale o regionale , il quale rappresenta l’intero corpo sociale, consentendo anche alle minoranze, nell’ambito di un procedimento pubblico e trasparente, la più ampia partecipazione al processo di formazione della legge mentre tale esigenza non può ritenersi soddisfatta laddove questi presupposti siano nella loro sostanza fissati da un atto amministrativo, sia pure ancora di carattere generale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 134/2019 le garanzie discendenti dall’art. 25, secondo comma, Cost. si applicano anche agli illeciti e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo, con l’eccezione però della riserva assoluta di legge statale, che vige per il solo diritto penale stricto sensu. 14 GENNAIO 2021, N. 4 SALUTE. Emergenza epidemiologica da COVID-19 – norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di emergenza – misure per l’esercizio delle attività – esonero dall’obbligo di coprirsi naso e bocca per le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l’utilizzo delle mascherine – disciplina dello svolgimento dell’attività sportiva e dell’attività motoria – deroghe alle disposizioni emergenziali per eventi e manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché per eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione – previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, della riapertura delle attività commerciali al dettaglio, della riapertura dei servizi alla persona e degli altri settori dei servizi – previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, che i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche, gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo possono svolgere regolare attività – disciplina dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività formative delle scuole dell’infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università – disciplina della programmazione del trasporto pubblico locale erogato dalle aziende da parte dell’assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti – poteri di intervento dei sindaci in materia di contenimento del contagio da Covid-19 – previsione che, qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione – poteri di intervento del Presidente della Regione – istanza di sospensione ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87/1953 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale e dell’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale – accoglimento dell’istanza di sospensione. La legge della Regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell’esercizio della competenza esclusiva in materia della profilassi internazionale, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore, indipendentemente dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate. Le modalità di diffusione del virus COVID-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione. Pertanto, ricorrono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per sospendere, nelle more della decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale, l’efficacia dell’intera legge della Regione Valle D’Aosta n. 11 del 2020, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87/1953 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale e dell’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 107/2010 in conformità ai principi generali che disciplinano la tutela in via d’urgenza, il provvedimento di temporanea sospensione dell’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero fra Regioni, previsto dall’art. 40 della legge n. 87/1953, può essere adottato se vi sia concomitanza di due requisiti, ovvero il fumus boni iuris ed il periculum in mora. 13 GENNAIO 2021, N. 2 EDILIZIA E URBANISTICA. Norme della Regione Toscana – disposizioni in materia di governo del territorio – modifiche alla legge regionale n. 5 del 2010 [Norme per il recupero abitativo dei sottotetti] – disciplina della SCIA – disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti. Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili a fini abitativi e ulteriori disposizioni a carattere tecnico – non fondatezza. La legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 consente che, per il tramite degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti e contestualmente a tali interventi, si possa far transitare – mediante SCIA ordinaria” – l’unità immobiliare cui il sottotetto accede alla categoria funzionale residenziale”. La stessa norma regionale precisa che ciò non può avvenire nei centri storici, per i quali essa impone il permesso di costruire o la super SCIA”, secondo quanto stabilito dal T.U. Edilizia. Ora, l’art. 10, co. 2, T.U. Edilizia consente alle Regioni di stabilire con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività” e ciò fermo il vincolo, stabilito dall’art. 10, co. 1, T.U. Edilizia, della necessità del permesso tra l’altro per i mutamenti di destinazione d’uso nei centri storici permesso eventualmente sostituibile con la super SCIA”, ex art. 23, co. 1, lett. a, dello stesso Testo Unico . La Regione Toscana ha fatto uso di tale facoltà. La norma regionale impugnata, dopo aver richiesto il permesso o la super SCIA” per gli interventi di recupero dei sottotetti da cui possa originare il mutamento di destinazione d’uso per immobili siti nei centri storici, ha stabilito che per gli immobili esterni ai centri storici è sufficiente la SCIA ordinaria”. Il che, in assenza di alterazioni dell’edificio originario tali da costituire interventi di ristrutturazione pesante”, non appare in contrasto con alcun principio fondamentale stabilito dal T.U. Edilizia. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 246/2018 la previsione statale di moduli unificati e standardizzati” – peraltro concordati con le Regioni nel caso di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali” – contribuisce ad assicurare livelli uniformi di semplificazione su tutto il territorio nazionale e, al tempo stesso, a porre gli operatori economici nelle medesime condizioni di partenza. Ciò non esclude, in linea di principio, che una Regione possa dotarsi di una normativa che preveda livelli ulteriori di tutela”, secondo l’indicazione fornita dal legislatore statale art. 29, co. 2-quater, della l. n. 241/1990 sul modello di quanto previsto dall’art. 117, co. 2, lett. m , Cost. La Regione può perciò intervenire su specifici profili o segmenti del procedimento amministrativo delineato dalla legge statale, variandoli in senso migliorativo in termini di semplicità, snellezza o speditezza.