RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

23 OTTOBRE 2019, N. 221 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Finalità – Accesso alle tecniche – Esclusione di coppie composte da soggetti dello stesso sesso – Previsione di sanzioni nei confronti di chi [strutture sanitarie o esercenti la professione sanitaria] consente a coppie composte da soggetti dello stesso sesso l’accesso alle tecniche – Non fondatezza. L’infertilità fisiologica” della coppia omosessuale non è affatto omologabile all’infertilità di tipo assoluto e irreversibile della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive così come non lo è l’infertilità fisiologica” della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti. L’esclusione dalla procreazione assistita delle coppie omosessuali non è, dunque, fonte di alcuna distonia legislativa e neppure di alcuna discriminazione basata sull’orientamento sessuale. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 84/16 nelle scelte che toccano temi eticamente sensibili, la linea di composizione tra gli opposti interessi attiene all’area degli interventi con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale. 17 OTTOBRE 2019, N. 220 PROCEDIMENTO CIVILE. Opposizione a procedure coattive per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici – Opposizione all’ingiunzione emessa da concessionario dell’ente locale – Competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l’ente concedente – Omessa previsione – Denunciato impedimento all’esercizio del diritto di azione – Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma oggetto – Manifesta inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 150/2011 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , sollevate dal Tribunale ordinario di Catanzaro e dal Giudice di pace di Benevento, in riferimento all’art. 24 Cost. e dal Giudice di pace di Barrafranca, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sono manifestamente inammissibili. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 158/19 l’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 150/2011 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, dopo le parole È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto , non prevede le parole ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente . 3 OTTOBRE 2019, N. 218 IMPOSTE E TASSE. Previdenza complementare – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Norma di rinvio alla previgente normativa sino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. p , l. n. 243/2004 – Trattamento fiscale del riscatto volontario della posizione individuale dal fondo di previdenza complementare – Illegittimità costituzionale parziale. La peculiare modalità di gestione del t.f.r. pubblico, mediante un accantonamento virtuale in costanza di rapporto di lavoro, non è idonea a differenziare dal punto di vista funzionale la posizione individuale maturata in un fondo pensione da un dipendente pubblico rispetto a quella maturata da un dipendente privato e, di conseguenza, a giustificare un differente regime tributario del riscatto della posizione medesima. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 174/01 nell’esercizio della sua discrezionalità, il legislatore, per un verso, non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità e, per altro verso, non è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia.