RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

13 LUGLIO 2020, N. 149 DIRITTO D’AUTORE. Liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d’autore – estensione dell’attività di intermediazione, in precedenza riservata alla Società italiana degli autori ed editori SIAE , ad altri organismi di gestione collettiva – novella introdotta da decreto-legge – denunciata carenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza – infondatezza. Sulla materia dell’intermediazione del diritto d’autore è intervenuto il d.lgs. n. 35/2017, che ha recepito la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno” c.d. direttiva Barnier” . Il d.lgs. n. 35 del 2017 ha distinto nettamente tra gli organismi di gestione collettiva OGC , soggetti senza scopo di lucro detenuti o controllati dai propri membri, e le entità di gestione indipendenti EGI , che perseguono fini di lucro e non sono né detenute né controllate, direttamente o indirettamente, dai titolari dei diritti art. 2 . Si è così previsto art. 4, comma 2 che i titolari dei diritti possano affidare a un OGC o a una EGI di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’UE di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’OGC, dell’EGI e del titolare dei diritti. Era fatto salvo, però, quanto disposto dall’art. 180 della legge n. 633/1941, ossia la riserva alla SIAE per l’attività d’intermediazione nella gestione dei diritti d’autore. In conseguenza di ciò, la libertà di scelta da parte degli autori era limitata a OGC o EGI stabilite all’estero, che potevano operare, tuttavia, solo previo accordo con la SIAE art. 20, d.lgs. n. 35/2017 . Pur affermando il principio di libertà di scelta della gestione del diritto d’autore, pertanto, il d.lgs. n. 35 del 2017 aveva mantenuto il monopolio legale della SIAE in materia. Il mantenimento del monopolio ha suscitato perplessità, emerse nel corso dell’interlocuzione con le istituzioni europee relativa alla procedura d’infrazione aperta per il mancato recepimento della direttiva Barnier. L’art. 19, comma l, d.l. n. 148/2017, come convertito, è intervenuto in tale contesto, modificando gli artt. 15-bis e 180 della legge n. 633/1941. In conseguenza di ciò, l’attività d’intermediazione dei diritti d’autore è stata consentita anche agli altri OGC, i quali, come finalità unica o principale, gestiscano diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi e che, alternativamente, siano detenuti o controllati dai propri membri ovvero non perseguano fini di lucro. Per gli OGC stabiliti in Italia, in ogni caso, l’esercizio dell’attività d’intermediazione è subordinato alla verifica, da parte dell’AGCOM, del rispetto dei requisiti previsti dall’art. 8 del d.lgs. n. 35/2017, la cui assenza ben potrebbe determinare l’esclusione dall’elenco degli OGC. La scelta di provvedere attraverso lo strumento del decreto-legge può essere rinvenuta nella necessità di armonizzare compiutamente la normativa interna a quella comunitaria in tema di liberalizzazione in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e nell’urgenza di evitare l’apertura di una procedura di infrazione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 272/2005 alla base di un decreto-legge possono esservi i ritardi connessi all’attuazione della disciplina comunitaria, specie ove caratterizzata da una lunga trattativa tra l’Italia e gli organi europei. 10 LUGLIO 2020, N. 145 SANZIONI AMMINISTRATIVE. Controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale – sanzione amministrativa pecuniaria a carico del genitore che compia gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento nel caso di specie mancato adempimento degli obblighi di mantenimento – ritenuta natura penale della sanzione – denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di tassatività e determinatezza della pena, nonché di uguaglianza –infondatezza. Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento della prole, già sanzionato penalmente, non è compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali può essere irrogata anche la sanzione pecuniaria amministrativa” di cui all’art. 709-ter, comma 2, n. 4 , c.p.c., che invece può essere comminata per le tante condotte, prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all’affidamento di minori. Il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. – che trova applicazione anche per le sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva – non risulta violato dalla disposizione in questione. Il secondo comma dell’art. 709-ter cod. proc. civ., infatti, individua in via alternativa le condotte che possono giustificare l’applicazione delle sanzioni ivi previste, le quali possono consistere in gravi inadempienze, da riferirsi agli obblighi concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale o l’affidamento dei minori ovvero in atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o anche in atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. È possibile, quindi, individuare i comportamenti sanzionabili in quelle condotte – da ricondurre a inadempienze o violazioni” di prescrizioni dettate in un provvedimento giurisdizionale, pur non apparentemente gravi” – che abbiano arrecato alla prole un danno, anche non patrimoniale, accertabile e valutabile secondo gli ordinari criteri. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 25/2019 il ricorso a un’enunciazione sintetica della norma incriminatrice, piuttosto che a un’analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza purché, mediante l’interpretazione integrata, sistemica e teleologica, sia possibile attribuire un significato chiaro, intelligibile e preciso alla previsione normativa. 8 LUGLIO 2020, N. 142 IMPOSTE E TASSE. Società – cancellazione dal registro delle imprese – differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione societaria con riguardo ai soli rapporti con l’amministrazione finanziaria – denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri creditori sociali ed eccesso di delega – infondatezza. La disciplina di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, nel favorire l’adempimento dell’obbligazione tributaria verso le società cancellate dal registro delle imprese, non determina l’ingiustificata disparità di trattamento tra l’amministrazione finanziaria e gli altri creditori sociali. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 291/1997 non è configurabile una piena equiparazione fra le obbligazioni pecuniarie di diritto comune e quelle tributarie, per la particolarità dei fini e dei presupposti di queste ultime.