RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 3 MARZO 2020, N. 1632 STRUTTURE SANITARIE PER DISABILI. Il rispetto degli standard e la partecipazione procedimentale. E’ certo vero che una struttura destinata ad ospitare un elevato numero di disabili tende a costituirsi come un mondo a sé” ed autosufficiente, anche dal punto di vista dei servizi assistenziali, in cui la diversità” diventa la nota caratterizzante tuttavia, più che l’aspetto strutturale, cui quel profilo afferisce, assume rilievo ugualmente, se non più qualificante del tipo di assistenza prestata agli ospiti, la capacità della struttura di creare ponti” di inclusività, favorendo e sollecitando lo sviluppo di una rete di relazioni con l’ambiente di origine del disabile, a cominciare da quello familiare. Legittima pertanto la normativa regolamentare caratterizzata da un assetto dispositivo equilibrato, atto, da un lato, a garantire che l’attività assistenziale dei disabili gravi sia erogata secondo standards di efficienza ed economicità i quali non possono non presupporre una organizzazione strutturale avente una congrua recettività, in modo da semplificare ed ottimizzare i servizi di assistenza , dall’altro lato, ad evitare che ad una determinata dimensione si accompagni l’assunzione da parte della struttura di attributi segreganti”. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 3 MARZO 2020, N. 1568 FARMACIA - DECESSO DEL TITOLARE - TERMINI DECADENZIALI. La dichiarazione di successione è il dies a quo. La presentazione della dichiarazione di successione è l’evento a partire dal quale scattano i sei mesi, anche se il termine è variabile, poiché la dichiarazione di successione, dalla quale il termine è computato, può essere presentata in tempi diversi a seconda del modo in cui l’eredità è accettata. In particolare, nel caso di accettazione semplice la dichiarazione di successione dev’essere presentata entro un anno dall’apertura della successione, ex art. 31 comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, e dunque entro un anno dalla morte del de cuius ex art. 456 c.c. se invece l’eredità è accettata con beneficio la dichiarazione deve essere presentata, in forza della medesima disposizione, entro un anno dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario”. La richiesta con la quale il coniuge e il figlio del defunto farmacista, dichiaramente consapevoli della disciplina speciale regolante il trasferimento, hanno chiesto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività non può che essere inteso quale contegno deponente per l’accettazione dell’eredità. E del resto è agli eredi, e non ai meri chiamati all’eredità, che la legge accorda il diritto” di gestire provvisoriamente, per favorire la continuità iure successionis della relativa titolarità sino alla futura cessione, piuttosto che la conservazione dell’azienda farmaceutica ai fini di una eventuale accettazione con beneficio d’inventario. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI SENTENZA 2 MARZO 2020, N. 1529 STRUTTURE ASSISTENZIALI PER MINOR I - STRUMENTI URBANISTICI. Le agevolazioni per il terzo settore. Anche in assenza di una puntuale prescrizione normativa, un limite legale alla modifica unilaterale del contratto di telefonia è desumibile dal principio generale di buona fede nella fase di esecuzione del contratto, che impedisce alla parte forte di incidere in via unilaterale sul contenuto del contratto con modalità esecutive contrastanti con le regole di correttezza. Ne consegue che l’operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo ius variandi. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 20 FEBBRAIO 2020, N. 1290 STRUTTURE ASSISTENZIALI PER MINORI. STRUMENTI URBANISTICI. Le agevolazioni per il terzo settore . L’ipotetica compatibilità urbanistica con le destinazioni d’uso omogenee della sede delle associazioni di promozione sociale e dei locali in cui si svolgono le loro attività non le esonera, in ogni caso, dal titolo edilizio per le opere che intendono realizzare. L’art. 32 Strutture per lo svolgimento delle attività sociali della legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale prevede, infatti, un’astratta compatibilità ex lege della sede e dei locali dell’associazione di promozione sociale con qualsiasi zona omogenea di PRG ma questa compatibilità che deve essere assentita in concreto, con un apposito titolo edilizio comunale, con riferimento all’incidenza urbanistico-edilizia della nuova utilizzazione della struttura e dunque alla modificabilità del precedente uso rispetto alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche.