RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 13 SETTEMBRE 2019, N. 6174 CITTADINI EXTRACOMUNITARI - RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - DINIEGO. Violenza sessuale e pericolosità sociale. La formulazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, non considera automaticamente ostativi soltanto i reati indicati dall’art. 380, c.p.p., ma anche alcune categorie di reati, a prescindere dalla riconducibilità all’art. 380, anziché all’art. 381 del codice di rito. Tra questi, i reati tutti i reati ovvero inerenti la libertà sessuale , e tale deve essere considerato la violenza sessuale di cui all’art. 609- bis , c.p., in tutte le sue forme, anche quelle definite casi di minore gravità dal terzo comma. Sotto il profilo della ragionevolezza, di un automatismo preclusivo per categorie di reati e quindi insensibile alla maggiore o minore gravità delle singole fattispecie, la Corte Costituzionale ha già ritenuto legittima l’analoga previsione concernente i reati tutti i reati attinenti agli stupefacenti, in ragione dell’allarme sociale ad essi collegato e tale argomentazione può essere invocata anche per la violenza sessuale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 12 SETTEMBRE 2019, N. 6151 APPALTO DI SERVIZI - L’INAMMISSIBILITA’ DELLA PROROGA. L'affidamento in concessione del servizio bar dell’ospedale. Il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione ostano, al mantenimento sine die della concessione in uso di un bene pubblico per usi non direttamente connessi allo specifico interesse pubblico perseguito la tutela della salute e con modalità l’affermato affidamento in comodato, poi trasformato in contratto di locazione, che sarebbe stato oggetto di proroga o rinnovo tacito o implicito non direttamente correlate al perseguimento di tali finalità, ovvero mediante un rapporto privatistico non direttamente correlato all’esigenza di garantire un efficiente utilizzazione economica di uno spazio pubblico destinato ad erogare un servizio di somministrazione di alimenti e bevande e non un servizio mensa per i dipendenti , quindi potenzialmente aperto all’accesso di tutti i cittadini ammessi a frequentare la struttura pazienti, familiari e visitatori non necessariamente riservato ai soli dipendenti, e quindi non necessariamente affidato alla gestione di una loro singola associazione. CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA SENTENZA 12 SETTEMBRE 2019, N. 615 PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. Il ricorso informatico bis è inesistente. Un ricorso che sia il clone informatico” di un ricorso già presentato è giuridicamente inesistente” come autonomo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e depositarlo, ma essendo il risultato di imperscrutabili errori o difetti del sistema informatico, le cui cause è irrilevante acclarare, per evidenti ragioni di economia processuale, essendo invece sufficiente l’ovvia constatazione che il sistema informatico non è un ente giuridico a cui sia riconosciuta la capacità giuridica e di agire e men che meno quella di proporre un ricorso giurisdizionale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ V SENTENZA 11 SETTEMBRE 2019, N. 6136 EDILIZIA PRIVATA - STRUTTURE PRECARIE. L’illegittimità del chiosco bar nei giardini. Illegittima la concessione per il posizionamento di una struttura da adibire a bar anche se assentita solo precariamente, far fronte a una fase emergenziale, se non rispetta le distanze previste dal codice civile. Al riguardo, va tenuto conto della rilevanza dei beni protetti dalle relative previsioni normative siccome individuati dalla giurisprudenza e della conseguente insuscettibilità di queste di tollerare eccezioni, cosa che, del resto, nella fattispecie, è attestata dalla clausola di salvezza dei diritti di terzi contenuta nel titolo edilizio che ha assentito il chiosco. Inoltre, la giurisprudenza ha evidenziato che un chiosco o gazebo, ancorché realizzato non con strutture murarie, ma con materiali amovibili, riveste il carattere di costruzione non precaria quando sia destinato a soddisfare esigenze permanenti, che, nel caso di specie, erano certamente ravvisabili, dato che il chiosco ha rappresentato per un consistente periodo temporale che il ricorrente ragguaglia a sei anni la sede dell’attività commerciale della controinteressata.