RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 16 OTTOBRE 2020, N. 22 Contratti pubblici – Clausole del bando – nullita’. La nullità parziale della clausola ex art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016. Con la sentenza in rassegna l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fornisce risposta ai seguenti quesiti sollevati dalla V Sezione dello stesso Consiglio di Stato a se rientrino nel divieto di clausole cosiddette atipiche, di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, le previsioni dei bandi o delle lettere d’invito con le quali la stazione appaltante, limitando o vietando, a pena di esclusione, il ricorso all’avvalimento al di fuori delle ipotesi consentite dall’art. 89 del medesimo decreto legislativo, escluda, di fatto, la partecipazione alla gara degli operatori economici che siano privi dei corrispondenti requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-professionale b se, in particolare, possa reputarsi nulla la clausola con la quale, nel caso di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, sia consentito il ricorso all’avvalimento dell’attestazione SOA soltanto da parte di soggetti che già ne posseggano una propria. In risposta e all’esito di un articolato percorso motivazionale la Plenaria enuncia i principi di diritto appresso indicati a la clausola del disciplinare di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell’articolo 83, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo b la nullità della clausola ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 configura un’ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all’intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa c i provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione, che facciano applicazione o comunque si fondino sulla clausola nulla, ivi compresi il provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione, vanno impugnati nell’ordinario termine di decadenza, anche per far valere l’illegittimità derivante dall’applicazione della clausola nulla. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE SENTENZA 15 OTTOBRE 2020, N. 921 IPAB – estinzione – Patrimonio – Personale. Il patrimonio delle IPAB non può essere automaticamente assorbito dai Comuni. Con la decisione in rassegna il C.G.A. prende in esame la particolare vicenda dell’estinzione di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza IPAB e della conseguente devoluzione del suo patrimonio al Comune nel cui territorio la medesima IPAB aveva sede ai sensi dell’art. 34, co. 2, della l.r. n. 22 del 1986, con assunzione da parte dello stesso Comune di ogni rapporto attivo e passivo e assorbimento del personale dipendente, fatti salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico. Sull’argomento il Collegio, richiamando la costante giurisprudenza della Consulta, precisa che non è costituzionalmente ammissibile l’automatico assorbimento, disposto ai sensi dall’art. 34, co. 2, della l.r. n. 22/1986, del patrimonio e del personale delle IPAB da parte del comune interessato, perché ciò comporterebbe una violazione delle norme sull’autonomia finanziaria degli enti locali, sul contenimento della spesa pubblica comprese quelle che introducono divieti di assunzioni o limitazioni alle assunzioni di personale , sull’equilibrio dei bilanci pubblici nonostante tali norme siano espressione del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica e sulla copertura delle leggi di spesa. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE SENTENZA 15 OTTOBRE 2020, N. 914 concessione edilizia – diniego – risarcimento del danno – principio dispositivo - perdita di chance. Il principio dispositivo nell’azione di risarcimento del danno. Con la pronuncia in esame il C.G.A. si sofferma sull’azione di risarcimento del danno proposta innanzi al G.A. e sulla risarcibilità della perdita di chance nell’ambito di una controversia riguardante l’illegittimo diniego di una concessione edilizia. Con riferimento alla prima questione, il Collegio chiarisce che il danno da provvedimento illegittimo” è soggetto ad un puntuale onere probatorio in capo al soggetto che ne richieda il risarcimento, non costituendo una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo illegittimo. Ad avviso del C.G.A., infatti, non soccorre il metodo acquisitivo né l’esistenza del danno stesso potrebbe essere presunta quale conseguenza dell’illegittimità provvedimentale in cui l’Amministrazione sia incorsa. A tanto il Collegio aggiunge che, nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo dell'art. 2697, comma 1, c.c , opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento. Con riguardo alla seconda questione in apice indicata, invece, il C.G.A. precisa che, ai fini della risarcibilità della perdita di chance , la relativa tecnica risarcitoria garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule probabilità seria e concreta o anche elevata probabilità di conseguire il bene della vita sperato. In quest’ottica, dunque, l'accoglimento della relativa domanda esige che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità ma non di mera potenzialità , l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Con riferimento alla prima questione In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1674 Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2019, n. 3362. Con riferimento alla seconda questione in senso conforme Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2017, n. 9571. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 9 OTTOBRE 2020, N. 6009 accesso civico generalizzato – applicabilita’ – contratti pubblici. L'accesso civico generalizzato si applica anche all'esecuzione dei contratti pubblici. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si sofferma sull’applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti delle procedure di gara. Sul punto, richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 10 del 2020, il Collegio ribadisce che la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 d.lgs. n. 50/2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici a ciò, infatti, non osta in senso assoluto l'eccezione dell'art. 5- bis , comma 3, d.lgs. n. 33/2013, in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241/1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5- bis , commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza. In senso conforme Cons. Stato, Ad. Plen., 19 febbraio 2020, n. 10.