RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 30 APRILE 2020, N. 2780 PUBBLICITA’. INSEGNA D’ESERCIZIO. LIMITI E DISTINZIONI. ANAS contro IKEA. Quando il diritto tributario aiuta l’interpretazione. In assenza di un preciso dato normativo, non è dato inferire il carattere pubblicitario dell’insegna dal sol fatto che essa si aggiunga ad altre già presenti presso l’esercizio commerciale. E’ la disciplina in materia di imposta sulla pubblicità che traccia la linea di confine tra messaggio pubblicitario e mera insegna di esercizio secondo alcuni parametri di riferimento che attengono non solo alla presenza o meno della stessa nei pressi dell’esercizio commerciale ma anche all’eventuale presenza di un messaggio rivolto ai potenziali consumatori in grado di esaltare il prodotto e quindi di invogliare la domanda. Non è quindi, nel caso dell’insegna IKEA arredamenti, suscettibile di applicazione il comma 7 dell’art. 23 del Codice della Strada il quale prevede che è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi proprio in considerazione della insussistenza della natura pubblicitaria dell’insegna, non ritraibile dalla mera presenza di più insegne presso il medesimo esercizio. Viene cioè in evidenza, secondo il dettame dell’art. 2568 del codice civile, quella che viene comunemente definita come insegna di esercizio ovverosia un semplice mezzo contenente un messaggio che contraddistingue il locale, sia sede principale che secondaria, nel quale si esercita un’attività commerciale o un’attività diretta alla produzione di beni o servizi. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 29 APRILE 2020, N. 2733 AMBIENTE. CONFERENZA DI SERVIZI. STRUMENTI URBANISTCI. L’autorizzazione integrata ambientale ed il ruolo del Comune. L'autorizzazione unica ambientale costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive. L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera sommatoria dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono assorbite nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che la efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 27 APRILE 2020, N. 2684 AMBIENTE. PIANO ACUSTICO COMUNALE. L’inquinamento acustico prodotto dall’autolavaggio. La tutela del bene giuridico protetto dalla legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995, la quale mira alla salvaguardia di un complesso di valori cfr. art. 2, co. 1, lett. a rispetto al fenomeno dell’inquinamento acustico, coesiste con la tutela del diverso bene giuridico che è costituito dalla pubblica tranquillità, trattandosi di beni presidiati da norme con obiettivi e struttura diversi, e ha riconosciuto perciò ai comuni possibilità di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla L. n. 447 del 1995, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità - considerato, per presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso di valori indicati nell’art. 1, comma 1, lett. a , della Legge - ma i concreti effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III DECRETO 27 APRILE 2020, N. 2294 EMERGENZA SANITARIA. ATTIVITÀ COMMERCIALE. La legittimità dell’ordinanza comunale che fa chiudere i distributori automatici. Non vi sono dubbi sulla correttezza costituzionale di una misura, quale quella di un’ordinanza comunale, di divieto temporaneo di distribuzione automatica di prodotti allorché ciò derivi dalla necessità di prevenzione avverso la più grave forma di epidemia sanitaria che l’Italia abbia conosciuto dal dopoguerra. Nessuna sospensiva, pertanto, escluso ogni pericolo di perdita definitiva di un bene della vita direttamente tutelato dalla Costituzione. Ciò in quanto si discute di un ordinario e temporaneo pregiudizio economico a fronte di una ordinanza comunale, dovendosi di conseguenza escludere la ricorrenza di uno dei casi eccezionali in cui, con interpretazione costituzionalmente orientata praeter legem”, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello avverso il decreto cautelare del Presidente di T.A.R.