RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 17 APRILE 2020, N. 2447 IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI. LUOGHI SENSIBILI. INTERPRETAZIONE. Il micronido inserito nel complesso agrituristico non è un luogo sensibile. Nell’ambito dei siti sensibili” indicati dalla Giunta non può essere compresa l’azienda agricola che svolga, nell’ambito delle attività agrituristiche, anche quella di agrinido” o anche micronido” . Tanto più che trattandosi di una norma di divieto, è di per sé eccezionale, e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica. Se la Regione – con l’elenco delle strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo” – ha inteso riferirsi a strutture, pubbliche o private, che accolgono, in maniera continuativa nel corso dell’anno, persone fragili, minori, malati o anziani, la cui salute occorre salvaguardare dalle eventuali immissioni nocive provenienti dall’impianto di smaltimento dei rifiuti ricomprendervi anche un’azienda agricola per il sol fatto che essa, in connessione con l’attività agrituristica principale, accolga anche bambini, offrendo, in questo modo, agli avventori un ulteriore servizio che possa indirizzarli verso la struttura, si va oltre il significato letterale dei termini usati e, comunque, risulta in contrasto con la ratio della prescrizione. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 15 APRILE 2020, N. 2428 RICORSI ELETTORALI. ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO. L’inammissibilità del ricorso da parte del cittadino elettore. Il fondamento teorico dell’indirizzo giurisprudenziale in materia elettorale risiede nella risalente ed autorevole teorizzazione secondo la quale l’azione popolare elettorale si fonda su di una legittimazione speciale del singolo elettore, che l’ordinamento investe della cura dell’interesse pubblico alla salvaguardia della regolarità delle operazioni elettorali in tale prospettiva l’interesse tutelato è imputabile allo Stato o alla comunità territoriale di riferimento , e non al singolo cittadino titolare della legittimazione ad agire a tutela di tale interesse. Anche la dottrina più recente, aderendo a questa impostazione, precisa che la posizione dell’elettore non può specificare una frazione determinata dell’interesse generale al rispetto della legge. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI SENTENZA 14 APRILE 2020, N. 2414 CONCORRENZA, PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA. La prevendita dei biglietti da parte di Ticketone e l’acquisto massivo. Quando il fatto produttivo di effetti giuridici ‒ la fattispecie dell’illecito ‒ è descritto dalla norma mediante elementi normativi indeterminati, spetta al giudice l’opera di estrapolazione della regola dalla clausola generale. Nelle fattispecie sanzionatorie, gli elementi descrittivi del divieto sono presi in considerazione dalla norma attributiva del potere, nella dimensione oggettiva di fatto storico” accertabile in via diretta dal giudice, e non di fatto mediato” dall’apprezzamento dell’Autorità. Per questi motivi, il giudice non deve limitarsi a verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date a quel problema alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto, bensì deve procedere ad una compiuta e diretta disamina della fattispecie. La sussunzione delle circostanze di fatto nel perimetro di estensione logica e semantica dei concetti giuridici indeterminati è attività intellettiva ricompresa nell’interpretazione dei presupposti della fattispecie normativa, in quanto il tratto libero” dell’apprezzamento tecnico si limita qui a riflettere esclusivamente l’opinabilità propria di talune valutazioni giuridiche, tecniche ed economiche. Ne consegue che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva e rispettosa della garanzia della parità delle armi, deve consentire al giudice un controllo penetrante attraverso la piena e diretta verifica della quaestio facti sotto il profilo della sua intrinseca verità per quanto, in senso epistemologico, controvertibile . CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 14 APRILE 2020, N. 2383 PROCEDURA APPALTO. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE. La immodificabilità dell’offerta presentata. La sentenza di annullamento dell’aggiudicazione non opera alla stregua di una sopravvenienza che giustifichi la rimodulazione dell’offerta essa non incide sulla procedura di gara se non ripristinando la situazione in cui si era al momento dell’adozione dell’atto viziato. Segna, così, un arresto della procedura e una sua retroazione necessitata dall’eliminazione dell’atto illegittimo altro invece è quell’evenienza, verificatasi nello scorrere del tempo della procedura, cui sia necessario adeguarsi per rendere attuale l’offerta alla nuova situazione. E’ consentito all'aggiudicataria, in pratica, nell'ambito del contraddittorio nuovamente instaurato, la presentazione di ulteriori giustificazioni e compensazioni tra sottostime e sovrastime, in modo da consentire alla stazione appaltante la valutazione di affidabilità complessiva dell'offerta al momento della rinnovata aggiudicazione. Valgono, però, i consueti limiti - l'entità dell'offerta economica deve restare ferma in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta le singole voci di costo possono essere modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni. Non è possibile, in sostanza, rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di far quadrare i conti” ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo. Occorre infatti tener conto del fatto che il sub procedimento di verifica dell’anomalia non ha quale obiettivo la riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.