RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

28 GENNAIO 2020, N. 5 IMPIEGO PUBBLICO Norme della Regione Basilicata – Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento – Previsione che consente al personale di enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici regionali da almeno cinque anni il passaggio, a domanda, nei ruoli regionali. Ambiente – Sanità pubblica – Fauna - Disposizioni sulla tutela della fauna selvatica in difficoltà. Impiego pubblico – Proroga di graduatorie inerenti a procedure di selezione regionali. Proroga di contratti di collaborazione presso enti e strutture dell'amministrazione regionale – Illegittimità costituzionale. Nell’ambito delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale disciplinate dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, la norma di cui all’art. 47, comma 1, l. r. Basilicata n. 38/2018 ha prorogato le graduatorie relative alle citate selezioni fino alla conclusione delle procedure stesse” e, quindi, al di là del limite del 31 dicembre 2018 imposto dal legislatore statale per contenere le assunzioni e con esse le spese inerenti al personale anche regionale. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 241/2018 la regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive pubbliche rientra nella disciplina dell’accesso al pubblico impiego. Le graduatorie costituiscono il provvedimento amministrativo conclusivo delle procedure selettive pubbliche, con cui l’amministrazione esaurisce l’ambito proprio del procedimento amministrativo e dell’esercizio dell’attività autoritativa. 28 GENNAIO 2020, N. 4 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Enti locali - Enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 d.l. n. 35/2013 – Utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione – Norma di interpretazione autentica sull'esercizio della facoltà di utilizzo da parte degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità – Illegittimità costituzionale. Le anticipazioni di liquidità sono utilizzabili dagli Enti locali in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio, in quanto sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati unicamente a rafforzare la cassa quando l’ente non riesce a pagare le passività accumulate negli esercizi precedenti. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 181/2015 la ratio dell’anticipazione di liquidità è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione.