RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

4 DICEMBRE 2019, N. 253 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Benefici penitenziari – Permessi premio – Condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste – Mancata collaborazione con la giustizia – Preclusione all’accesso di un permesso premio – Illegittimità costituzionale parziale. L’art. 4- bis , comma 1, l. n. 354/1975 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416- bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste ed in via conseguenziale di tutti gli altri delitti ivi contemplati nell’art. 4- bis diversi da quelli ex art. 416- bis c.p. , possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 68/1995 l’art. 4-bis ord. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 d.l. n. 152/1991, prevedeva che, per i condannati per i reati riconducibili a fatti di criminalità organizzata, l’ammissione a taluni benefici previsti dallo stesso ordinamento penitenziario potesse essere disposta soltanto se fossero stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Con le modifiche successivamente apportate all’art. 4-bis ord. pen. dall’art. 15 del decreto legge n. 306/1992, invece, nei confronti dei condannati per i reati suddetti viene stabilito che l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia, fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici sono applicabili anche se la collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante per il concorso delle circostanze attenuanti di cui all’art. 114 cod. pen. e all’art. 116, comma 2, c.p., e sempre che sussistano elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Si passa, pertanto, da un sistema fondato su un regime di prova rafforzata per accertare l’inesistenza di una condizione negativa assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata ad un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata la collaborazione . 4 DICEMBRE 2019, N. 247 SANITÀ PUBBLICA. Commissario ad acta per la predisposizione, l’adozione o l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria – Modificazione dei criteri per la nomina – Incompatibilità dell’incarico con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento – Applicazione anche agli incarichi commissariali in atto – Previsione che il Consiglio dei ministri provvede, entro 90 giorni, alla nomina di un commissario ad acta per ogni Regione in cui si sia determinata l’incompatibilità dello stesso – Illegittimità costituzionale. Tra le norme che hanno formato oggetto del d.l. n. 119/2018 e quelle inserite ad opera della legge di conversione n. 136/2018, non è intravedibile alcun tipo di nesso che le correli fra loro, né sul versante dell’oggetto della disciplina o della ratio complessiva del provvedimento di urgenza, né sotto l’aspetto dello sviluppo logico o di integrazione, ovvero di coordinamento rispetto alle materie occupate” dall’atto di decretazione. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni avuto modo di ribadire che l’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell’art. 77, comma 2, Cost Tale violazione, per queste ultime norme, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma scaturisce dall’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 22/2012 l’art. 77 Cost. impone il collegamento dell’intero decreto legge al caso straordinario di necessità e urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. 2 DICEMBRE 2019, N. 246 CALAMITÀ PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE. Ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017 – Funzioni del commissario straordinario – Emanazione di ordinanze e determinazione delle priorità nella ricostruzione pubblica – Necessaria acquisizione del mero parere dei Presidenti delle Regioni interessate, anziché della previa intesa con essi – Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e delle competenze regionali concorrenti nelle materie protezione civile” e governo del territorio” – Necessaria salvezza degli atti posti in essere dal commissario straordinario prima della pronuncia - Illegittimità costituzionale. L’art. 37, comma 1, lett. a , n. 1-bis e lett. b-ter d.lgs. n. 109/2018, convertito con modificazioni nella l. n. 130/2018, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che le ordinanze del commissario straordinario sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 101/2013 le norme sismiche dettano una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale.