RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 1 SETTEMBRE 2020, N. 5346 PROCEDIMENTO ELETTORALE – PRESENTAZIONE DELLE LISTE. La volontà dei sottoscrittori conferisce validità alla presentazione della lista. Nella pronuncia in esame il Consiglio di Stato si occupa di una vicenda concernente l’esclusione di un soggetto dall’elenco dei candidati di lista che il delegato della lista medesima già oggetto di sottoscrizione aveva prodotto alla Commissione elettorale. Più nel dettaglio, richiamato l’art. 32 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 il cui primo comma, abrogato dall’art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è stato sostituito dall’art. 3 della stessa legge n. 81/1993 , il Collegio evidenzia i tre seguenti aspetti. In primo luogo si osserva che, in materia di elezioni comunali, la lista è presentata dai sottoscrittori dunque, non dai partiti o movimenti politici in secondo luogo si rileva che insieme alla presentazione deve essere prodotta una dichiarazione di accettazione della candidatura evidentemente a tutela della persona del candidato in terzo e ultimo luogo si precisa che l'indicazione di due delegati è correlata unicamente alla successiva attività di designazione dei rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale. Ciò posto, il Consiglio di Stato chiarisce che la relazione legittimante fra volontà dei sottoscrittori e validità della presentazione della lista è tale per cui l’incongruenza tra la lista dei candidati riportata nell’atto principale e quelle riportate negli atti separati di sottoscrizione vizia la presentazione della lista, perché impedisce di attribuire ai sottoscrittori della lista l’univoca volontà di sostenere la lista, nella sua composizione definitiva. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1981. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II SENTENZA 28 AGOSTO 2020, N. 5288 PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ATTO PLURIMO – AMMISSIBILITA’ EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA – VARIANTE IN CORSO D’OPERA. L’ammissibilità di atti plurimi non comporta la possibilità di commistione tra atti. Nella decisione in commento il Consiglio di Stato si sofferma sulla figura dell’atto plurimo nell’ambito di un giudizio riguardante un provvedimento amministrativo con cui erano stati assentiti, contestualmente, sia un permesso di costruire in sanatoria sia una variante in corso d’opera per interventi sullo stesso immobile. Preliminarmente il Collegio rileva che l’ordinamento contempla pacificamente la categoria degli atti a contenuto plurimo, caratterizzati da un’unitarietà solo formale, ma non anche sostanziale, in quanto scindibili in molteplici atti di diverso contenuto, indipendenti l’uno dall’altro. In senso conforme T.A.R. Campania, sez. VIII, 17 febbraio 2010, n. 8718. Tanto premesso, il Consiglio si Stato chiarisce che l’ammissibilità di atti a contenuto plurimo non implica la possibilità di commistione tra atti, avuto riguardo soprattutto all’intrinseca natura degli stessi. Tale assunto trova peraltro conferma pure nella giurisprudenza di merito che, con riferimento al procedimento speciale di variante di cui all’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, ha evidenziato come il suddetto divieto di commistione appaia particolarmente pregnante proprio ove venga all’evidenza la sommatoria contenutistica con un provvedimento di sanatoria. In senso conforme T.A.R. Calabria, sez. I, 19 dicembre 2014, n. 2206. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE SENTENZA 26 AGOSTO 2020, N. 750 PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO – MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE POSTUMA. È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione. La sentenza in rassegna si segnala per due importanti principi affermati in materia di procedimento amministrativo. Per un verso, infatti, il C.G.A. evidenzia il fondamentale rilievo ascrivibile alla motivazione del provvedimento amministrativo, precisando che è inammissibile un’integrazione postuma della motivazione effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi ciò perché la motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata. In senso conforme Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2020 n. 2860. Per altro verso, poi, il Consesso rileva che è illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 della L. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l’omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l’emanazione di un provvedimento con contenuto diverso. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 13 AGOSTO 2020, N. 5029 BANDI – INTERPRETAZIONE. Sui criteri di interpretazione dei bandi di gara. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si sofferma sull’interpretazione del bando di gara o dei suoi equipollenti, adottati con finalità indittiva , evidenziando quale percorso debba seguire l’eventuale attività ermeneutica. Nel dettaglio, il Collegio afferma che il bando di gara, pur essendo un atto a struttura unilaterale, è funzionalmente preordinato ad una duplice finalità. Per un verso, infatti, il bando ha la funzione di individuare il puntuale contenuto delle prestazioni oggetto del contratto a stipularsi ed è perciò destinato ad orientare, in termini di congruità, la formulazione della proposta negoziale ad opera degli operatori economici interessati sotto questo aspetto, quindi, il bando o l’avviso – pur conservando consistenza provvedimentale, in quanto primo atto della procedura evidenziale, a connotazione pubblicistica – è funzionalmente assimilabile, sotto il concorrente profilo civilistico, ad una offerta al pubblico rectius , ad un invito ad offrire . Per altro verso, invece, il bando ha la funzione di fissare la disciplina formale della procedura evidenziale, attraverso la indicazione delle modalità di formalizzazione dell’offerte e delle regole di acquisizione, valutazione e confronto comparativo fra le stesse sotto tale profilo, quindi, prevale l’assorbente finalità conformativa della successiva scansione procedimentale della gara. Ne discende, sotto il profilo ermeneutico che a in relazione al contenuto regolatorio di carattere strumentale e formale deve applicarsi trattandosi di volontà essenzialmente unilaterale , il canone della prevalenza della interpretazione letterale secondo buona fede, a tutela dell’affidamento dei partecipanti cfr. artt. 1362, comma 1 seconda parte, 1366 e 1370 c.c. b in relazione al contenuto attributivo, di carattere sostanziale e finale – deve applicarsi trattandosi di atto a rilievo bilaterale il criterio della interpretazione complessiva delle clausole, per tener conto degli interessi concreti di entrambe le parti del futuro contratto cfr. artt. 1362, comma 1 prima parte e 1363 c.c. . In senso conforme Cass. civ., 5 dicembre 2001, n. 15336 Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497.