RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

29 OTTOBRE 2019, N. 226 TRASPORTO. Autotrasporto – corrispettivo del vettore il quale ha eseguito il trasporto per incarico di altro vettore, a sua volta obbligato nei confronti di un altro vettore o del mittente – previsione di un’azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto – responsabilità solidale di coloro che hanno ordinato il trasporto nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, salvo azione di rivalsa nei confronti della propria parte contrattuale – non fondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e , del decreto-legge n. 103/2010 Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti , convertito, con modificazioni, nella legge n. 127/2010, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del decreto legislativo n. 286/2005 Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore , sollevata, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale ordinario di Pesaro non è fondata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 251/2014 il difetto di omogeneità, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee” o addirittura intruse”, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. 24 OTTOBRE 2019, N. 223 REATI E PENE. Lesioni personali stradali gravi o gravissime – regime di procedibilità – mancata previsione della procedibilità a querela – non fondatezza. A fronte dell’ambiguità della formula normativa utilizzata dalla legge delega 23 giugno 2017, n. 103, era facoltà del Governo ritenere che l’esigenza di tutela rafforzata collegata alla particolare vulnerabilità della persona incapace ricorra anche rispetto al delitto di lesioni stradali gravi o gravissime, produttivo di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali, a loro volta, possono determinare una situazione di incapacità, transitoria o permanente, tale da renderle più difficoltosa un’eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile delle lesioni. Pertanto, il Governo non ha travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega, nell’adottare una interpretazione non implausibile – e non distonica rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante – del criterio dettato dall’art. 1, co. 16, lett. a , n. 1 , della legge n. 103/2017 e si è mantenuto così entro il perimetro sancito dal legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 127/2017 la delega non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge di delega. Per parte sua, l’attività del delegato deve inserirsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della legge delega.