RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ V SENTENZA 23 AGOSTO 2019, N. 5810 RITARDO DELLA PA - RISARCIMENTO DANNO. Danno conseguenza e danno evento. Il Comune resta inadempiente a fronte della necessità di imporre al proprietario la sanificazione di un luogo intriso di amianto. A giudizio della Sezione, il primo giudice ha esattamente individuato nella lesione della salute e dell’integrità fisica il bene della vita rispetto al quale risultava avanzata la pretesa risarcitoria. La quale, tuttavia, era rimasta sfornita di ogni necessaria allegazione probatoria, essendosi l’appellante limitato ad allegare il bene della vita compromesso dal ritardo dell’azione amministrativa, senza provare alcunché in ordine alle concrete conseguenze pregiudizievoli subite al qual fine vale ancora ribadire che il danno risarcibile è il danno-conseguenza, non il danno-evento considerato in sé e per sé . il risarcimento del danno da ritardo nel provvedere o da inerzia non può dipendere in assenza di positiva previsione normativa in tal senso dal mero superamento del termine per l’adozione del provvedimento, ma solo in quelle lesioni, debitamente evidenziate e comprovate, che il soggetto abbia ricevuto al proprio patrimonio giuridico, come conseguenza diretta del comportamento – ritardato o inerte – dell’amministrazione. CONSIGLIO DI STATO, SEZ V SENTENZA 20 AGOSTO 2019, N. 5763 EDILIZIA PRIVATA - DISTANZE TRA EDIFICI - PRESCRIZIONI. L’inderogabilità delle disposizioni del PRG. In materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti deve ritenersi inammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme inderogabili degli strumenti urbanistici locali, non potendo l’ordinamento accordare tutela ad una situazione che, attraverso l’inerzia del vicino, determina l’aggiramento dell’interesse pubblico cui sono prevalentemente dirette le disposizioni violate. CONSIGLIO DI STATO, SEZ V SENTENZA 20 AGOSTO 2019, N. 5749 LAVORO PUBBLICO - PROVE CONCORSUALI. La brutta calligrafia e l’impossibilità di comprendere il testo della prova. Una non chiara calligrafia rende non solo difficoltosa la lettura dell’elaborato, ma può impedirne la effettiva comprensibilità e rendere impossibile trarre un giudizio compiuto sui suoi contenuti del elaborato scritto. Le delineate conseguenze della non chiara calligrafia, per un verso, non possono essere imputate alla commissione di concorso e, per altro verso, non possono determinare di per sé l’illegittimità di un giudizio negativo sugli elaborati concorsuali, incombendo sui candidati un onere di diligenza anche quanto alla formale redazione dell’elaborato con calligrafia chiara ed intellegibile onde consentire alla commissione di svolgere compiutamente e correttamente la propria funzione. CONSIGLIO PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA ORDINANZA 19 AGOSTO 2019, N. 759 FARMACIA - BANDO ASSEGNAZIONE NUOVE SEDI. Il cumulo di più sedi farmaceutiche in forma associata. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha rimesso all’Adunanza plenaria la decisione relativa all’interpretazione della vigente normativa in materia di partecipazione al bando per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche da gestire in forma associata. I nodi da sciogliere sono i seguenti se il concorrere in forma associata, ai sensi dell’art. 11, comma 5, d.l. n. 1/2012, sia da intendere quale una variante della titolarità in forma individuale oppure se sia invece da ascrivere al modello societario, consentendo quindi anche di assegnare la titolarità della farmacia alla società così formata e di applicare il relativo regime di cumulabilità temperata quanto alla titolarità di più di una sede farmaceutica. Inoltre, se, nel silenzio dell’art. 11 d.l. n. 1/2012, la previsione di cui al comma 7 del medesimo art. 11, che facoltizza la partecipazione al concorso in non più di due Regioni o due Province autonome, sia da intendere come contenente anche una regola implicita di incompatibilità che vieterebbe di cumulare le due sedi, dovendo per forza scegliere gli interessati di quale delle due avere la gestione, pena l’improcedibilità delle loro domande. CONSIGLIO PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA SENTENZA 16 AGOSTO 2019, N. 758 APPALTO DI SERVIZI – REQUISITI - REGOLARITA’ FISCALE. Normativa garantista l’omessa dichiarazione di debito con il fisco non comporta l’esclusione dalla gara. La disciplina nazionale in tema di esclusione dalla gare per irregolarità fiscale, contrariamente a quella comunitaria, è molto garantista nei confronti del privato e non del tutto coordinata con il diritto tributario. Rilevano infatti, in senso escludente, solamente