RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ V SENTENZA 18 SETTEMBRE 2019, N. 6236 CITTA’ METROPOLITANE. SECESSIONE DI COMUNI. Passo avanti nel referendum per la secessione di Mestre da Venezia. La struttura istituzionale della Città metropolitana non è motivo di incompatibilità con la scindibilità territoriale del capoluogo. E la procedura della legge n. 56 del 2014 non interferisce con quella della l.r. n. 25 del 1992, perché lascia integre le prerogative del legislatore regionale ribadite anche dall’art. 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni d.lgs. n. 267 del 2000 e concerne una fattispecie diversa, cioè il sistema elettorale o meglio le modalità mediante le quali lo statuto della Città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano. Peraltro il mutamento del capoluogo della città metropolitana resterebbe comunque da definire autonomamente e in sede propria. Anche perché la legge n. 56 del 2014 nulla prevede circa la coincidenza tra il comune capoluogo e quello con la maggiore popolazione e che anzi l’art. 1, comma 5, nomina Venezia la città metropolitana, così intendendo quale sia il conseguente comune capoluogo, e che tale resterebbe – per Venezia come per ogni altra nominata città metropolitana - anche nell’ipotesi del superamento in popolazione da parte di altro comune, per andamento demografico spontaneo o nel caso della prospettata scissione e fintanto che questa norma primaria non venisse abrogata. CONSIGLIO DI STATO, SEZ I SENTENZA 18 SETTEMBRE 2019, N. 2483 CONSOLI ONORARI IN ITALIA. RICONOSCIMENTO. Il diniego del rinnovo dell'exequatur per le funzioni di console onorario. Inammissibile il ricorso al Capo dello Stato per il diniego dell'exequatur, ovvero il riconoscimento della nomina a console di uno Stato straniero. Si tratta infatti, di atti dello Stato di rilevanza internazionale fondati su valutazioni altamente ed eminentemente discrezionali, non circoscritte da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnino i confini o ne indirizzino l'esercizio. In effetti, l’intero iter involge esclusivamente la partecipazione dei due Stati sovrani interessati, attraverso, nel caso di specie, l’Ambasciata del Paese estero richiedente ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In sostanza, dal quadro di riferimento normativo emerge la piena discrezionalità dello Stato ospitante, che non è tenuto a fornire neanche all’altro Paese la motivazione del diniego di concessione o di rinnovo dell’exequatur. CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA SENTENZA 18 SETTEMBRE 2019, N. 823 GARA APPALTO. VALUTAZIONE TITOLI. Riconvocazione commissione di gara per nuovo esame delle offerte. Diversa composizione. Disposizione del giudice. Correttamente, come appare logico anzi ovvio , il Giudice di primo grado ha ritenuto che la competenza per svolgere l’attività integrativa di rivalutazione delle offerte non potesse essere devoluta ad un organo composto dalle stesse persone che - seppur già precedentemente invitate dallo stesso Organo giudiziario - avevano già deciso di non svolgerla. Infatti, la Commissione di gara aveva ritenuto di non fornire i ragguagli richiesti, limitandosi a confermare tale e quale il provvedimento impugnato, intendendo così - con ogni probabilità - chiarire” che la mera espressione del voto in termini di insufficienza assoluta e cioè mediante l’uso dello zero” fosse di per sé indicativa e sufficientemente rappresentativa delle ragioni che avevano determinato la valutazione negativa. CONSIGLIO DI STATO, SEZ V SENTENZA 12 SETTEMBRE 2019, N. 6156 TUTELA DELL’AMBIENTE. SICUREZZA STRADALE. Gli obblighi dell’Anas e gli altri enti preposti alla manutenzione delle strade . L’art. 14 del codice della strada non esclude tout court l’applicazione dell’art. 192 d. lgs. n. 152/2006 in ordine alle responsabilità e agli obblighi in relazione ad ipotesi di abbandono di rifiuti, ma vale a individuare alcuni specifici compiti e correlati obblighi dell’Anas in funzione della sicurezza delle strade. Rispetto a ciò la norma può ritenersi dunque speciale e trovare diretta applicazione nei confronti dell’Anas, purché l’abbandono dei rifiuti sia avvenuto su strade o loro pertinenze. E ciò, a fronte della ratio e della lettera dell’art. 14 del codice della strada, volto a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, che riconduce ai compiti di pulizia e manutenzione del gestore anche le aree di immediata pertinenza alla sede stradale, a prescindere dal fatto che esse siano direttamente interessate dal transito veicolare.