RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II SENTENZA 6 AGOSTO 2020, N. 4963 PROCESSO – SOSPENSIONE – RIASSUNZIONE DEL PROCESSO. Il G.A. non può riattivare d’ufficio un processo sospeso. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si chiede se sia legittimo, o meno, che un processo originariamente sospeso venga poi riavviato d’ufficio senza alcun impulso di parte. Nel dare una risposta negativa al prospettato quesito, il Collegio si sofferma preliminarmente sull’istituto della sospensione necessaria del processo che, per come disciplinata dagli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., ricorre nel caso in cui il giudice stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. Sono tre gli aspetti dell’istituto che il Collegio mette a fuoco. In primo luogo, il fatto che la sospensione necessaria costituisce un’eccezione al principio generale dell’autonomia dei giudizi che ormai informa l’intera giurisdizione, e proprio per tale ragione, determinando un arresto del giudizio che può risolversi in un allungamento anche notevole dei tempi processuali, deve essere interpretata in una accezione restrittiva dei presupposti su cui si fonda. In senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1386. In secondo luogo, viene evidenziata la circostanza che l’art. 295 c.p.c. postula non un mero collegamento tra due statuizioni emanande , ma un vincolo di stretta consequenzialità, tale per cui l’altro giudizio, oltre a coinvolgere le medesime parti, investe un indispensabile antecedente giuridico, la cui soluzione sia determinante, in tutto o in parte, con effetto di giudicato, per l’esito della causa da sospendere. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2007, n. 642. Sicché, al di fuori di questa ipotesi la sospensione non è mai obbligatoria. In terzo ed ultimo luogo, il Consiglio evidenzia che lo scopo della sospensione necessaria è quello di evitare il contrasto di giudicati, assicurando l’uniformità delle decisioni. In senso conforme Cass. civ., sez. un., ord. 27 luglio 2004, n. 14060 Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2016, n. 640. Chiariti i suddetti aspetti, con specifico riferimento al quesito formulato in apertura il Collegio rileva che la riattivazione del processo sospeso trova oggi una regolamentazione propria e autonoma rispetto a quella processualcivilistica nell’art. 80, comma 1, c.p.a., che non opera alcuna distinzione tra cause di sospensione e, al contempo, prevede a tale proposito la necessità di un’iniziativa di parte, escludendo un’iniziativa d’ufficio se non funzionale alla declaratoria di perenzione. Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio conclude nel senso che il giudice amministrativo non può riattivare d’ufficio un processo sospeso sicché va eventualmente annullata con rinvio al primo giudice la sentenza emessa in virtù di una ufficiosa riattivazione del processo originariamente sospeso. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II SENTENZA 6 AGOSTO 2020, N. 4960 URBANISTICA – PROCEDIMENTO – OSSERVAZIONI. Le osservazioni dei privati hanno natura collaborativa e non remediale. La sentenza in rassegna si sofferma sul rilievo ascrivibile alle osservazioni formulate dai privati nell’ambito di un procedimento amministrativo urbanistico. A tale riguardo il Consiglio di Stato spiega innanzitutto che il rigetto o l’accoglimento delle osservazioni dei privati in sede di procedimento pianificatorio urbanistico non richiedono motivazione analitica, essendo sufficiente che quelle osservazioni siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio. In senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632. Dalla incontestata natura collaborativa e non remediale delle osservazioni, infatti, deriva l’assenza di una necessità di argomentare espressamente su ciascuna di esse da parte dell’Amministrazione comunale procedente, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità. In senso conforme Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 2020, n. 4040. In secondo luogo, il Collegio rileva che le osservazioni procedimentali dei privati agli strumenti urbanistici non sono rimedi giuridici ma apporti procedimentali di un interesse privato che, come tutti gli apporti esterni” coinvolti nella pianificazione urbanistica, sono in essa inseriti e vanno con essa contemperati. Nell’ambito di un procedimento urbanistico, perciò, le osservazioni costituiscono lo strumento per perseguire compatibilmente con il complesso delle scelte urbanistiche da effettuare l’interesse pubblico con un minor sacrificio dell’interesse privato e l’accoglimento delle osservazioni dei privati da parte del