RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV SENTENZA 5 DICEMBRE 2019, N. 8328 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LUOGO DI CULTO. DECANDENZA. La decadenza non sempre è un atto vincolato nel contenuto. L’ente locale non può interpretare le convenzioni ex art. 70, comma 2 ter, della L.R. Lombardia 12/2005 come se si trattasse di una qualunque convenzione urbanistica, ma deve valutare, e di conseguenza motivare, se gli inadempimenti addotti debbano necessariamente comportare la risoluzione, la revoca o la decadenza della convenzione o se non siano utilizzabili diversi strumenti, meno lesivi per la libertà di culto. In sostanza, il mancato rispetto dei termini di inizio lavori deve comportare una valutazione complessiva - necessariamente espressa e motivata - degli interessi coinvolti secondo la direttrice tracciata dalla Corte cost. con sentenza 63/2016. Nel senso che, con ogni evidenza, i rimedi estremi, possono essere attivati soltanto in assenza di alternative meno severe. E ciò in base al principio di proporzionalità. CONSIGLIO DI STATO, SEZ V SENTENZA 4 DICEMBRE 2019, N. 8298 GIOCO D’AZZARDO LECITO. LIMITI D’ORARIO. Le limitazioni disposte dal Comune all’utilizzo delle slot machine. I soggetti maggiormente a rischio vanno indotti ad indirizzare l'inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l'attenzione dal gioco. Legittimo pertanto il regolamento che vieta l’utilizzo degli apparecchi nelle ore mattutine. La lotta alla ludopatia risponde a finalità di tutela della salute. E non è più dubitabile, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, che la riduzione degli orari delle sale gioco sia strumento idoneo a contrastare il fenomeno della ludopatia. Legittimo, pertanto, il regolamento del Comune che limita l'orario di funzionamento degli apparecchi ad otto ore, concentrate nel periodo pomeridiano dalle 14 alle 18 e serale dalle 20 alle 24 . La limitazione oraria è proporzionata perché comporta il minor sacrificio possibile per l'interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all'interesse pubblico perseguito resta consentita l'apertura al pubblico dell'esercizio dalle ore 10 alle 24 , che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande , mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi prevalentemente nel periodo mattutino. CONSIGLIO DI STATO, SEZ V SENTENZA 2 DICEMBRE 2019, N. 8256 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. Legittima la revoca del plateatico se in contrasto con le scelte del Comune. In materia di occupazione di suolo pubblico, l’Amministrazione è chiamata ad esercitare, nel contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, un’ampia discrezionalità che non si esaurisce nell’individuazione delle aree da occupare, ma riguarda anche la dimensione, i tempi, i modi dell’occupazione, nonché le eventuali restrizioni ritenute, di volta in volta, opportune per esigenze urbanistiche, architettoniche, paesaggistiche e di viabilità. Nel caso di specie, il Comune di Venezia ha disciplinato l’occupazione di suolo pubblico per le finalità di cui all’art. 52, comma 1- ter, del D.Lgs. n. 42 del 2004 detta norma, che attribuisce ai Comuni, sentito il Soprintendente, di individuare le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Ma anche, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, di vietare con apposite determinazioni gli usi non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione. CONSIGLIO DI STATO, SEZ VI SENTENZA 2 DICEMBRE 2019, N. 8240 PATRIMONIO ARCHITETTONICO PRIVATO. DESTINAZIONE D’USO. Il ristorante nelle stalle della villa vincolata. Il mutamento di destinazione – da stalla ad attività di ristorazione – della parte di una villa monumentale, vincolata ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e ora del testo unico n. 42 del 2004, comporta una oggettiva modificazione della percezione del complessivo compendio immobiliare. Oltre alle modifiche strutturali, tali da rendere confortevole la permanenza del personale e della clientela e rendere possibile la stessa agibilità dei locali, sono inevitabili le diverse percezioni del complessivo compendio da villa avente specifiche caratteristiche, tali da evidenziare le vestigia del passato e il suo perdurante inserimento nel relativo contesto, si mira a realizzare o a conservare un edificio ‘più moderno’, con elementi di diversità. Le necessarie modifiche possono essere di per sé compatibili con le esigenze di tutela del bene sottoposto a vincolo, ma la valutazione di tale compatibilità è rimessa alla competenza della Soprintendenza, quale autorità preposta alla tutela del vincolo.