RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 13 FEBBRAIO 2020, N. 1146 CONCESSIONE DEMANIALE - ACCESSIONE. Tra scadenza e cessazione della concessione. Il principio dell’accessione sancito dall’art. 49 del codice della navigazione – peraltro fortemente penalizzante per il diritto dei superficiari e per gli investimenti dagli stessi effettuati – è una disposizione di stretta interpretazione che va riferita all’effettiva e definitiva cessazione, e non alla mera scadenza, del rapporto concessorio, per la comprensibile esigenza di assicurare, in tal caso, che le opere non amovibili” realizzate dal concessionario tornino nella piena disponibilità dell’ente proprietario del suolo, che ne deciderà la sorte. Detta esigenza non può tuttavia ravvisarsi quando il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico o preordinato in antecedenza, rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso, al di là del nomen iuris”, come una vera e propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione di continuità sostanziale. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 13 FEBBRAIO 2020, N. 1140 LICENZA PORTO FUCILE USO CACCIA . Uso delle armi e rispetto delle regole. La potenzialità offensiva dell’uso delle armi richiede che il potere discrezionale di cui gode l’amministrazione in punto di accertamento dei requisiti per il rilascio del titolo venga esercitato con particolare accuratezza e cautela, in relazione alla personalità del soggetto come desunta dal complesso degli elementi obiettivi da cui sia possibile, logicamente e ragionevolmente, inferire una prognosi positiva circa un uso corretto delle armi medesime. Nessun rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, pertanto, al soggetto incorso in cinque condanne penali per omesso versamento di ritenute previdenziali, una condanna per mancata denuncia del trasferimento della proprietà di un bene culturale e un’ulteriore condanna per guida con patente revocata. Nel senso che tali precedenti, contrariamente a quanto aveva ritenuto il giudice di primo grado, sono fortemente ed univocamente sintomatici della insensibilità al comando normativo, il che sorregge una più che plausibile, logica e ragionevole prognosi di inidoneità ritenuta dall’amministrazione nel provvedimento impugnato. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 10 FEBBRAIO 2020, N. 1016 CONCESSIONE DEMANIALE - DANNO DA RITARDO. L’effettiva responsabilità del comune. Se è vero che, per principio fondamentale dello Stato di diritto, la legge non ammette ignoranza il che grava anzitutto sulle pubbliche amministrazioni , è anche vero che la oggettiva confusione del quadro normativo, tanto più se determinata da un lato da una semplificazione normativa che non ha raggiunto il fine effettivo della certezza, dall’altro dal comportamento di altre amministrazioni pubbliche invece dotatetene, non può avere per conseguenza diretta e immediata l’addebitabilità dell’insicurezza giuridica così generata ad un’amministrazione diversa da quella statale o regionale, e comunque priva di poteri normativi. In sostanza, in tema di risarcimento danni da ritardo nel rilascio della concessione demaniale marittima e specchio acqueo finalizzati alla realizzazione di un complesso turistico ricettivo e porto turistico non è configurabile la colpa di un Comune error iuris scusabile per oscurità e contraddittorietà della normativa di settore sui porti turistici. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 10 FEBBRAIO 2020, N. 1016 STRUTTURE RICETTIVE - TASSA DI SOGGIORNO. La sanzione per il mancato versamento al Comune. La violazione dell’obbligo di riversamento dell’imposta riscossa nelle casse comunali costituisce, per i gestori di strutture ricettive, una grave irregolarità nella gestione del servizio peraltro, presidiata dalla sanzione penale correlata alla qualifica di incaricato di pubblico servizio e fonte, altresì, di responsabilità amministrativo-contabile correlata alla funzione di agenti contabili. Di conseguenza all’eventuale regolamento comunale successivo alla contestazione del mancato adempimento non può essere riconosciuto il ruolo di integrare innovativamente le condotte imposte o vietate, ma solo di chiarire in dichiarata conformazione alla maturata elaborazione giurisprudenziale ed in non celata prospettiva monitoria l’importanza del rispetto, anche sotto il profilo delle relative cadenze temporali, degli adempimenti in questione.