RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, SENTENZA 2 LUGLIO 2020, N. 1 IMPUGNAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE. La decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione. Con la sentenza n. 12/2020 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fissa le seguenti cinque regole in tema di impugnazione dell’aggiudicazione delle gare pubbliche a il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 b le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale c la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta d la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione e sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati. Alle riferite conclusioni la Plenaria perviene in seguito ad una puntuale ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tanto italiano quanto sovranazionale a tale proposito viene evidenziato che, nonostante l’improprio richiamo all’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 ancora contenuto nell’art. 120, comma 5, del c.p.a. , ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione trovano applicazione talune regole specifiche, tese a soddisfare esigenze di celerità dei procedimenti di aggiudicazione di affidamenti di appalti pubblici. In particolare, ad avviso del Collegio vengono in rilievo in primo luogo, le regole di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di Informazione dei candidati e degli offerenti” in secondo luogo, le regole sull’accesso informale ex art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, esercitabile anche quando si tratti di documenti per i quali la legge non prevede espressamente la pubblicazione non oltre il termine previsto dall’art. 76, prima parte del comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 in terzo luogo, le regole contemplate dall’art. 29, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 50/2016 in materia di pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, e di profilo del committente, il cui rispetto comporta la conoscenza legale dei medesimi atti. Secondo l’Alto Consesso della Giustizia Amministrativa, poi, il principio della piena conoscenza o conoscibilità per il quale in materia il ricorso è proponibile da quando si sia avuta conoscenza del contenuto concreto degli atti lesivi o da quando questi siano stati pubblicati sul profilo del committente” si applica anche quando l’esigenza di proporre il ricorso emerga dopo aver conosciuto i contenuti dell’offerta dell’aggiudicatario o le sue giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta. Ad avviso del Collegio, infatti, ciò che rileva è il tempo necessario per accedere alla documentazione presentata dall’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 posto che il termine di impugnazione comincia a decorrere dalla conoscenza del contenuto degli atti, anche in tal caso non è necessaria la previa proposizione di un ricorso al buio” [ in abstracto”, nella terminologia della Corte di Giustizia, e di per sé destinato ad essere dichiarato inammissibile, per violazione della regola sulla specificazione dei motivi di ricorso, contenuta nell’art. 40, co. 1, lettera d , del c.p.a.], cui dovrebbe seguire la proposizione di motivi aggiunti. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 30 GIUGNO 2020, N. 4111 OTTEMPERANZA. Ottemperanza del Decreto Ingiuntivo passato in giudicato. Nella pronuncia in commento il Consiglio di Stato ribadisce il proprio pacifico orientamento secondo cui la mancata opposizione al decreto ingiuntivo di cui sia chiesta l’esecuzione attestata dal decreto del giudice ordinario che abbia dichiarato l’esecutorietà del provvedimento monitorio comporta l’intangibilità del giudicato formatosi sulla debenza della somma portata dal titolo esecutivo. A parere del Collegio, infatti, il giudice dell’ottemperanza, il quale sia chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione adottata dal giudice ordinario sicché il giudice dell’ottemperanza non può alterare il precetto contenuto nel giudicato civile, limitandone la portata effettuale in violazione dell’art. 2909 c.c A tanto il Consiglio di Stato aggiunge che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del debito e la sua causale, ma anche il suo ammontare a quella data accertata nel giudizio monitorio, con la conseguenza che su tutti i predetti aspetti la fase dell’ottemperanza non può modificare il precetto, ma unicamente verificare eventuali vicende estintive ad esso successive. Il Collegio osserva infatti che in caso contrario l’indagine diretta su fattori estintivi antecedenti si risolverebbe in una violazione dell’art. 2909 c.c In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894 Cons. Stato, sez. V., 8 aprile 2014, n. 1645. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 26 GIUGNO 2020, N. 4103 SOCCORSO ISTRUTTORIO Il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 Nella pronuncia in esame il Consiglio di Stato chiarisce che, in virtù del tenore letterale dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, la finalità sottesa alla procedura di soccorso istruttorio è quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara dai concorrenti, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale. Tanto considerato, il Collegio esclude che la predetta procedura possa avere anche la funzione di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2019, n. 2219 ANAC, 1° febbraio 2017, n. 54. Ciò posto, il Consiglio di Stato conclude che è pacificamente ammissibile, nei termini appena delineati, il soccorso istruttorio in relazione ai requisiti di ordine speciale. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2019, n. 2493, Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2019, n. 2351. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA, SEZIONE GIURISDIZIONALE, ORDINANZA 25 GIUGNO 2020, N. 466 OTTEMPERANZA. PRESCRIZIONE. La prescrizione dell’actio iudicati. Nell’ordinanza in commento il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana si sofferma sull’interpretazione dell’art. 114, comma 1, c.p.a. nella parte in cui il termine decennale ivi previsto per la proposizione dell’actio iudicati è qualificato espressamente come termine di prescrizione. Più nel dettaglio il Collegio si chiede se il suddetto termine abbia natura processuale come tale suscettibile di interruzione solo con l’esercizio dell’azione di ottemperanza oppure se esso abbia natura di termine sostanziale di esercizio del diritto riconosciuto dal giudicato perciò suscettibile di interruzione anche mediante atti stragiudiziali . Ricostruito il contesto giurisprudenziale di riferimento, saldo nel considerare il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. come termine di prescrizione e non di decadenza, il C.G.A. evidenzia, tuttavia, un contrasto di giurisprudenza con riguardo all’esatta individuazione degli atti idonei ad interrompere il predetto termine decennale. In considerazione di ciò, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana rimette all’Adunanza Plenaria la soluzione dei seguenti quattro quesiti a se il termine di prescrizione decennale dell’ actio iudicati previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. riguardi il diritto di azione o il diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato b se, ritenuta la prescrizione riferita all’azione processuale, secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 114, comma 1, c.p.a., il termine di prescrizione possa essere interrotto esclusivamente mediante l’esercizio dell’azione come sembra desumersi dall’Adunanza plenaria n. 5/1991 resa anteriormente all’entrata in vigore del c.p.a. del 2010 , anche davanti a giudice incompetente o privo di giurisdizione e fatti salvi gli effetti della translatio iudicii o anche mediante atti stragiudiziali volti a conseguire il bene della vita riconosciuto dal giudicato c se, pertanto, al di là del nomen iuris di prescrizione utilizzato dall’art. 114, co. 1, c.p.a., il termine di esercizio dell’ actio iudicati operi , nella sostanza, come un termine di decadenza, al pari di tutti gli altri termini previsti dal c.p.a. per l’esercizio di azioni davanti al giudice amministrativo, e si presti, pertanto, ad una esegesi sistematica e armonica con l’impianto del c.p.a. d se, in subordine, ove si ritenesse che l’art. 114, comma 1, c.p.a. vada interpretato nel senso di consentire atti stragiudiziali di interruzione dell’ actio iudicati , non si profili un dubbio di legittimità costituzionale della previsione quanto meno in relazione agli artt. 111 e 97 Cost., per violazione dei principi di ragionevole durata dei processi e di buon andamento dell’Amministrazione.