RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE, SENTENZA 05 OTTOBRE 2020, N. 884 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ANNULLAMENTO D’UFFICIO – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. L'emanazione di un atto di secondo grado deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Con la sentenza in rassegna il C.G.A. per la Regione Siciliana chiarisce che l'emanazione di un atto di secondo grado quale annullamento d'ufficio, revoca o decadenza incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, salve eventuali ragioni di urgenza, da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento, e salvi i casi in cui all'interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti a suo favore. In senso conforme Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, numero 6603 Cons. St., sez. VI, 26 ottobre 2006, numero 6413 Cons. St., sez. V, 18 novembre 2004, numero 7553. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, SENTENZA 02 OTTOBRE 2020, N. 5780 ENTI LOCALI – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI – PRESUPPOSTI. Per le ordinanze sindacali contingibili e urgenti rileva l’attualità del pericolo. Con la decisione in commento il Consiglio di Stato afferma taluni importanti principi in tema di ordinanze sindacali contingibili e urgenti. In primo luogo, il Collegio precisa che spetta al Sindaco valutare l’esistenza di una situazione di grave pericolo, ossia il rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana la valutazione di carattere eminentemente tecnico va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico–scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, numero 3580. In secondo luogo, il Consiglio di Stato chiarisce che, ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente, rileva l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale nonché l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, numero 1670 Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, numero 5150. Ad avviso del Collegio, dunque, la circostanza che la situazione pericolosa risalga nel tempo non comporta, per ciò solo, l’illegittimità dell’ordinanza sindacale il momento in cui l’ordinanza è adottata segna, infatti, il limite oltre il quale il rischio non è più accettabile per la collettività e si avverte come indispensabile l’intervento per scongiurare il danno diversamente, se il pericolo non è più attuale, perché ormai scongiurato ovvero, all’opposto, per essersi ormai concretizzato, non v’è ragione di intervento quanto meno precauzionale e l’ordinanza va considerata illegittima. In terzo luogo, il Consiglio di Stato evidenzia che la previa comunicazione al Prefetto dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 54, comma 4, d.lgs. numero 267 del 2000, non costituisce requisito di validità dell’atto perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso poiché non è configurata dal legislatore in forma di controllo dell’attività amministrativa del Sindaco si tratta, invece, di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all’attuazione dell’ordinanza, evitando profili di responsabilità derivanti dall'aver concesso l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di ordinanze illegittime. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, SENTENZA 02 OTTOBRE 2020, N. 5777 CONTRATTI PUBBLICI – CONGRUITÀ DELL’OFFERTA. Il giudizio sulla congruità dell’offerta deve essere complessivo e non parcellizzato. Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato pone l’attenzione sulla verifica della congruità dell’offerta ai fini della partecipazione ad una gara pubblica. Più nel dettaglio il Collegio rileva che, nella verifica di congruità dell’offerta, la stazione appaltante è dotata della più ampia discrezionalità, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità e di evidente contrasto con i dati reali, e che il relativo giudizio non è parcellizzato, ma complessivo, nel senso che è sufficiente che l’offerta ‘regga’ nel suo insieme, anche se qualche elemento risulti incongruo. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 30 SETTEMBRE 2020, N. 5746 CONTRATTI PUBBLICI – SUDDIVISIONE IN LOTTI – PMI. Il principio della suddivisione in lotti non è né assoluto né inderogabile. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sulla regola della suddivisione in lotti nell’ambito degli appalti pubblici. In particolare, il Collegio evidenzia come il principio della suddivisione in lotti non possa considerarsi né assoluto né inderogabile la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico. Ad avviso del Consiglio di Stato, dunque, il concreto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione circa la ripartizione dei lotti da conferire mediante gara pubblica deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta delimitato, oltre che dalle specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza. In senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2020, numero 25 Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019 numero 1222 Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, numero 123 Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2017, numero 1038. A tanto il Collegio aggiunge che, affinché l’agire della stazione appaltante possa considerarsi legittimo, è necessario verificare se l'Amministrazione ha osservato il protocollo operativo, così come enucleato dalla giurisprudenza, il quale consente di ritenere che il suo modus operandi è comunque conforme al modello legale, laddove quest'ultimo ammette la deroga ad una suddivisione in lotti dell'appalto rigidamente rispettosa dell'interesse partecipativo delle PMI, subordinatamente 1 all'osservanza dell'obbligo motivazionale, mediante la congrua illustrazione delle ragioni sottese alla suddivisione in lotti concretamente disposta 2 alla verifica della logicità e plausibilità delle stesse, in rapporto all'interesse pubblico perseguito in concreto. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2018, numero 5534.