RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 4 SETTEMBRE 2019, N. 6093 FONTI ENERGETICHE. PRODOTTI AGRICOLI. La glicerina grezza e le attività connesse in ambito agricolo. Sebbene la normativa europea direttiva 2008/98/CE promuova il riciclaggio dei rifiuti, ed incentivi le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica direttiva 2001/77/CE, direttiva 2009/28/CE , sollecitando il massimo sfruttamento delle risorse, la riduzione dei rifiuti ed il loro recupero/riciclaggio, nondimeno la qualificazione come sottoprodotto di un residuo necessita particolare cautela e presuppone la verifica della sussistenza delle condizioni caso per caso l’Amministrazione, facendo applicazione del principio di precauzione e prevenzione, nel disciplinare il digestato per usi agronomici, ha ritenuto di ammettere i soli materiali per i quali l’impiego doveva ritenersi sicuramente privo di rischi sotto il profilo ambientale e sanitario e, dunque, presuntivamente innocuo per l’ambiente e per la salute umana. Possibili rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza l’introduzione della glicerina grezza come alimento per i biodigestori, senza limitazioni e controlli in relazione alla provenienza del materiale da cui deriva che potrebbe essere anche un prodotto di importazione da paesi nei quali le misure di controllo ambientale e sanitario sono carenti e, comunque, non affidabili , potrebbe, infatti, recare un vulnus alla tutela dell’ambiente e della salute umana. CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 3 SETTEMBRE 2019, N. 6081 SICUREZZA PUBBLICA. MISURE DI PROTEZIONE. Programma speciale. Capitalizzazione. Se l’Amministrazione non ha provveduto alla revoca del programma di speciali misure di protezione non appena venuta meno la coabitazione, la necessità di sostegno per l’inserimento socio-lavorativo del ricorrente ha ricevuto protezione più che adeguata per un periodo di 6 anni. Quindi nulla è di più dovuto. Nell’esercizio della discrezionalità che l’articolo 10 del D.M. n. 161 del 2004 attribuisce alla Commissione un ulteriore intervento assistenziale dello Stato finalizzato a favorire il reinserimento socio - lavorativo dell'interessato, sarebbe stato ingiustificato, stante il lungo periodo di tempo trascorso in regime di assistenza pur in difetto della stessa coabitazione con il soggetto destinatario delle speciali misure di protezione. CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV ORDINANZA 3 SETTEMBRE 2019, N. 6078 ENERGIA VERDE DA FONTI RINNOVABILI. DIRITTO UE. COMPATIBILITA’. Il favoritismo nei confronti dei produttori nazionali. Rimessa alla Corte di giustizia UE la questione se l’articolo 18 TFUE, nella parte in cui vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei Trattati gli artt. 28 e 30 TFUE, nonché l’articolo 6 dell’accordo di libero scambio CEE – Svizzera, nella parte in cui dispongono l’abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e misure aventi effetto equivalente l’articolo 110 TFUE, nella parte in cui vieta imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari l’articolo 34 TFUE, nonché l’articolo 13 dell’accordo di libero scambio CEE – Svizzera, nella parte in cui vietano l’adozione di misure aventi effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni gli artt. 107 e 108 TFUE, nella parte in cui vietano di dare esecuzione ad una misura di aiuto di Stato non notificata alla Commissione ed incompatibile con il mercato interno la direttiva 2009/28/CE, nella parte in cui si prefigge di favorire il commercio intra-comunitario di elettricità verde favorendo, altresì, la promozione delle capacità produttive dei singoli Stati membri, ostino ad una legge nazionale che imponga agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 2 SETTEMBRE 2019, N. 6028 ACCORDI INTERNAZIONALI. IMMIGRAZIONE. ACCESSO CIVICO. Negato l’accesso civico relativo allo stato di attuazione del Memorandum d’Intesa Italia – Libia del 2017. Irrilevante il richiamo dell’appellante alle linee guida ANAC n. 1309/2016, posto che esse si limitano a prevedere che anche documenti assunti tramite negoziati con paesi terzi possano essere oggetto di accesso civico. Ciò in quanto è comunque necessaria una valutazione approfondita per non recare pregiudizio alle relazioni internazionali. È fuori discussione che l’articolo 5-bis, comma 1, del d.lgs. 33/2013, secondo cui l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici inerenti, tra gli altri, la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico” lettera a e le relazioni internazionali” lettera d , è stato potenzialmente idoneo a dare copertura normativa ai dinieghi. Peraltro, la Sezione ha condiviso la decisione del Giudice di primo grado, nel senso della opportunità di assicurare, sia nel momento del confronto con le Autorità libiche, finalizzato a concertare le attività ed a monitorare il loro svolgimento, sia nelle fasi direttamente operative, la riservatezza necessaria ad assicurarne l’efficacia.