RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 21 FEBBRAIO 2020, N. 1341 EDILIZIA PRIVATA. COMPETENZE PROFESSIONALI. La collaborazione tra geometri ed ingegneri. Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta e, quindi, se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato ben potendo anche una costruzione non modesta” essere realizzata senza di esso , assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. 2 febbraio 1974 n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri. Peraltro, in caso di complessiva modestia dell’opera, la circostanza che comunque i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano stati curati da un professionista abilitato consente di considerare legittimo il titolo abilitativo rilasciato su progetto redatto da un geometra. In base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l’attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 21 FEBBRAIO 2020, N. 1338 RICHIESTA DI ACCESSO. INVERSIONE ONERE DELLA PROVA. La carenza documentale della SCIA. Nell’ipotesi in cui il Comune richieda la dimostrazione della proprietà dell’area a corredo della SCIA per la realizzazione di una recinzione, l’istanza di accesso del privato ha carattere esplorativo e mira a sovvertire l’onere della prova, non competendo all’amministrazione di fornire la prova” negativa in ordine alla condizione non proprietaria dell’immobile oggetto di un intervento edilizio, sebbene, e precipuamente, a chi se ne affermi proprietario o comunque titolare di diritti che ne consentano l’utilizzazione edilizia di dimostrare i relativi titoli. CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 FEBBRAIO 2020, N. 6 PROCESSO AMMINISTRATIVO. LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE. La legittimazione a ricorrere delle associazioni fuori dai casi previsti dalla legge. La legittimazione per la tutela di interessi collettivi si ricava o dal riconoscimento del legislatore quale deriva dall’iscrizione negli speciali elenchi o dal possesso dei requisiti a tal fine individuati dalla giurisprudenza. Una volta legittimata”, l’associazione è abilitata a esperire tutte le azioni eventualmente indicate nel disposto legislativo e comunque l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità. Pertanto, gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 20 FEBBRAIO 2020, N. 1266 CONCESSIONE DEMANIALE. CONFERENZA DI SERVIZI. Il procedimento per le aree attrezzata per la nautica da diporto In sede di approvazione del progetto preliminare, l’Amministrazione regionale si limita a verificare l’esigenza o meno di assoggettare l’opera a valutazione di impatto ambientale, valutazione che poi viene effettivamente e concretamente compiuta soltanto nella successiva conferenza di servizi volta ad approvare il progetto definitivo. Lo schema così delineato appare coerente con la natura e con il contenuto dei due livelli di progettazione considerati mentre il progetto preliminare fissa le linee generali del futuro intervento, il progetto definitivo individua le concrete modalità di realizzazione dell’opera progettata e il relativo procedimento costituisce quindi la sede ideale per verificare l’effettiva compatibilità ambientale dell’opera. Il silenzio prestato dalla competente Amministrazione regionale potrà assumere rilevanza, escludendo l’ammissibilità di una successiva valutazione ambientale in sede di approvazione del progetto definitivo, unicamente qualora l’intervento realizzato rientri tra quelli per cui la verifica preventiva di assoggettabilità sia richiesta dalla normativa in materia e, precisamente, dall’art. 10, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 1996 CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 18 FEBBRAIO 2020, N. 5 EFFETTI GIUDICATO. ISTITUZIONE SERVITU’. L’imposizione di una servitù di passaggio da parte del Comune dopo il giudicato restitutorio. L’art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 si applica a tutte le ipotesi in cui un bene immobile altrui sia utilizzato e modificato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, e dunque quale che sia la ragione che abbia determinato l’assenza di titolo che legittima alla disponibilità del bene. Il giudicato restitutorio amministrativo o civile , inerente all’obbligo di restituire un’area al proprietario da parte dell’Amministrazione occupante sine titulo, non preclude l’emanazione di un atto di imposizione di una servitù di passaggio sull’area in questione”, che presuppone il mantenimento del diritto di proprietà in capo al suo titolare. A tali fini, deve osservarsi per completezza, come il co. 6 dell’art. 42 bis in base al quale le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale” non deve essere interpretato solo nel ristretto senso di consentire all’amministrazione l’emanazione di un provvedimento solo quando è stata” imposta una servitù, poi venuta meno.