RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZIONE GIURISDIZIONALE, SENTENZA 23 DICEMBRE 2020, N. 1177 CONTRATTI PUBBLICI – TAGLIO DELLE ALI. L’applicabilità della regola del cd. taglio delle ali nel caso di offerte identiche. Con la sentenza in rassegna il C.G.A. si sofferma sull’applicabilità della regola del cd. taglio delle ali in caso di presenza, all’interno delle ali, di due o più offerte identiche. Al riguardo, il Collegio chiarisce che le offerte con identico ribasso poste all’interno delle ali devono, ai fini dell’accantonamento prodromico al calcolo della media, essere considerare secondo la regola del blocco unitario di cui all’art. 97, comma 2, lett. a , d.lgs. n. 50/2016 in altri termini, le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali che all’interno delle ali cd. blocco unitario . CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 23 DICEMBRE 2020, N. 8295 CONTRATTI PUBBLICI – COMMISSIONE DI GARA. Sulla legittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione di gara Con la decisione in commento, resa in materia di contratti pubblici, il Consiglio di Stato risolve due quesiti in tema di legittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione di gara. Nel dettaglio, il Collegio si chiede in primo luogo se sia legittimo, o meno, che la Commissione valuti le offerte tecniche apprezzando prima gli elementi di carattere quantitativo e tabellare utilizzando dunque criteri vincolati e successivamente quelli aventi carattere discrezionale. In risposta, il Consiglio afferma che non esiste e non è nemmeno prescritto dalla legge un ordine rigoroso nell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica secondo i criteri vincolati o discrezionali sicché, l’avere posposto l’assegnazione del punteggio in base ai primi rispetto ai secondi non è ex se indice di un illegittimo o parziale agire da parte della Commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In secondo luogo il Consesso si chiede se sia legittimo, o meno, che i componenti della Commissione di gara assegnino collegialmente i punteggi, nonostante nella fattispecie il disciplinare di gara, per l’esame di tali voci, disponesse un vaglio individuale di ciascun commissario con un range da 0 a 1, da porre successivamente in media con i coefficienti attribuiti, allo stesso modo, dagli altri commissari. A tale riguardo il Consiglio rileva che le norme dell’evidenza pubblica non sono poste formalisticamente a presidio di un pericolo astratto, poiché invero esse mirano a tutelare il concreto e regolare svolgimento delle operazioni di gara sicché esse possono essere contestate e annullate solo laddove il ricorrente offra almeno un principio di prova dal quale si desuma in via indiziaria che l’operato della Commissione giudicatrice o abbia violato direttamente la legge o sia affetto da eccesso di potere in una delle sue figure sintomatiche. Pertanto, salva prova contraria pure indiziaria , la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio o un unico punteggio non è ex se indice di illegittimità, per la stringente ragione che essa prova troppo. In senso conforme Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2020, n. 5130 Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595 Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428, Cons. St., sez. V, 17 dicembre 2015, n. 517. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 17 DICEMBRE 2020, N. 8132 STRANIERI – PERMESSO DI SOGGIORNO. Sui poteri del Questore in materia di permesso di soggiorno. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato affronta il tema della conversione automatica del permesso di soggiorno per minore età” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”. In particolare, dopo aver richiamato il contenuto dell’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, il Consiglio evidenzia che spetta adesso alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” esprimere il parere sulla sussistenza dei presupposti per la suddetta conversione in favore dei minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela”. Secondo le Linee Guida” del Ministero del Lavoro dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età , poi, il parere si configura come un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell’adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno d’età”. Ebbene, secondo il Consiglio di Stato tali Linee Guida attestano sostanzialmente che in capo alla Questura territorialmente competente residua il potere in ordine all’adozione dei provvedimenti che riguardano la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, evidentemente rilevando la permanenza di un margine di discrezionalità valutativa in capo all’Amministrazione. Tuttavia – precisa il Collegio – ove non emergano elementi fattuali diversi e contrastanti rispetto a quelli già valutati ai fini della emissione di un parere positivo”, il potere discrezionale della Questura non può tradursi in una immotivata valutazione divergente rispetto al parere positivo già reso. In senso conforme Cons. St., sez. III, 1 giugno 2020, n. 3431 Cons. St., sez. III, 14 maggio 2020, n. 3082 Cons. St., sez. III, 21 aprile 2020, n. 2546. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, SENTENZA 17 DICEMBRE 2020, N. 8100 PROCESSO AMMINISTRATIVO – GIURISDIZIONE – BENI PUBBLICI – CONCESSIONE. Il riparto di giurisdizione in materia di concessione di beni pubblici. Con la decisione in commento il Consiglio di Stato esamina la disciplina che regola il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. in materia di concessione di un bene pubblico, con particolare riferimento all’ipotesi in cui venga in considerazione l’applicazione di una penale. Nella specie, era accaduto che una società sportiva dilettantistica, concessionaria della piscina comunale in forza di apposito contratto, aveva impugnato davanti al TAR il provvedimento con cui il Comune aveva applicato alla società medesima una penale, contestando la mancata riapertura dell’impianto fino al termine della stagione natatoria dopo la chiusura imposta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 riapertura poi consentita dall’art. 1, comma 1, lett. f , d.P.C.M. del 17 maggio 2020 . Con la sentenza impugnata il TAR aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo, invece, sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Ebbene, il Consiglio di Stato – nell’accogliere l’appello – chiarisce che nella concessione di beni pubblici nella quale gli interessi di carattere generale connessi all’uso del bene contraddistinguono il rapporto nel corso della sua durata , sussiste la giurisdizione ordinaria in relazione alle controversie di carattere meramente patrimoniale relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi viceversa, ogni atto della P.A. che non possa essere ricondotto a quest’ultimo ambito va attribuito alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. Ciò posto, il Collegio conclude nel senso che sono devolute al G.A. le controversie in cui vi sia contestazione sull’esatto adempimento della concessione, come quelle relative all’applicazione di una penale.