RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ II SENTENZA 30 AGOSTO 2019, N. 6000 EDILIZIA PRIVATA. ABUSO. ORDINE DI DEMOLIZIONE. L’autorimessa costruita in parte su un sedime stradale. L’ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che non può mai essere legittimata dal trascorrere del tempo, la contraddittorietà con precedenti provvedimenti, azioni od omissioni dell’amministrazione, il carattere minimale dell’abuso, nonché la complessità tecnica e la gravosità economica della concreta attività demolitoria. Non è rilevante, peraltro, nemmeno la sdemanializzazione tacita del suolo, poiché a tal fine occorre la presenza di atti o fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della pubblica amministrazione di sottrarre il bene demaniale alla sua destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendosi ciò desumere dalla mera circostanza che il bene non sia più adibito, anche da lungo tempo, all’uso pubblico. CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV SENTENZA 29 AGOSTO 2019, N. 5972 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTLE. AMMISSIBILITA’. Le ipotesi obbligatorie e quelle facoltative che presuppongono l’obbligo di motivazione. In termini generali l’Amministrazione, ove ritenga che un intervento possa determinare, in concreto, impatti ambientali significativi e negativi”, può sempre disporre l’attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA anche al di fuori degli specifici casi prescritti dalla legge evidentemente, tale scelta dovrà essere puntualmente motivata, in ossequio alla previsione di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990. Di converso, al di fuori dei casi prescritti dalla legge la scelta di non procedere a verifica di assoggettabilità non richiede alcuna specifica motivazione, posto che, a monte, il legislatore ha escluso che quella tipologia di intervento sia, di regola, in grado di arrecare potenziali danni all’ambiente. Nel caso di specie ben poteva l’Amministrazione disporre la verifica di assoggettabilità a VIA, benché il parcheggio fosse inferiore a 500 posti e, dunque, non vi fosse un puntuale obbligo in tale senso per far ciò, tuttavia, avrebbe dovuto attendere ad una puntuale motivazione che desse ragione dell’aggravamento dell’istruttoria. CONSIGLIO DI STATO, SEZ VI SENTENZA 27 AGOSTO 2019, N. 5911 COSTRUZIONE DI UN MURO DI CINTA. TIPOLOGIA AUTORIZZATORIA. La sanzione demolitoria e quella pecuniaria quando è prevista l’una o l’altra. La realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della d.i.a/s.c.i.a. Tuttavia, qualora la realizzazione del muro di contenimento comporti, per i materiali utilizzati o per estensione, una modificazione dello stato dei luoghi, è soggetta a permesso di costruire, con la conseguente soggezione a sanzione demolitoria. In sostanza, più che all'astratto genus o tipologia di intervento edilizio sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi occorre far riferimento all'impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio. Con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione quante volte abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie”. La recinzione non richiede un previo titolo edilizio quando è realizzata con materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale. Nel caso di specie trattasi di muri a retta con bozze di cemento di mt 0,75 di altezza, per uno sviluppo lineare di circa mt 50,00, con cimasa in mattonelle in cotto”, ovverosia di un manufatto che, per la sua scarsa altezza mt. 0,75 , a parere del Collegio, non si presenta di dimensioni tali da farlo assurgere ad opera significativa sul piano urbanistico e quindi richiedente il previo permesso di costruire. Si deve quindi ritenere che la sua edificazione abusiva non è soggetta a sanzione demolitoria bensì a quella pecuniaria. CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV SENTENZA 27 AGOSTO 2019, N. 5902 DISTRIBUZIONE COMMERCIALE. STRUTTURE DI VENDITA. TIPOLOGIA. Le tipologie commerciali sono stabilite dallo Stato. La disciplina regionale deve essere letta sulla base dei generali principi stabiliti da quella statale. Pur ove si ammetta, infatti, che lo spazio regionale di regolamentazione delle attività commerciali possa spingersi sino alla generale perimetrazione categoriale delle strutture a ciò deputate, comunque tale potestas deve essere interpretata in maniera coerente con la cornice scolpita a monte dalla disciplina statale. Invero, giacché da un lato la tutela della concorrenza” si svolge anche mediante l’individuazione del livello massimo di adempimenti amministrativi necessari, su tutto il territorio nazionale, per l’apertura di nuove strutture ossia per l’esercizio della libera iniziativa economica privata e giacché, dall’altro lato, l’introduzione da parte della disciplina regionale di classificazioni tipologiche ulteriori rispetto a quelle statali può potenzialmente comportare un appesantimento degli oneri burocratico-amministrativi cosiddetto red tape, nell’accezione anglosassone , ergo la normativa regionale deve essere interpretata in maniera tale da non determinare l’ascrizione del carattere di grande struttura di vendita” o, comunque, di struttura lato sensu complessa” a strutture che, secondo la legge dello Stato, non lo sarebbero.