RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 19 GIUGNO 2020, N. 3921 VARIANTE URBANISTICA IN DEROGA - SUAP. L’ampliamento dell’impianto produttivo non presuppone agevolazioni. Mentre la funzione perseguita dallo strumento di pianificazione generale piano regolatore o variante generale è quella di garantire un ordinato assetto del territorio, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione medesima, nel caso di variante specifica” che abbia per oggetto un'area limitata del territorio e per scopo la realizzazione di una singola opera, il Comune è obbligato ad effettuare una ponderazione comparativa in ordine alla destinazione di zona delle singole aree. Al consiglio comunale compete dunque una valutazione ulteriore, necessaria a giustificare sul piano urbanistico una deroga, per il caso singolo, alle regole poste dallo strumento vigente. E tale onere permane anche nel caso dell’approvazione della variante urbanistica in deroga mediante il procedimento SUAP ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010. Nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo strumento urbanistico può ovviamente considerare i connotati del progetto presentato, cioè tener conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, ma ciò non toglie che la procedura derogatoria di cui all’art. 8 d.P.R. n. 160/2010, in quanto eccezionale, debba essere rigorosamente seguita, senza che si possa semplicemente affermare che l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non poteva essere ricercata altrove. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 17 GIUGNO 2020, N. 3900 EDILIZIA PRIVATA - FASCIA DI RISPETTO STRADALE. I vincoli stradali mutano in base alle previsioni dello strumento urbanistico. L’edificabilità lungo una strada è regolamentata dal codice della strada che stabilisce la fascia di rispetto in base al combinato disposto degli artt. 16 del Codice della Strada e 26 del relativo regolamento di attuazione. Tuttavia, presupposto per l’applicazione corretta delle disposizioni in questione è la verifica della delimitazione del centro abitato e le previsioni urbanistiche del comune per le aree, classificate edificabili, poste all’esterno dell’abitato. Infatti, il comma 3 dell’art. 26 Cds che regolamenta le fasce di rispetto fuori dai centri abitati, dispone che all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, la fascia di rispetto è ridotta. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 15 GIUGNO 2020, N. 3858 MODIFICA DESTINAZIONE D’USO - ONERI CONCESSORI. L’aumento del carico urbanistico. Per gli interventi su un fabbricato già munito di titolo edilizio per ristrutturazione o per mutamento di destinazione d’uso , il presupposto dell'imposizione è costituito dalla sussistenza o meno dell'eventuale maggiore carico urbanistico, dovendosi considerare illegittima la richiesta del pagamento di tali maggiori oneri se non si verifichi la variazione del carico urbanistico. In particolare, in caso di mutamento di destinazione d’uso costituisce principio generale quello del conguaglio del contributo concessorio”, ricavabile anche dalle disposizioni dell'art. 10, ultimo comma, l. n. 10/1977 e dell’art. 19, comma 3, d.P.R. 380/2001, per cui l’importo degli oneri deve essere calcolato con riferimento alla differenza tra quanto previsto per la nuova destinazione e quanto relativo alla precedente destinazione. Tale principio è inoltre, ritenuto applicabile anche a costruzioni realizzate quando non vigeva ancora l’onerosità della concessione in quanto in quel momento il relativo onere deve ritenersi assolto virtualmente, pena la applicazione retroattiva della previsione di onerosità. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI SENTENZA 15 GIUGNO 2020, N. 3803 CENTRO ISLAMICO - DESTINAZIONE D’USO. Agevolate le associazioni di promozione sociale. Non è necessaria la modifica della destinazione commerciale per il centro islamico. L’art. 71, comma 1, d.lgs. 3/7/2017, n. 117 analogamente a quanto stabiliva il precedente art. 32, comma 4, l. n. 383/2000 prevede infatti che Le sedi degli enti del Terzo settore fra i quali ai sensi dell’art. 4 del medesimo D. Lgs. rientra l’associazione appellante e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. La trascritta norma, in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, consente, dunque, che le relative sedi e i locali adibiti all’attività sociale siano localizzabili in tutte le parti del territorio urbano e in qualunque fabbricato a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio ad esso impressa specificamente e funzionalmente dal titolo abilitativo. Inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a , del D.P.R. n. 380/2001, il mutamento di destinazione d'uso non autorizzato e attuato come nella specie senza opere, dà luogo a una c.d. variazione essenziale sanzionabile, se e in quanto implichi una modifica degli standard previsti dal D.M. 2/4/1968, ossia dei carichi urbanistici relativi a ciascuna delle categorie urbanistiche individuate nella fonte normativa statale in cui si ripartisce la c.d. zonizzazione del territorio. In caso contrario, non essendo stata realizzata alcuna opera edilizia né alcuna trasformazione rilevante, il mutamento d'uso costituisce espressione della facoltà di godimento, quale concreta proiezione dello ius utendi, spettante al proprietario o a colui che a titolo a godere del bene.