RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

27 OTTOBRE 2020, N. 225 PROCEDIMENTO CIVILE Opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici – competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto – manifesta inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, co. 2, D. lgs. n. 150/2011 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost., dal Giudice di Pace di Trebisacce, con l’ordinanza del 7 gennaio 2019, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2019, è manifestamente inammissibile. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 158/2019 l’art. 32, co. 2, d.lgs. n. 150/2011 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, dopo le parole È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto , non prevede le parole ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente . 27 OTTOBRE 2020, N. 224 IMPIEGO PUBBLICO Ordinamento del personale della Polizia di Stato – promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti – decorrenza dalla data del verificarsi dei fatti ritenuti meritori – mancata previsione della retrodatazione dei soli effetti giuridici della promozione per meriti straordinari al 1° gennaio dell’anno successivo in cui è accertata la carenza di organico – illegittimità costituzionale parziale . L’art. 75, co. 1, d.P.R. n. 335/1982 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti. La disciplina differenziata ed il conseguente scavalcamento” da parte dei vice sovrintendenti che hanno avuto accesso alla qualifica per concorso o procedura selettiva, rispetto a quelli già prima promossi nella medesima qualifica per merito straordinario, infatti, risulta ingiustificata e non ammessa dal principio di eguaglianza art. 3 Cost. . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 230/2014 in ordine all’articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica, esiste un ampio margine di apprezzamento da parte del legislatore, le cui scelte possono essere sindacate solo se arbitrarie o manifestamente irragionevoli. 23 OTTOBRE 2020, N. 223 ESECUZIONE FORZATA Esecuzione nei confronti degli enti locali – somme di denaro destinate al pagamento di retribuzioni e oneri previdenziali, delle rate di mutui e prestiti obbligazionari nonché all’espletamento dei servizi pubblici indispensabili – impignorabilità – inopponibilità nei confronti dei creditori qualificati” – omessa previsione – denunciata irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza, ingiustificata disparità di trattamento – non fondatezza. L’art. 159 del TUEL non è preordinato, in sé, a garantire l’interesse individuale dei singoli creditori qualificati”, ma è essenzialmente rivolta, come detto, ad assicurare la funzionalità dell’Ente locale in quest’ottica, essa è diretta a evitare che l’aggressione, da qualsiasi creditore provenga, di una riserva essenziale di denaro possa giungere a impedire, fino in ipotesi a determinarne la paralisi, l’espletamento di determinate funzioni istituzionali ritenute dal legislatore essenziali alla vita stessa dell’Ente. In senso conforme, cfr. Cass. Civ., n. 31661/2018 il vincolo di impignorabilità di cui all’art. 159, comma 2, del TUEL è finalizzato ad evidenti esigenze pubblicistiche di tutela della funzionalità degli Enti locali, come è dimostrato dalla espressa previsione della sua rilevabilità ufficiosa. 20 OTTOBRE 2020, N. 210 PROCESSO PENALE Dibattimento – dichiarazioni rese al GIP da imputato di un reato collegato a norma dell’art. 371, co. 2, lett. b , cod. proc. pen., da escutersi quale testimone assistito nell’ipotesi di cui all’art. 64, co. 3, lett. c , cod. proc. pen. – sopravvenuta impossibilità di ripetizione – possibile lettura delle dichiarazioni già rese – omessa previsione – irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 512, co. 1, cod. proc. pen. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall’imputato di un reato collegato a norma dell’art. 371, co. 2, lett. b , che, avendo ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64, co. 3, lett. c , sia stato citato per essere sentito come testimone. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. l’ordinanza n. 112/2006 la qualifica del dichiarante – nella prospettiva del regime delle letture e, quindi, di una utilizzazione processuale estranea al contraddittorio – deve essere riguardata alla stregua della condizione” processuale rivestita da quel soggetto al momento in cui le dichiarazioni sono state rese, giacché è proprio in funzione di questa condizione soggettiva che gli artt. 512 e 513 cod. proc. pen. hanno rispettivamente calibrato la corrispondente disciplina delle letture il primo, con riferimento alla condizione delle persone informate sui fatti e che rivestiranno in dibattimento la qualità di testimoni donde la mancata previsione di dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini il secondo, con riferimento a quella di soggetti a vario titolo ed in varia forma compromessi” rispetto al tema del procedimento, e che perciò in sede dibattimentale assumeranno la qualità di dichiaranti diversa da quella del testimone puro”.