RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 24 LUGLIO 2019, N. 5229 PROCESSO AMMINISTRATIVO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE. L’interesse superindividuale” delle associazioni di categoria. Le associazioni sono titolari di interessi collettivi in quanto i singoli associati si caratterizzano non già per essere una aggregazione meramente seriale ed occasionale, ma per essere identificabili in relazione ad un vincolo che, in quanto afferente ad una realtà territoriale o ad una medesima manifestazione non occasionale della vita di relazione, si presenti come concreto quanto al suo oggetto e temporalmente persistente quanto alla sua durata . Peraltro, la legittimazione attiva delle associazioni titolari di interessi collettivi non abbisogna di un espresso e speciale riconoscimento normativo, e si riferisce alla titolarità di posizioni sostanziali nella sua proiezione processuale. Ciò in quanto l’ente esponenziale – oltre ad essere titolare di posizioni giuridiche proprie quale persona giuridica, non diversamente dai singoli soggetti dell’ordinamento, persone fisiche e giuridiche – risulta altresì titolare sia di posizioni giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della collettività da esso rappresentata, tutelabili dunque sia dall’ente sia da ciascun singolo componente - ed in questo senso l’interesse collettivo assume connotazioni proprie di interesse superindividuale”- sia posizioni giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè interessi collettivi propriamente detti, la cui titolarità è solo dell’ente, proprio perché risultanti da un processo di soggettivizzazione dell’interesse altrimenti diffuso ed adespota. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II SENTENZA 24 LUGLIO 2019, N. 5219 RITARDO DELLA PA - RISARCIMENTO DANNO . L’impianto contestato e la cautela della pubblica amministrazione. La sola riscontrata ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integra la colpa dell’Amministrazione, dovendo anche accertarsi se l'adozione o la mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali deve essere costantemente ispirato l’esercizio della funzione, e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l'imperizia degli uffici o degli organi dell’amministrazione ovvero se per converso la predetta violazione sia ascrivibile all'ipotesi dell’errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto. In sostanza, quella configurata dall’art. 2- bis , comma 1, l. n. 241/1990 viene ricondotta ad una responsabilità per un comportamento scorretto dell’Amministrazione Ad plenaria n. 5 del 4 maggio 2018 e contrastante con i canoni del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 23 LUGLIO 2019, N. 5208 STRUTTURE PRIVATE SU BENI DEMANIALI. Gli obblighi del comune per l’immobile abusivo. L’art. 35 del testo unico dell’edilizia, quando precisa che - in presenza di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici - l’Amministrazione comunale ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi previa diffida non rinnovabile , non intende con quest’ultima locuzione assoggettare il potere di vigilanza ad una sorta di decadenza o sanatoria, bensì semplicemente prescrivere al dirigente incaricato di non procrastinare accordando ulteriori diffide l’attuazione delle misure necessarie a ripristinare la legalità. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 23 LUGLIO 2019, N. 5189 TUTELA DELL’AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. L’albergo in mezzo ai prati e lo strapotere della Soprintendenza. L'amministrazione statale non può esercitare un sindacato di merito sui provvedimenti resi in materia di nulla osta paesaggistico-ambientale, annullando il provvedimento sulla base di proprie considerazioni tecnico discrezionali contrarie a quelle effettuate dall'ente subdelegato, affermando che qualsiasi realizzazione edilizia nell'area proposta sarebbe disgregatrice di valori ambientali e paesaggistici di eccezionale importanza, caratterizzati sia da straordinarie bellezze naturali sia da un sapiente ed equilibrato intervento antropico”. Ciò in quanto in tal modo la Soprintendenza non motiva in alcun modo la sua decisione di annullamento del nulla osta provinciale con riguardo ad un eventuale difetto di istruttoria ovvero circa deficit di altra natura della procedura eseguita dalla Provincia, con valutazione autonoma, tranciante e non specificamente riferita al caso posto al suo esame. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II SENTENZA 22 LUGLIO 2019, N. 5150 ORDINANZA SGOMBERO - EDIFICIO PERICOLANTE . L’edificio pericolante e l’intervento del comune, meglio tardi che mai. L’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 o 54 T.U.E.L., indifferentemente, presuppone l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza estrinseca che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza intrinseca della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall’imputabilità se del caso perfino all’Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza E, a ben guardare, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo, come peraltro accaduto nel caso di specie, secondo quanto rilevato dai Vigili del fuoco.