RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI SENTENZA 26 MARZO 2020, N. 2122 AREA DEMANIALE. ABUSI EDILIZI. Il responsabile dell’abuso ed il diritto di rivalsa. A proposito dell’individuazione della figura di responsabile dell’abuso” su area demaniale concessa dall’autorità ad un terzo è stabile in giurisprudenza il principio in virtù del quale il destinatario della sanzione prevista per gli abusi edilizi è solo il relativo responsabile e non anche il proprietario se non ha commesso l’illecito e se non sia nella disponibilità e nel possesso del bene , fermo, però, restando che tale responsabilità si verifica, tra l’altro, quando, avendo questi la disponibilità o il possesso dei beni o avendoli acquisiti in un momento successivo, non ne abbia provveduto alla demolizione. Il sintagma responsabile dell’abuso”, contenuto in numerose norme del d.P.R. 380/2001 – e quindi anche nell’art. 35 d.P.R. 380/2001 in base al quale è stato adottato l’atto di ingiunzione a demolire le opere realizzate, nel caso specifico, nell’area golenale concessa è riferibile a più categorie di soggetti persone fisiche o giuridiche , per tale dovendo intendersi lo stesso esecutore materiale ovvero chi abbia la disponibilità del bene, al momento dell’emissione della misura repressiva, ivi compresi, evidentemente, concessionari o conduttori dell’area interessata, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa di questi ultimi - oltre che dei proprietari - nei confronti degli esecutori materiali delle opere, sulla base dei rapporti interni intercorsi. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 26 MARZO 2020, N. 2099 VIABILITA’ PUBBLICA. LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE. L’illegittimità della deroga priva di accertamenti tecnici. E’ illegittima la deroga che consente ai mezzi pesanti di percorrere una strada sotto la quale era stato realizzato un vano tecnico per il deflusso delle acque meteoriche, se non risulta effettuato dal Comune nessun bilanciamento - con l’apposizione delle condizioni e cautele” di cui all’art. 7, co. 4, del Codice della strada - tra gli interessi delle parti private al mantenimento del regime limitato di circolazione e quelli dei soggetti che dovevano avvalersi della circolazione di automezzi di peso superiore. Infatti, se da un lato è dimostrata la risalente conoscenza da parte dell’Amministrazione, della presenza delle strutture sottostanti la strada, dall’altro non è evidenziato alcun bilanciamento tra i suddetti interessi, né le citate condizioni e cautele, possono essere esauribili nell’obbligo di assicurazione RC”, in quanto evidentemente comunque imposto e non certo per i fini richiesti dall’art. 7, comma 4, Codice della Strada”. Nella logica dell’art. 7, co. 4, del Codice della strada, le condizioni e cautele” ivi previste stanno ad individuare misure di natura preventiva rispetto ad eventuali effetti dannosi derivanti da misure adottate in tema di circolazione stradale. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 23 MARZO 2020, N. 2012 STRUMENTI URBANISTICI. PIANO REGOLATORE. Osservazioni e motivazione. Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale costituisce infatti una estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 23 MARZO 2020, N. 2008 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI LESIVI. TERMINI DI IMPUGNAZIONE. La decorrenza del termine di conoscenza. La fase di pubblicazione della deliberazione è riconducibile agli istituti di partecipazione popolare di antichissima origine , in quanto oltre a garantire un meccanismo legale di presunzione di conoscenza nei confronti dei terzi, rende loro possibile la presentazione di osservazioni oppure opposizioni, tali da ispirarne eventuali modifiche prima dell’entrata in vigore. Ma questo non può valere nei confronti del cittadino che venga inciso dall’atto e che in quanto tale necessita di venirne reso direttamente edotto. L’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali , dunque, nel prevedere che tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge , non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti, ai quali l’atto direttamente si riferisce e interessati a impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, deve essere notificato o comunicato direttamente.