RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 31 GENNAIO 2020, N. 820 PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE. INFORMATIVA ANTIMAFIA. Giurisprudenza e dottrina in disaccordo a proposito della partecipazione procedimentale in materia antimafia. L’assenza di una necessaria interlocuzione procedimentale in questa materia non costituisce un vulnus al principio di buona amministrazione, perché, come la stessa Corte UE ha affermato, il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti. In sostanza, l’informazione antimafia non richiede la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale, meramente eventuale in questa materia ai sensi dell’art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 né è configurabile l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 non essendo l’informazione antimafia provvedimento vincolato, ma per sua stessa natura discrezionale. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 30 GENNAIO 2020, N. 785 PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE. PREAVVISO DI RIGETTO. Quando l’insufficienza della motivazione rende illegittimo il provvedimento. L’inosservanza del termine ex art. 10 bis l. 241/1990 per la presentazione di memorie e documenti non determina decadenze. Fino alla conclusione del procedimento l’interessato ben può apportare le opportune integrazioni e rappresentare le sopravvenienze in fatto utili all’istruttoria, di cui l’Amministrazione secondo i principi di lealtà e correttezza, oltre che di buona amministrazione, efficienza ed economicità, deve tenere conto al fine non solo di rendere possibile il contraddittorio col privato, ma anche al fine di assolvere ai propri obblighi istruttori e adeguare il provvedimento alla realtà esistente al momento della sua adozione. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 29 GENNAIO 2020, N. 715 TULPS. LICENZA PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA. REVOCA. La legittimità del ritiro cautelare per la lite tra parenti. Nei casi d’urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono provvedre, nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne, all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti detenute e regolarmente denunciate, dandone immediata comunicazione al prefetto. L’art. 38, co. 3, della medesima normativa, dispone più in generale che l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 28 GENNAIO 2020, N. 705 GLI ACCORDI NELLA PA. Quando la cessione volontaria sostituisce l’esproprio. L’accordo, art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241 sostituisce” il provvedimento anche in senso finalistico, consentendo cioè attraverso il modulo della negoziazione di ottenere un risultato più conveniente di quello ottenibile con il primo da parte dell’amministrazione. Laddove, cioè, il responsabile del procedimento valuti che esso costituisce lo strumento più idoneo per la composizione degli interessi coinvolti nell’azione amministrativa, può addivenire alla stipula di un contratto cui l’ordinamento giuridico ricollega determinati effetti, ciascuno dei quali a sua volta conseguibile anche con provvedimenti. La significatività dell’istituto sta pertanto proprio nel suo mutuare aspetti necessariamente civilistici mischiandoli a contenuti tipicamente autoritativi, con ciò realizzando un’efficace sintesi -rectius, la miglior sintesi possibile, secondo la valutazione del soggetto pubblico agente tra l’interesse pubblico sotteso all’intervento, complessivamente inteso, e il necessario incontro tra le volontà, quale metodologia per il suo perseguimento. E poiché la pubblica amministrazione avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, ha esercitato un pubblico potere, non sussistono gli estremi per declinare la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., come ipotizzato dal giudice di prime cure.