RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 21 APRILE 2020, N. 2545 GARANZIE PARTECIPATIVE. AMMONIMENTO. STALKING. L’amante abbandonato che non si rassegna. Legittima la mancata comunicazione di avvio del procedimento all’ex amante del procedimento di ammonizione deciso dal Questore. E ciò al fine di scongiurare il possibile scatenarsi di dinamiche reattive ulteriori, anche più pregiudizievoli, rispetto alle condotte descritte”, e sulle quali si sarebbe basato il provvedimento. Perchè, è evidente che l’omissione si giustifica pienamente con la natura tipologica del procedimento, riconducibile agli strumenti preventivi, intesi ad evitare che al pericolo di danno faccia seguito la realizzazione dell’evento lesivo o comunque il suo aggravamento, ove già in atto . Né tale conclusione si scontra con l’esigenza di un accertamento in concreto, e non per categorie astratte”, della sussistenza delle ragioni di urgenza atte a legittimare l’omissione partecipativa, dal momento che la suddetta finalità preventiva - con la connessa esigenza di un immediato intervento dissuasivo - trova riscontro nelle stesse modalità di svolgimento degli accadimenti che hanno determinato l’adozione del provvedimento di ammonimento, caratterizzati, nel caso in esame, dalla pervicacia dell’atteggiamento invasivo nei confronti della donna e nella necessità di non protrarre lo stato di ansia da esso generato nella suddetta. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI SENTENZA 21 APRILE 2020, N. 2539 PROCESSO AMMINISTRATIVO - COVID-19. Il rinvio della discussione orale se i tempi non sono lunghi. L’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, va interpretato nel senso che ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, quando il Collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale. E ciò in particolare nella fase cautelare, mentre la pretermissione della discussione nel giudizio di merito va valutata anche alla luce di potenziali effetti irreversibili sul diritto di difesa che andrebbero per quanto possibile evitati stante la necessaria temporaneità e proporzionalità delle misure processuali semplificate legate alla situazione pandemica acuta”. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 20 APRILE 2020, N. 2496 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO. SICUREZZA PUBBLICA. Accesso civico agli atti della Guardia di Finanza In linea generale, il rapporto tra le due discipline generali dell’accesso documentale e dell’accesso civico generalizzato e, a sua volta, il rapporto tra queste due discipline generali e quelle settoriali, non può essere letto unicamente e astrattamente, secondo un criterio di specialità e, dunque, di esclusione reciproca, ma secondo un canone ermeneutico di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo sottesa alla relazione tra le discipline non è quella della separazione, ma quella dell’integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze, in vista della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo che rifugge in sé da una segregazione assoluta per materia” delle singole discipline. Occorre indagare, quindi, la portata e il senso di tali limiti per verificare, caso per caso la disposizione, appunto parla di casi” e non per interi ambiti di materia, se il filtro posto dal legislatore a determinati casi di accesso sia radicalmente incompatibile con l’accesso civico generalizzato quale esercizio di una libertà fondamentale da parte dei consociati. Anche le eccezioni assolute insomma, non sono preclusioni assolute perché l’interprete dovrà valutare la volontà del legislatore di fissare in determinati casi limiti più stringenti all’accesso civico generalizzato. Un diverso ragionamento interpretativo, che identificasse interi ambiti di materia esclusi dall’applicazione dell’accesso civico generalizzato, avallerebbe il rischio che i casi del comma 3 dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013, letti in modo frazionato e non sistematico, si trasformino in un buco nero” della trasparenza – frutto anche di un sistema di limiti che si apre ad altri che rinviano ad ulteriori con un potenziale circolo vizioso e un regressus ad infinitum – ove è risucchiato l’accesso generalizzato, con un ritorno all’opacità dell’azione amministrativa per effetto di una interpretazione che trasforma l’eccezione in regola e conduce fatalmente alla creazione in via pretoria di quelli che, con felice espressione, sono stati definiti segreti di fatto” accanto ai segreti di diritto”, espressamente contemplati dalla legge. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA SENTENZA 20 APRILE 2020, N. 253 GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA. PAGAMENTO DI CREDITI. ONERE DELLA PROVA. Il riparto dell’onere probatorio il caso della legge Pinto In ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, si esula dai principi ordinari del processo amministrativo in ordine all’onere dell’Amministrazione di produrre in giudizio i documenti, perché non si versa in una situazione di asimmetria informativa tra privato e amministrazione. Al contrario, trattandosi di un normale e paritetico rapporto di credito-debito, le parti si trovano in posizione paritaria, e il creditore è il soggetto meglio in grado di conoscere se il proprio credito è stato o meno soddisfatto. Semmai, l’asimmetria gioca, in materi di indennizzi di legge Pinto, in danno dell’Amministrazione, oberata di decreti di condanna da eseguire, e che potrebbe perciò avere difficoltà nel reperire e fornire tempestivamente la prova dell’avvenuto pagamento. Il creditore ha pertanto il dovere di agire con la normale prudenza e lealtà, e di non azionare liti per crediti già soddisfatti. Ove ciò possa accadere a causa di disallineamenti temporali tra l’avvio dell’azione e la notizia del pagamento, il creditore che abbia instaurato il giudizio ha l’onere di comunicare tempestivamente al giudice l’avvenuto pagamento, impedendo così che si arrivi ad una decisione di condanna per crediti già estinti.