RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

24 LUGLIO 2019, numero 202 CIRCOLAZIONE STRADALE. Sanzioni amministrative accessorie – previsione che alla condanna ovvero all’applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articolo 589-bis e 590-bis c.p. consegua la revoca della patente di guida. Reati e pene – lesioni personali stradali gravi o gravissime – computo delle circostanze – divieto di prevalenza e di equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 590-bis, comma 7, c.p. sulle circostanze aggravanti di cui al medesimo articolo. Circolazione stradale – sanzioni amministrative accessorie – applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime – divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Reato di lesioni personali stradali gravi, attenuato ai sensi del comma 7 dell’articolo 590-bis codice penale – previsione della revoca della patente di guida a seguito dell’applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. – manifesta inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. numero 285/1992 Nuovo codice della strada sollevate, in riferimento all’articolo 3 Cost., sono manifestamente inammissibili. In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 88/2019 l’articolo 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. numero 285/1992 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articolo 589-bis Omicidio stradale e 590-bis Lesioni personali stradali gravi o gravissime del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’articolo 222 c.d.s. allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli articolo 589-bis e 590-bis cod. penumero . 24 LUGLIO 2019, numero 195 STRANIERO. Disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica – disposizioni in materia di permesso di soggiorno e in materia di iscrizione anagrafica – previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce documento di riconoscimento, ma non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica. Sicurezza pubblica –disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica – estensione alle aree su cui insistono presidi sanitari dell’ambito applicativo del divieto di accesso in specifiche aree urbane [c.d. Daspo urbano] Accordi per misure di prevenzione nei pubblici esercizi a fini di sicurezza pubblica – previsione della sottoscrizione di accordi tra Prefetto e organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, al fine di individuare misure specifiche di prevenzione tramite la cooperazione tra esercenti e Forze di polizia, cui i gestori si assoggettano secondo gli accordi Enti locali – disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica – modifiche all’articolo 143 d.lgs. numero 267/2000 [Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali] – esercizio di poteri sostitutivi e di commissariamento nei confronti delle amministrazioni locali, con riguardo a uno o più settori amministrativi in ipotesi di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate tali da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità, nonché il regolare funzionamento dei servizi – illegittimità costituzionale. L’articolo 28, comma 1 – che ha introdotto la possibilità per il prefetto, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate tali da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, di indicare i prioritari interventi di risanamento, assegnando un termine per la loro adozione, scaduto il quale all’amministrazione inadempiente subentra un commissario ad acta di nomina prefettizia – è incostituzionale. Il presupposto positivo del potere sostitutivo risulta assolutamente generico. Il riferimento a “condotte illecite gravi e reiterate”, se inteso come riguardante fatti penalmente rilevanti di amministratori dell’ente locale o di dipendenti dello stesso, sarebbe comunque ampiamente generico se comparato a quello richiesto per lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, che evoca una fattispecie penale ben specifica il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis cod. penumero . Né tale presupposto di fatto risulta meglio definito dalle conseguenze che da tali “condotte illecite gravi e reiterate” devono derivare è richiesto, infatti, che esse siano tali da comportare “un’alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi”. Nel complesso, quindi, il presupposto positivo del potere sostitutivo prefettizio è disegnato dalla disposizione censurata in termini eccessivamente vaghi ed ampiamente discrezionali. Inoltre, la disposizione censurata assegna allo stesso prefetto, che ritenga sussistere una situazione di mala gestio dell’ente, non già un potere d’impulso e sollecitatorio dell’adempimento di obblighi di legge, bensì quello ben più incisivo della diretta individuazione, ampiamente discrezionale, di “prioritari interventi di risanamento” da cui sorge, per l’ente locale, l’obbligo di conformazione. Si tratta di un obbligo non preesistente nella legge, ma sorto ad hoc per determinazione del prefetto. L’insufficiente determinazione del presupposto del potere sostitutivo risulta così aggravata dalla latitudine del suo contenuto atipico e indifferenziato, in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa articolo 97 Cost. , nonché con l’autonomia costituzionalmente garantita che la Repubblica promuove e riconosce agli enti locali territoriali articolo 5 Cost. . In senso conforme, cfr. Corte Cost., numero 115/2011 ogni potere amministrativo deve essere determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa.