RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 8 MAGGIO 2020, N. 2893 STRUMENTI URBANISTICI. PUBBLICITA’. Il procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici. Va considerato tuttora vigente art. 10, comma 6, l. n. 1150/1942 in ordine agli adempimenti della pubblicità degli strumenti urbanistici quale disciplina di principio, cogente in quanto tale per le Regioni a statuto ordinario nella materia di competenza concorrente del governo del territorio” cfr. l’attuale testo dell’art. 117 Cost. come sostituito per effetto dell’art. 3 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, già urbanistica” nell’originario testo del medesimo articolo . Di conseguenza, ove il legislatore regionale non abbia autonomamente disciplinato in via esplicita, nell’ambito del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici primari da parte dei Comuni, le formalità di deposito dei relativi elaborati presso i Comuni medesimi al fine di garantirne la libera visione del pubblico” e, conseguentemente, la piena conoscenza ai fini dell’eventuale impugnazione, trova senz’altro applicazione precettiva la sopraindicata fonte legislativa statuale, la quale integra in tal modo, in via del tutto inderogabile, la concorrente disciplina di fonte regionale attinente alle restanti parti del procedimento di formazione dello strumento urbanistico. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 7 MAGGIO 2020, N. 2872 GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. AFFIDABILITA’. Illeciti professionali e dichiarazione. Gli obblighi informativi, decampando dalla logica della mera strumentalità, diventano veri e propri obblighi finali, dotati di autonoma rilevanza, potendo per tale via anche l’omissione, la reticenza e l’incompletezza delle dichiarazioni divenire forme sintomatiche di grave illecito professionale in sé e per sé, legittimando l’automatica esclusione dalla procedura di gara. Tuttavia, tenendo conto che, secondo recente orientamento giurisprudenziale, solo alla falsità delle dichiarazioni conseguirebbe l’automatica esclusione dalla gara, a differenza dell’omissione e della reticenza dichiarativa che dovrebbero sempre rimettersi all’apprezzamento di rilevanza della stazione appaltante, ai fini della formulazione di una prognosi in concreto sfavorevole sull’affidabilità del concorrente, la Sezione ha deciso di rimettere la questione all’Adunanza plenaria. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 4 MAGGIO 2020, N. 2829 GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. LIMITE TERRITORIALE ESPERIENZA ACQUISITA. Titoli professionali assistenza tecnica gestione faunistica venatoria. Una volta che sia stata indetta un procedura selettiva pubblica, l’ente che vi abbia fatto ricorso ben può richiedere il possesso di determinati requisiti di partecipazione, purché questi siano conformi non solo ai principi relativi al corretto andamento del procedimento amministrativo economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza ma anche ai principi sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea e/o elaborati in sede giurisdizionale dalla Corte di Giustizia, segnatamente quelli di libera concorrenza, di parità di trattamento e non discriminazione, di proporzionalità. Di conseguenza, la limitazione territoriale per l’ammissione della manifestazione risulta oltre che irragionevole, posta in violazione di principi di libera concorrenza e di parità di trattamento e non discriminazione, soprattutto se l’ente competente non ha fornito significativi elementi di riscontro dell’affermato necessario collegamento tra la competenza richiesta, quale lo svolgimento di un servizio di almeno tre anni, documentato da fatture o da attestati di corretta esecuzione del servizio, in favore di almeno un ambito territoriale di caccia della Regione per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica e consulenza riferito alla gestione faunistico-venatoria e le caratteristiche della fauna e del territorio regionali. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 4 MAGGIO 2020, N. 2814 ABUSI EDILIZI. CONDONO. Diniego di condono. Ingiunzione a demolire. Rispetto tempistica. Le norme sulle scansioni procedurali del procedimento di condono non possono che essere lette alla luce dei generali principi di buon andamento della pubblica amministrazione ove la stessa, per scelta, incertezza, ovvero semplice cautela operativa, a fronte di una istanza tempestivamente presentata ma implicante pretese economiche, non ha inteso stigmatizzare con un diniego a quel punto legittimo l’inadeguatezza del versamento, quale che ne fosse la ragione, ciò non può ricadere sul cittadino, contrassegnandone l’istanza non tanto e non solo come incompleta, ma, soprattutto, come inammissibile e dunque necessariamente da respingere. In sintesi, se è innegabile che costituisce legittimo e doveroso motivo di diniego di condono anche il mancato versamento integrale delle somme dovute a titolo di oblazione è altresì vero che ove l’incompiutezza non sia da ascrivere a comportamento doloso o comunque unilaterale del richiedente, ma ad incertezze reciproche sull’entità integrale della somma da versare, ad integrazione di quanto tempestivamente versato, essa non può non incidere sulla valutazione dell’avvenuto rispetto del termine.