i debiti fiscali definitivamente accertati, per tali intendendosi quelli non contestati in giudizio nei termini di legge ovvero se contestati confermati dal giudice tributario sulla base di una sentenza non più soggetta ad impugnazione. Con la conseguenza che la proposizione di un ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria o di un appello o di un ricorso per cassazione , quand’anche manifestamente infondato, è comunque sufficiente a determinare a perpetuare la non definitività del debito e, in ultima analisi, a permettere nelle more la partecipazione alle gare, oltre tutto, a scapito degli altri concorrenti che siano invece del tutto in regola con il fisco e magari, proprio per tale ragione, impossibilitati ad offrire ribassi oltre una certa misura . Pertanto, secondo la legislazione in materia di contratti pubblici, qualunque debito, per quanto rilevante in termini economici, purché e finché ancora oggetto di un giudizio tributario proponibile o pendente, non potrà essere motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 4, codice dei contratti del 2016. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 13 AGOSTO 2019, N. 5702 ACCESSO CIVICO ED INTERESSE PUBBLICO. Legittimo il diniego del Comune all’accesso civico quando il fine è egoistico. L’accesso civico generalizzato soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tal accesso non può mai essere egoistico, poiché qui l’accento cade sul diritto” non agli open data, che ne sono il mero strumento, bensì al controllo e la verifica democratica della gestione del potere pubblico o dei concessionari pubblici , e ciò anche oltre la mera finalità anticorruttiva, che pur essendo stata la matrice dell’accesso civico, non ne esaurisce le ragioni. Pertanto, l’accesso civico, che concerne anche e soprattutto gli atti e documenti non pubblicati o che la PA non ha inteso pubblicare, non è tuttavia utilizzabile come surrogato dell’accesso disciplinato dalla l. n. 241/1990, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest’ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile. Legittima quindi la decisione del Comune di dichiarare inammissibile l’uso dell’accesso civico per creare, mediante una richiesta massiva” di dati per soddisfare un interesse di natura solo privata, individuale ed egoistica, incongruente con lo scopo pubblicistico dell’istituto dell’accesso civico. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II SENTENZA 9 AGOSTO 2019, N. 5645 EDILIZIA PRIVATA - SANATORIA PARZIALE - INNAMISSIBILITA’. In materia edilizia nel tutto non ci può stare il meno. L’accertamento di conformità di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è un procedimento che è attivato dall’amministrazione comunale su istanza di parte, il cui provvedimento finale può recare soltanto l’accoglimento o il diniego della relativa richiesta nella sua interezza, senza che all’amministrazione sia riconosciuto alcun potere di esprimersi, in difetto in eccesso, sulla domanda del privato e ciò anche in analogia con le discipline speciali intervenute in materia di condono edilizio, che escludono la possibilità di una sanatoria parcellizzata nello spazio e nel tempo, e ciò nel presupposto che il concetto di costruzione” non può che essere inteso in senso essenzialmente unitario e non già in relazione a singole parti, autonomamente considerate. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 31 LUGLIO 2019, N. 5425 APPALTO DI SERVIZI – REQUISITI - SERVIZIO ANALOGO. La falconeria per la sicurezza degli aerei non sempre è il sistema ottimale. L’utilizzo di apparecchi elettronici di dissuasione deve essere posto sullo stesso piano di altri sistemi alternativi, tra cui la falconeria. E ciò in relazione al fatto che l’ENAC, nelle linee guida relative alla predisposizione di un piano di prevenzione e controllo , elenca i vari sistemi di allontanamento incruento dei volatili dagli aeroporti e tra essi comprendendovi i seguenti cannoni a gas e Distress-call e sistemi elettronici e, come altro sistema, la falconeria . Deve conseguentemente ritenersi errato negare il possesso delle necessarie capacità tecniche ad un operatore che ha svolto il servizio mediante uno dei sistemi consentito dall’ente pubblico del settore. Ciò peraltro, precisa la sentenza, senza considerare gli inconvenienti legati all’impiego della falconeria, ed essenzialmente legati all’impossibilità di fare ricorso ai falchi durante la notte, in presenza di vento forte, pioggia o nebbia, durante le ore più calde del giorno, o rispetto ad uccelli di più grandi dimensioni viene fatto l’esempio degli aironi o appartenenti a specie aggressive come le cornacchie .