RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ II SENTENZA 31 OTTOBRE 2019, N. 7459 ACCORDO DI PROGRAMMA - STRUMENTI URBANISTICI. L’inesistenza di affidamento a seguito dell’accordo di programma. Nessun particolare affidamento a seguito della sottoscrizione dell’accordo di programma, per l’ampliamento di un albergo in zona agricola, se detto accordo, in base alla disciplina dell’art. 34 d.lgs. n. 267/2000, deve essere ancora sottoposto alla valutazione del Consiglio comunale proprio per l’adozione delle variante urbanistica. Rispetto a tale necessaria variante, l’imprenditore non matura alcuna aspettativa qualificata, in quanto il Sindaco con la sottoscrizione dell’accordo non può sostituire la manifestazione di volontà politica” del Consiglio comunale nelle scelte di pianificazione del territorio rispetto ad una zona classificata dal PRG vigente con destinazione agricola E3 salvaguardia e interesse ambientale”. CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV SENTENZA 30 OTTOBRE 2019, N. 7445 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - CESSIONE VOLONTARIA - VENDITA TERRENO. La vendita antecedente l’apertura della procedura d’esproprio. Le volontà espresse da parte cedente e parte cessionaria all’atto del trasferimento dell’immobile più che integrare l’elemento causale del contratto, assumono valenza di meri motivi dell’agire iure privatorum . Quanto al criterio scelto volontariamente dalle parti per la determinazione del prezzo, esso non può avere la capacità di trasformazione di un contratto di diritto privato stipulato fuori da una procedura espropriativa nella fattispecie traslativa tipizzata dall’art. 12 l. n. 865/1971. E ciò per la semplice ragione che il criterio di determinazione del prezzo di trasferimento del bene stabilito dall’art. 12, comma 1, l. n. 865/1971 presuppone la sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi della cessione volontaria, in primis il collegamento tra procedura espropriativa e negozio di trasferimento del diritto dominicale. Ne consegue che la vendita di un terreno avvenuta prima della apertura di una formale procedura ablatoria mediante dichiarazione di pubblica utilità non può essere assimilata alla cessione volontaria prevista dalla normativa sugli espropri, e ciò per la semplice ragione che l'atto traslativo non potrebbe in tale caso espletare la sua funzione tipica di strumento di acquisizione della proprietà immobiliare in capo all’amministrazione espropriante alternativo rispetto al provvedimento amministrativo autoritativo costituito dal decreto di esproprio. CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 29 OTTOBRE 2019, N. 7410 PROVA SELETTIVA MEDICINA - AMMISSIONE CON RISERVA. Non va confusa la procedura meramente idoneativa con quella selettiva. Nel pubblico concorso, l’attribuzione del bene della vita” è frutto della competizione fra più aspiranti, in un quadro di regole trasparenti in cui più meritevoli” sono considerati solo coloro che legittimamente superano il concorso, talchè consentire ad alcuni di ottenere il predetto bene, senza passare dal vittorioso esito di una competizione, non può che costituire un pregiudizio per gli altri aspiranti, i cui posti sono attinti. Aspettative frustrate, quindi, per i medici che hanno frequentato i corsi, con riserva, a seguito della decisione del giudice amministrativo ed in attesa della decisione di merito. Se così non fosse, nel caso di ricorso respinto, ne risentirebbe in modo inaccettabile il principio della par conditio, e ancor prima il principio del pubblico concorso, posto che si generebbe, in forza di una mera delibazione del fumus e del periculum in mora in sede giudiziaria, una corsia parallela di accesso alla professioni e ai pubblici impieghi, pur quando la sentenza definitiva, nel pieno contradditorio tra le parti, abbia infine accertato che le ragioni del ricorrente, beneficiario della tutela cautelare, siano del tutto infondate. CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV SENTENZA 28 OTTOBRE 2019, N. 7332 VENDITA GENERI DI MONOPOLIO – TRASFERIMENTO. I parametri ineludibili della distanza tra le rivendite. L’indicazione delle tre rivendite più vicine all’attuale, con la distanza relativa, non è un elemento marginale, ma costituisce un presupposto indispensabile per valutare complessivamente gli interessi coinvolti nel trasferimento l’interesse imprenditoriale dei privati, gli interessi pubblici alla massimizzazione del gettito erariale e all’adeguata diffusione del servizio senza depauperamenti di zone o sovradimensionamenti dell’offerta che si porrebbero in conflitto con la tutela della salute . Di conseguenza, l’Amministrazione, nell’ipotesi in cui non siano indicate, deve invitare la richiedente a provvedere all’integrazione nel termine di trenta giorni e, mancando questa, dichiarare la domanda improcedibile art. 11, comma 2, d.m. n. 38/2013 .