RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA SENTENZA 26 GIUGNO 2020, N. 482 PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI DISABILI. L’illegittimità dell’esame finale se il PEI è stato redatto a fine anno. Se la minore è stata scrutinata ed ammessa all’esame senza avere prima seguito il percorso normativamente previsto per la sua disabilità e quindi in violazione del suo diritto ad acquisire abilità e miglioramenti e soprattutto in assenza del PEI redatto solo a fine anno, e quindi certamente non utilizzato per lo scrutinio della alunna con riferimento alla dovuta valutazione dei progressi e/o degli obiettivi raggiunti attraverso la comparazione tra uno status di partenza, uno status in itinere ed un status di arrivo, sussiste violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 62/2017. Ciò in quanto per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, con riferimento alle attività svolte, alle valutazioni effettuate, valuta i progressi dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziale. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 25 GIUGNO 2020, N. 4079 RICORSO PER REVOCAZIONE. I presupposti per l’errore di fatto. L'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, restandone invece estranea la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice. Si versa pertanto nell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo se ne esula allorché si contesti l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 24 GIUGNO 2020, N. 4033 SPORT - TIFOSERIA - DASPO. L’interpretazione dell’ambito di applicazione del DASPO. Legittimo il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi” Daspo , emesso dalla Questura di Ferrara nei confronti del tifoso della SPAL che ha partecipato ad un corteo non autorizzato, con bandiere e fumogeni accesi, per dirigersi all’evento di presentazione dei calciatori della squadra. Ciò in quanto l’espressione in occasione o a causa di manifestazioni sportive non deve essere inteso nel senso che gli atti di violenza o comunque le restanti condotte che possano giustificare l’adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, l. n. 401/1989 debbano essersi verificati durante lo svolgimento della manifestazione sportiva ma nel senso che con essa abbiano un immediato nesso eziologico, ancorché non di contemporaneità. La ratio della disposizione in questione è, infatti, quella di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, laddove questi siano connessi non con la pratica sportiva ma con l'insorgenza di quegli incontrollabili stati emotivi e passionali che, tanto più ove ci si trovi di fronte ad una moltitudine di persone, spesso covano e si nutrono della appartenenza a frange di tifoserie organizzate, perlopiù, ma non esclusivamente, operanti nell'ambito del gioco del calcio. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 22 GIUGNO 2020, N. 3975 LAVORO PUBBLICO. ABILITA’ INFORMATICA. Informatica e lingue straniere requisiti indispensabili per l’accesso alla PA. Non può assumere l’incarico di dirigente tecnico in un comune colui il quale non sa utilizzare il programma Excel. Ciò in quanto l’art. 37 d.lgs. n. 165/2001 pur prima della sua novella ad opera dell’art. 17 l. n. 124/2015, che ne ha reso più esplicito il principio ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la conoscenza informatica come pure quella della lingua straniera come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale. Di conseguenza, la previsione di esclusione del candidato dalla procedura selettiva è di fatto implicita essendone in pratica coessenziale nella qualificazione della conoscenza dell’informatica quale requisito di ammissione alla procedura stessa. E ciò oltre la previsione per cui tale conoscenza non avrebbe dato luogo a punteggio ma soltanto ad un giudizio di idoneità”. Fatto questo che equivale a dire che chi non fosse stato giudicato idoneo per mancanza di quella conoscenza per ciò solo sarebbe stato escluso dalla procedura di selezione.