Consiglio comunale non richiede alcuna specifica motivazione mirata, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e comparate con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano. In senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5292. In terzo luogo, poi, il Consiglio chiarisce che il fatto che le scelte urbanistiche avvantaggino alcuni proprietari rispetto ad altri non può costituire di per sé un profilo di illegittimità delle scelte effettuate, giacché è inevitabile che in relazione alle diverse parti del territorio sussistano diverse possibilità edificatorie, dosate peraltro non solo in relazione a situazioni di carattere obiettivo, ma anche in base a scelte latamente discrezionali. In senso conforme Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n. 5157. CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 5 AGOSTO 2020, N. 15 ESPROPRIAZIONE – ACQUISIZIONE SANANTE - COMPETENZA – ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE. L’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante è di competenza dell’OSL. Nella sentenza in commento l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato formula il seguente principio di diritto l’atto di acquisizione sanante, generatore dell’obbligazione e, quindi, del debito , è attratto nella competenza dell’OSL Organo Straordinario di Liquidazione e non rientra quindi nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza amministrativa, se detto provvedimento ex art. 42-bis è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione Liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il Collegio perviene alla predetta soluzione rilevando innanzitutto che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione OSL non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto. Ciò posto, la Plenaria evidenzia che, sotto il profilo finanziario, se i fatti di occupazione illegittima sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo non necessariamente giurisdizionale che determina l’insorgere del titolo di spesa deve essere imputato alla Gestione Liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, TUEL. Ad avviso del Collegio, infatti, nel caso suddetto, non solo il debito viene imputato al Bilancio della Gestione Liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile e non a quello della gestione ordinaria , ma anche la competenza amministrativa ad emanare il provvedimento che costituisce il titolo di spesa nella specie, l’acquisizione sanante deve essere attribuita al Commissario Liquidatore, in quanto è quest’ultimo soggetto che deve costituire la relativa partita debitoria del bilancio da lui gestito. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZIONE GIURISDIZIONALE SENTENZA 3 AGOSTO 2020, N. 699 PROCESSO - OPPOSIZIONE DI TERZO – LEGITTIMAZIONE. Sulla legittimazione a proporre l’opposizione di terzo. Nella decisione in commento il C.G.A. chiarisce che la legittimazione a proporre opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a. come modificato dal d.lgs. n. 195/2011 nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta - oltre che ai controinteressati pretermessi, ai controinteressati sopravvenuti ed ai controinteressati non facilmente identificabili - anche in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Facendo governo del suddetto principio il Collegio ritiene, dunque, che nella specie l’appellante - in quanto aspirante alla nomina in caso di scorrimento della graduatoria e pregiudicato dall’inserimento nella stessa ed in posizione migliore di altro soggetto originariamente escluso - sia legittimato alla proposizione dell’opposizione di terzo avverso la sentenza che aveva annullato il provvedimento di esclusione del candidato in questione. Ciò posto, il C.G.A. conclude evidenziando che, mentre l’opposizione del litisconsorte pretermesso ha un marcato tratto rescindente, per il terzo che sia titolare di una posizione autonoma e incompatibile l'opposizione ha natura rescindente e rescissoria, perché mira anche all'accertamento di una pretesa in conflitto con quella accertata giudizialmente. Ne consegue che, mentre nell’ipotesi di litisconsorte pretermesso in primo grado, l’accoglimento dell’opposizione di terzo comporta l’annullamento della sentenza opposta con rinvio al Tar, a causa della violazione del contraddittorio, nella diversa ipotesi di terzo titolare di una posizione pregiudicata dalla sentenza opposta, ma non controinteressato, non essendovi lesione del contraddittorio, la sentenza di primo grado non va annullata e il giudice di appello decide direttamente sull’opposizione. In senso conforme Cons. di Stato, sez. III, 16 maggio 2018, n. 2895.