RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

11 GENNAIO 2021, N. 1 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. Persona offesa dai reati indicati all’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 – Ammissione al patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito – Non fondatezza. La scelta effettuata dal legislatore di ammettere al gratuito patrocinio le persone offese da determinati reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale, indipendentemente dalle relative condizioni reddituali art. 76, co. 4-ter, d.P.R. n. 115/2022, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A” , rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati in questione. Lo ha affermato la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1, depositata l’11 gennaio 2021. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 80/2020 nella conformazione della disciplina processuale, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. 23 DICEMBRE 2020, N. 278 REATI E PENE. Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Previsione della sospensione del corso della prescrizione per il periodo dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 disposta in conseguenza del rinvio d’ufficio dei procedimenti penali e della sospensione dei termini per il compimento in essi di qualsiasi atto stabiliti nello stesso arco di tempo –Applicabilità ai processi aventi a oggetto reati commessi prima della data del 9 marzo 2020. Previsione della sospensione del corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali. Sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali in cui opera, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali – Applicabilità ai fatti di reato commessi anteriormente all’entrata in vigore della disposizione – Non fondatezza. Nell’ambito degli interventi emergenziali concernenti l’attività giurisdizionale posti in essere dal Governo per rispondere alle esigenze scaturite dall’epidemia da COVID-19 esplosa sul territorio nazionale, l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ha dettato una articolata disciplina volta a provocare la stasi delle attività processuali nell’ambito della giurisdizione ordinaria, compresa quella penale. Con tale norma, per quanto attiene ai processi penali, si è disposto in via generale e obbligatoria, salvo le eccezioni concernenti alcune tipologie urgenti di procedimento, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” dal 9 marzo al 15 aprile 2020, senza possibilità di intervento da parte dei capi degli uffici giudiziari art. 83, commi 1 e 2 . In relazione a tali fattispecie si è anche disposta la sospensione dei termini di prescrizione, oltre che dei termini di durata massima delle misure cautelari personali art. 83, comma 4 . È stata, poi, introdotta la possibilità di disporre il rinvio delle udienze penali a data successiva al 30 giugno, salvo che per i procedimenti segnati da particolare urgenza espressamente indicati al comma 3 della disposizione in questione art. 83, comma 7, lettera g . Anche con riferimento a tali discrezionali casi di rinvio delle udienze penali, si è prevista la sospensione dei termini di prescrizione del reato e di durata delle misure cautelari, ma fino al 30 giugno, e ciò indipendentemente dal differimento dell’udienza ad una data successiva art. 83, comma 9 . Infine, è intervenuto l’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, con il quale il Governo ha stabilito che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 83 del d. l. n. 18 del 2020 , era prorogato all’11 maggio 2020, così modificando la portata del comma 4 della stessa disposizione. Ebbene, la disciplina in questione non ha disposto alcuna sospensione retroattiva del corso della prescrizione come conseguenza della sospensione di procedimenti e processi penali, ma ha trovato piena applicazione il principio secondo cui la legge nella specie, di contenuto processuale dispone per l’avvenire art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale e, pertanto, legittima è la ricaduta sulla prescrizione in termini di sospensione della sua durata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 143 del 2014 la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato. 18 DICEMBRE 2020, N. 271 STATO CIVILE. Filiazione – Procreazione medicalmente assistita – Riconoscimento di sentenze straniere – Intrascrivibilità degli atti formati all’estero contrari all’ordine pubblico – divieto di surrogazione di maternità – Preclusione, secondo l’attuale conformazione del diritto vivente, del riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero attestante il legame di filiazione dal genitore intenzionale non biologico, legato al genitore biologico da matrimonio celebrato all’estero di un minore nato all’estero, con le modalità della gestazione per altri [cosiddetta maternità surrogata”] – Inammissibilità intervento. In difetto di un’immediata e diretta incidenza dell’esito del giudizio incidentale sulla situazione giuridica della madre gestazionale, non è sufficiente a fondare la legittimazione all’intervento nel giudizio costituzionale l’aspirazione di quest’ultima ad introdurre nel contraddittorio la propria storia personale, la propria identità, la propria dignità che si presuppone lesa. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 158/200 l’intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale è ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. 11 DICEMBRE 2020, N. 268 PROCEDIMENTO CIVILE. Lavoro e previdenza - Spese processuali - Condanna alle spese - Previsione, nel caso di accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, di condanna della parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese processuali maturate successivamente alla formulazione della proposta – Non fondatezza. Il potere del giudice del lavoro di tenere conto del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa o transattiva dallo stesso formulata all’udienza di discussione ai fini della statuizione sulle spese di lite si traduce solo nella possibilità di compensarle legittimamente, in tutto o in parte, anche ove non ricorrano i presupposti di cui all’art. 92, co. 2, c.p.c Peraltro, ciò avviene senza alcuna forma di automatismo, diversamente dall’ipotesi contemplata dall’art. 91, co. 1, secondo periodo, c.p.c., in quanto il giudice ha solo la facoltà, e non già l’obbligo, di considerare tale condotta ai fini della decisione sul riparto delle spese processuali. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 77/2007 il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa o transattiva formulata dall’autorità giudiziaria assume rilievo nella decisione quanto alla statuizione sulle spese processuali e non già alla valutazione del merito della controversia, stante il diritto della parte a vedersi integralmente riconosciuto, sul piano del diritto sostanziale, quanto ad essa spettante all’esito del giudizio.