RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II SENTENZA 4 LUGLIO 2019, N. 4590 EDILIZIA PRIVATA - MODIFICA DESTINAZIONE D’USO. Quando il garage diventa abitazione. L’abusiva trasformazione dell’immobile destinato a magazzino e deposito in unità abitativa appartamento residenziale è rilevante urbanisticamente perché intervenuto tra categorie urbanistiche diverse, essendo la destinazione a deposito e magazzino assimilabile a quella produttiva artigianale o, altrimenti, a quella commerciale, non certo a quella residenziale. Non si può ritenere urbanisticamente irrilevante la trasformazione di un garage o di una soffitta in un locale abitabile e deve ritenersi che solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire in quanto non incide sul carico urbanistico , mentre, allorché lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, così come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime del permesso di costruire e ciò indipendentemente dall'esecuzione di opere. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 3 LUGLIO 2019, N. 4567 EDILIZIA PRIVATA - STRUTTURA SANITARIA - AGIBILITA’. Strutture sanitarie tra obblighi di natura sanitaria, edilizia ed urbanistici. Il certificato di agibilità è finalizzato esclusivamente alla tutela dell’igienicità, salubrità e sicurezza dell’edificio e non è diretto anche a garantire la conformità urbanistico-edilizia del manufatto, con la conseguenza che la verifica di conformità edilizia effettuata a tal fine è svolta nei limiti necessari a inferirne l’assentibilità della agibilità, restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità. L’accertamento della conformità dell’immobile alla disciplina edilizia ed urbanistica, oltre che alla disciplina igienico-sanitaria, costituisce presupposto indefettibile per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e ne impone la revoca quando, come nel caso di specie, dalle risultanze del sopralluogo ispettivo siano emerse numerose difformità della situazione fattuale rispetto ai titoli edilizi. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 2 LUGLIO 2019, N. 4535 VENDITA TABACCHI - RIVENDITE SPECIALI. Il parametro della distanza con le rivendite ordinarie. Ai fini dell’istituzione di rivendite speciali, nella fattispecie un distributore di carburanti, non può assumere carattere decisivo e assorbente la distanza rispetto a rivendite ordinarie. Tale aspetto assume rilevanza, e secondo un apprezzamento di natura discrezionale che richiede adeguata motivazione, soltanto nel caso in cui la distanza tra le rivendite sia talmente ridotta da rendere inconciliabile la loro contemporanea presenza . Peraltro, la vigente normativa non fa riferimento alla distanza come regola affatto limitativa della discrezionalità amministrativa, né pertanto può riconoscersi un valore normativo, in tal senso, a semplici circolari amministrative. Con riferimento all’esistenza di una circolare dei Monopoli la quale stabilisce in 500 metri la distanza minima dalla rivendita più vicina, la Sezione ha ricordato che le circolari amministrative costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l’attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all’Amministrazione, che non hanno neppure l’onere dell’impugnativa, potendo direttamente contestare la legittimità dei provvedimenti applicativi ma soprattutto ha la evidente incoerenza del contenuto di tale circolare con la sovrastante normativa di riferimento, rispetto alla quale essa si pone in plateale contrasto per quanto concerne la disciplina vigente in materia di rilascio di concessioni per le rivendite speciali di generi di monopolio. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 1 LUGLIO 2019, N. 4509 GIOCO D’AZZARDO - TUTELA DELLA SALUTE. L’obbligo per i Comuni di approvare il distanziometro. Dal composito e complesso quadro giuridico, a livello nazionale e comunitario, emerge non solo e non tanto la legittimazione, ma l'esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell'amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE , il cui campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale. L'assioma fondamentale di tale ultimo principio è che nell'ipotesi di un rischio potenziale, laddove vi sia un'identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un'attività e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d'obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare o azzerare, ove possibile il rischio preso in considerazione, pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento degli interessi coinvolti.