RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 14 MARZO 2020, N. 1837 AFFIDAMENTO - BUONA FEDE – CONCESSIONE - REVOCA. La revoca della autorizzazione alla coltivazione di una cava di ghiaia. La previsione normativa dell’art. 21- quinquies l. n. 241/1990 deve essere interpretata alla luce anche dei principi generali dell'ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa, che implicano il rispetto della imparzialità e della proporzionalità, per cui la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare. Non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell'atto originario le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l'intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario la motivazione della revoca deve esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma anche la prevalenza di tale interesse pubblico su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole Illegittima, pertanto, la decisione della Regione di limitare a 8 anni la concessione originariamente fissata in anni 24, se la decisione è priva di una specifica motivazione sulla attualità dell’interesse pubblico. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 12 MARZO 2020, N. 1814 LICENZA PORTO D’ARMI – CONDANNA - RIABILITAZIONE. La valutazione attuale dell’affidabilità del richiedente. Una condanna risalente nel tempo, a cui ha fatto seguito la riabilitazione, determina il venir meno dell’automatismo preclusivo ma potrebbe, comunque, essere valorizzata tenendo conto di ulteriori elementi, anche privi di rilevanza penale, che denotino un’inaffidabilità del soggetto all’uso lecito delle armi. Il diniego al rinnovo della licenza di porto d’armi, tuttavia, è illegittimo se non risulta sorretto da un’attenta e sufficiente motivazione, e trova quale suo unico fondamento una condanna penale del 1961. L’intervento del legislatore, che con il d.lgs. n. 104 del 10 agosto 2018 ha rimosso il carattere automaticamente ostativo al rilascio della licenza di porto d’armi ha conformato la disciplina a criteri di equilibrata ragionevolezza, attribuendo all’Amministrazione il potere di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di diniego, alla luce di un giudizio di affidabilità attuale dell’interessato. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 12 MARZO 2020, N. 1766 EDILIZIA PRIVATA - LEGITTIMAZIONE A RICHIEDERE IL TITOLO EDILIZIO. Comproprietà e comunione legale. In tema di comunione legale dei beni, il singolo coniuge è proprietario non pro quota ma indistintamente dell’intero bene, e deve ritenersi legittimato a presentare anche uti singuli istanze in materia di edilizia privata, avendo le stesse, peraltro, effetti favorevoli anche nei confronti del coniuge rimasto inerte. Mentre, invece, deve ritenersi illegittimo il titolo abilitativo rilasciato in base alla richiesta di un solo comproprietario, dovendo l’Amministrazione verificare la sussistenza, in capo al richiedente stesso, di un titolo idoneo di godimento sull’immobile ed accertare, altresì, la legittimazione soggettiva di quest’ultimo. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI SENTENZA 11 MARZO 2020, N. 1745 ABUSO EDILIZIO - MODIFICA DESTINAZIONE D’USO. La differenza tra deposito ed area di carico/scarico. Non sussiste alcun abuso edilizio con la modifica della destinazione d’uso da parcheggio/carico scarico merci a deposito se non viene dimostrato da due sopralluoghi in due momenti temporale distinti, attestanti la presenza della medesima merce nell’area in questione, o dallo svolgimento di un unico sopralluogo protrattosi per un periodo temporale apprezzabile, la perdurante e continua occupazione dell’area di carico/scarico da parte della stesa merce. Un’area può considerarsi destinata a deposito qualora la funzione principale impressa all’immobile sia quella di assicurare stabilmente la conservazione dei beni in esso ubicati. Le operazioni di caricamento o scaricamento, specie se riguardanti merci ingombranti quali quelle oggetto dell’attività d’impresa svolta dall’appellante, non risultano, infatti, incompatibili con una permanenza provvisoria della merce sull’apposita area di sosta, in attesa che la stessa venga destinata alle aree di vendita o di deposito. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 9 MARZO 2020, N. 1686 PROCESSO AMMINISTRATIVO – RICORSO - CARATTERISTICHE. Il divieto di essere prolissi. In assenza di specifica istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, non possono essere presi in considerazione i rilievi svolti nell’atto se vengono superati i limiti dimensionali stabiliti con gli artt. 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. Perché in tal caso interviene la radicale non esaminabilità della parte di appello con cui si reiterano i motivi aggiunti formulati in primo grado.