RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 2 OTTOBRE 2020, N. 5782 CONTRATTI PUBBLICI – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE – RINVIO A GIUDIZIO . Il grave illecito professionale può essere desunto anche da un rinvio a giudizio. Con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato pone l’accento sulla nozione di grave illecito professionale rilevante ai fini dell’esclusione da una gara pubblica. Più nel dettaglio, il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui la stazione appaltante ben può attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che, per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale del concorrente il concetto di grave illecito professionale” ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa . In senso conforme Cons. Stato, III, 5 settembre 2017, n. 4192. Come precisato dal Consiglio di Stato, dunque, il suddetto grave illecito professionale può, in concreto, essere desunto anche da un rinvio a giudizio, ove sussistano dati di fatto o elementi a disposizione della stazione appaltante che consentano a quest’ultima di motivare adeguatamente sulla carenza dei presupposti di affidabilità o integrità del concorrente, nei cui confronti ritenga di applicare la sanzione espulsiva. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 28 SETTEMBRE 2020, N. 5644 CONTRATTI PUBBLICI – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DI GARA – LIMITI. L’accesso agli atti di gara ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato chiarisce l’ambito applicativo dell’istituto dell’accesso agli atti di gara alla luce dei limiti previsti dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, il Collegio rileva che la previsione di particolari limiti oggettivi e soggettivi all'accessibilità degli atti concernenti le procedure di affidamento e l'introduzione di veri e propri divieti di divulgazione del contenuto di determinati atti, si pongono come regole destinate a disciplinare in modo completo tutti gli aspetti relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse fasi di formazione ed esecuzione dei contratti pubblici. Secondo il Consiglio di Stato, dunque, tali regole tracciano una sorta di microsistema normativo, collegato alla peculiarità del settore considerato, pur all'interno delle coordinate generali indicate dalla l. n. 241 del 1990. In senso conforme Tar Lazio, sez. II, 16 aprile 2019, n. 4945 Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3079. Come evidenziato dal Collegio, si tratta di previsioni molto più restrittive di quelle contenute nell'art. 24 della richiamata l. n. 241/1990, posto che nel regime ordinario l'accesso è consentito ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953. Ciò posto, il Consiglio di Stato conclude nel senso che costituisce essenziale corollario applicativo dei principi precedentemente esposti la regola di scrutinio che, proprio in applicazione della disciplina di cui al citato art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, impone al giudice un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta, allo specifico fine di verificare la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e la tutela degli interessi del ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito sia controverso. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6083. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 28 SETTEMBRE 2020, N. 5634 CONTRATTI PUBBLICI – PREZZO A BASE D’ASTA. Sulla determinazione del prezzo posto a base d’asta. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sulla determinazione del prezzo posto a base d’asta nell’ambito di una procedura di gara. Preliminarmente il Collegio chiarisce che tale determinazione non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione del servizio, comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica diversamente opinando, si metterebbe a rischio l’effettività delle offerte, l’efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione e la concorrenza tra le imprese. In secondo luogo il Consiglio di Stato precisa che, in un giudizio avverso il bando di gara, la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il sindacato del giudice amministrativo tuttavia, tale sindacato è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non essendo consentito al giudice di giungere egli stesso alla determinazione del prezzo congruo. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE SENTENZA 28 SETTEMBRE 2020, N. 832 EDILIZIA - ABUSO EDILIZIO. L’abuso edilizio non ingenera alcun legittimo affidamento. Con la decisione in rassegna il Consiglio di Giustizia Amministrativa evidenzia che, nel caso di abuso di edilizio, il decorso di un lasso di tempo anche lungo tra la commissione dello stesso abuso edilizio e l’adozione di un ordine di demolizione, non ingenera nessun affidamento tutelabile in questo caso, invero, l’ordine di demolizione è un atto dovuto che deve essere adottato a prescindere dal tempo trascorso, poiché l’abuso edilizio ha carattere permanente e va rimosso in qualsiasi momento venga accertato. D’altro canto – rileva il Consesso – non può ragionarsi di legittimo affidamento in capo a chi ha illecitamente edificato non munendosi previamente del titolo edilizio necessario, recando così nocumento all’interesse generale a un corretto e ordinato assetto del territorio, e sottraendosi, con la condotta illecita, ai controlli dell’Autorità.