RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

21 GIUGNO 2019, N. 155 PROCEDIMENTO PENALE. Procedimento per decreto – criteri per la determinazione della pena pecuniaria da irrogare in sostituzione di quella detentiva – codice di procedura penale, art. 459, comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, comma 53, l. 23 giugno 2017, n. 103 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario – infondatezza. Come emerge dai lavori preparatori della l. n. 103/2017, il cui art. 1, comma 53, ha introdotto il comma 1- bis dell’art. 459 c.p.p., la riduzione – per effetto dell’introduzione di un criterio di ragguaglio più favorevole tra pena detentiva e pena pecuniaria – dell’importo delle sanzioni irrogabili nel procedimento per decreto penale è stata concepita dal legislatore nell’ottica di incentivare il ricorso al rito speciale. In effetti, l’innalzamento del tasso di conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria – da 38 euro a 250 euro al giorno – ad opera della l. n. 94/2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica aveva determinato un disincentivo al ricorso, da parte della pubblica accusa, al procedimento per decreto penale di condanna in conseguenza dell’aumento esponenziale delle opposizioni ai decreti emessi, a loro volta legato all’eccessivo ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogate sulla base di tale nuovo tasso di conversione. Numerose erano state, pertanto, le richieste di un intervento del legislatore, al fine di incentivare nuovamente il ricorso al rito in parola e alle conseguenti definizioni anticipate dei procedimenti penali, essenzialmente in chiave deflattiva del contenzioso penale. Il nuovo comma 1- bis dell’art. 459 c.p.p. – che consente di determinare entro una forbice piuttosto ampia da 75 a 225 euro il tasso di conversione giornaliero della pena detentiva in sede di decreto penale di condanna – costituisce, per l’appunto, la risposta del legislatore alle esigenze emerse nella prassi, calibrate sulle specificità del procedimento per decreto un procedimento che scommette sulla possibilità che l’imputato accetti la pena irrogatagli al di fuori del contraddittorio, con conseguente prezioso risparmio di energie per la giurisdizione penale, in cambio – in genere – di un consistente sconto rispetto allo stesso minimo edittale della pena e – in ogni caso – a fronte della rinuncia alla pena detentiva da parte della pubblica accusa. Tali considerazioni consentono pianamente di escludere la manifesta irragionevolezza della disciplina censurata, anche in rapporto alle diverse discipline dettate per la conversione delle pene detentive nell’ambito del rito ordinario o di altri riti speciali. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 40/2019 il legislatore gode di ampia discrezionalità, in materia di determinazione dei trattamenti sanzionatori, purché le sue scelte non siano manifestamente arbitrarie ed irragionevoli. 21 GIUGNO 2019, N. 154 IMPIEGO PUBBLICO REGIONALE. Trattamento economico – attribuzione di un’indennità aggiuntiva, equiparata al trattamento spettante ai dirigenti, al personale non dirigente preposto al coordinamento delle unità di progetto – reclutamento del personale – attribuzione all’assessore competente in materia di personale della funzione di determinare il contingente dei posti da mettere a concorso – legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31/1998, alla legge regionale n. 13/2006, alla legge regionale n. 36/2013 e alla legge regionale n. 37/2016 , artt. 2 e 6 – illegittimità costituzionale. Nell’attribuire al personale non in possesso di qualifica dirigenziale una indennità aggiuntiva equiparata al trattamento spettante ai dirigenti, l’art. 2 della legge della Regione Sardegna n. 21/2018 si pone in contrasto frontale con la riserva di contrattazione collettiva sancita dall’art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, d.lgs. n. 165/2001 ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 62/2019 a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva.